CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 25200/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge penale, in ordine al giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per ilreato di cui all’art. 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privodei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, afronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, nonindica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendoal giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propriosindacato;che lo stesso motivo è altresì generico per radicale mancanza di specificità,giacché, omettendo di confrontarsi con la sentenza, non contiene alcunacorrelazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle postea fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]