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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 33809/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28626-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] riliquidazione art.47 d.p.r.

R.G.N. 28626/2017 Cron.

Rep.

Ud. 27/09/2023 CC contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 152/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 24/05/2017 R.G.N. 58/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Trieste dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA], già dipendente di Enel, alla riliquidazione della pensione in applicazione di quanto disposto dall’art.3, co.2 d.lgs. n.562/96 e quindi calcolando l’80% rispetto all’ultima retribuzione su tutte le voci retributive pensionabili secondo la norma generale dell’art.12 l. 153/69.

Per quanto rileva in questa sede, la Corte escludeva che la decadenza triennale relativa [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.47 d.P.R. n.639/70 e dell’art.252 d.a. c.c.

La Corte avrebbe errato nel ritenere inapplicabile la decadenza, invece applicabile dall’entrata in vigore del d.l. n.98/11 ai sensi dell’art. 252 d.a.c.c., come statuito da questa Corte a sezioni unite n.15352/15 in tema di decadenza dell’azione volta al riconoscimento dell’indennizzo ex l. n.210/92.

Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha escluso l’applicabilità dell’art.47, ult. co. d.P.R. n.639/70 citando i precedenti di questa Corte, nn.21319/16 e 11313/17, i quali però sono inconferenti, poiché riguardano casi in cui la novella introdotta con l’art.38, co.4 d.l. n.98/11 era intervenuta già a processo in corso.

Dette pronunce l’hanno quindi ritenuta inapplicabile, argomentando dalla sentenza della Corte costituzionale n.69/14, di illegittimità costituzionale dell’art.38, co.4 d.l. n.98/11 nella sua applicabilità anche ai processi in corso.

Nel caso di specie, al contrario, la domanda amministrativa di riliquidazione è del 2015, e il processo è iniziato nel luglio 2015, quando l’art.38, co.4 era entrato in vigore da anni.Rispetto alla fattispecie presente, una volta stabilita l’irrilevanza di C. cost. n.69/14 e l’inconferenza dei precedenti citati, va invece richiamato il diverso e consolidato orientamento di questa Corte, sorto a seguito di Cass.

S.U. n.15352/15, che ha affermato l’applicabilità della decadenza triennale di cui all’art.47, ult. co. d.P.R. n.639/70 anche ai trattamenti pensionistici riconosciuti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, ovvero il 6.7.2011, con la precisazione che, ai sensi dell’art. 252 d.a. c.c., il termine triennale si computa solo a partire dall’entrata in vigore della novella, e quindi dal 6.7.2011.

Tale assunto è stato affermato da questa Corte (Cass.5576/96, Cass.24772/22) in casi del tutto analoghi al presente, dove si dibatteva di adeguamento della pensione per i dipendenti Enel ai sensi dell’art.3 d.lgs. n.562/96.

È stato poi ribadito altre volte riguardo altri casi di riliquidazione del trattamento previdenziale, precisando che la decadenza opera non per le differenze relativea tutti i ratei dell’intero periodo in cui è dovuto il trattamento pensionistico, ma per le sole differenze relative ai ratei antecedenti di oltre tre anni la data della domanda giudiziale (Cass.30782/22, Cass.24772/22).

Da ultimo, precedente sovrapponibile al presente è stato deciso nel senso qui esposto da Cass.26730/23.

Non essendosi conformata a tali principi, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, affinché esamini la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28626-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] riliquidazione art.47 d.p.r. R.G.N. 28626/2017 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 CC contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 152/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 24/05/2017 R.G.N. 58/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Trieste dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA], già dipendente di Enel, alla riliquidazione della pensione in applicazione di quanto disposto dall’art.3, co.2 d.lgs. n.562/96 e quindi calcolando l’80% rispetto all’ultima retribuzione su tutte le voci retributive pensionabili secondo la norma generale dell’art.12 l. 153/69. Per quanto rileva in questa sede, la Corte escludeva che la decadenza triennale relativa [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.47 d.P.R. n.639/70 e dell’art.252 d.a. c.c. La Corte avrebbe errato nel ritenere inapplicabile la decadenza, invece applicabile dall’entrata in vigore del d.l. n.98/11 ai sensi dell’art. 252 d.a.c.c., come statuito da questa Corte a sezioni unite n.15352/15 in tema di decadenza dell’azione volta al riconoscimento dell’indennizzo ex l. n.210/92. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha escluso l’applicabilità dell’art.47, ult. co. d.P.R. n.639/70 citando i precedenti di questa Corte, nn.21319/16 e 11313/17, i quali però sono inconferenti, poiché riguardano casi in cui la novella introdotta con l’art.38, co.4 d.l. n.98/11 era intervenuta già a processo in corso. Dette pronunce l’hanno quindi ritenuta inapplicabile, argomentando dalla sentenza della Corte costituzionale n.69/14, di illegittimità costituzionale dell’art.38, co.4 d.l. n.98/11 nella sua applicabilità anche ai processi in corso. Nel caso di specie, al contrario, la domanda amministrativa di riliquidazione è del 2015, e il processo è iniziato nel luglio 2015, quando l’art.38, co.4 era entrato in vigore da anni.Rispetto alla fattispecie presente, una volta stabilita l’irrilevanza di C. cost. n.69/14 e l’inconferenza dei precedenti citati, va invece richiamato il diverso e consolidato orientamento di questa Corte, sorto a seguito di Cass. S.U. n.15352/15, che ha affermato l’applicabilità della decadenza triennale di cui all’art.47, ult. co. d.P.R. n.639/70 anche ai trattamenti pensionistici riconosciuti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, ovvero il 6.7.2011, con la precisazione che, ai sensi dell’art. 252 d.a. c.c., il termine triennale si computa solo a partire dall’entrata in vigore della novella, e quindi dal 6.7.2011. Tale assunto è stato affermato da questa Corte (Cass.5576/96, Cass.24772/22) in casi del tutto analoghi al presente, dove si dibatteva di adeguamento della pensione per i dipendenti Enel ai sensi dell’art.3 d.lgs. n.562/96. È stato poi ribadito altre volte riguardo altri casi di riliquidazione del trattamento previdenziale, precisando che la decadenza opera non per le differenze relativea tutti i ratei dell’intero periodo in cui è dovuto il trattamento pensionistico, ma per le sole differenze relative ai ratei antecedenti di oltre tre anni la data della domanda giudiziale (Cass.30782/22, Cass.24772/22). Da ultimo, precedente sovrapponibile al presente è stato deciso nel senso qui esposto da Cass.26730/23. Non essendosi conformata a tali principi, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, affinché esamini la
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