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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 07979/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17702/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] N. 16 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCAin persona del Ministro pro tempore , domiciliat o ope legisin [OSCURATO:PERSONA] N . 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale èrappresentato e difes o -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] scolastico Reiterazione contratti a termine Risarcimento danni R.G.N.17702/2017 Cron.

Rep.

Ud.02/02/2023 - CC avverso la sentenza n. 63/2017della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 8183/2010; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 0 2 / 0 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Roma, pronunciando sull’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe nonché sull’impugnazione incidentale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha riformato la sentenza del Tribunale di Viterbo ed ha respinto tutte le domande formulate dagli originari ricorrenti i quali, con distinti ricorsi poi riuniti , avevano domandato:a) l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti senza sostanziale soluzione di continuità; b) la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato a far data dalla stipulazione della prima supplenza e la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate; c) il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittima reiterazione del contratto a termine, da quantificare in misura pari a venti mensilità;

2. la Corte territoriale ha richiamato i principi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016 ed ha rilevato, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che le supplenze annuali avevano avuto durata complessiva inferiore a 36 mesi;

3. il giudice d’appello quanto agli altri litisconsorti ha ritenuto assorbente il rilievo dell’intervenuta stabilizzazione, idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, anche se avvenuta a prescindere dal piano straordinario disposto dalla legge n. 107/2015,ed ha evidenziato che gli originari ricorrenti non avevano allegato l’esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli già riparati dall’immissione in ruolo;

3. i litisconsorti sopra indicati ha nno proposto ricorso domandandola cassazione della sentenza ed al ricorso ha opposto difese il MIUR con tempestivo controricorso;

4. in data 1° febbraio 2023 è stato inviato, in allegato a messaggio di posta elettronica certificata, atto di rinuncia sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA];

5. in data odierna, a seguito di accettazione da parte della Cancelleria, sono stati caricati sul fascicolo telematico gli atti di rinuncia sottoscritti da tutti i ricorrenti, depositati telematicamente il 1° febbraio 2023 alle ore 16,31. [OSCURATO:PERSONA]

1. preliminarmente rileva il Collegio che della data di fissazione dell’adunanza camerale è stato dato avviso alle parti con comunicazione del 22 novembre 2022, sicché ai sensi dell’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149/2022, non trova applicazione alla fattispecie l’art. 390 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 2, comma 28, lett.m, dello stesso decreto;

2. l’art. 390 cod. proc. civ., nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senzail rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;

3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n.17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass.

S.U. n. 3876/2010);

4. all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, giacché solo l’accettazione della rinuncia incide, ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ., sul potere della Corte di legittimità di regolare le spese sulla base del principio secondo cui le stesse devono gravare sulla parte che ha dato causa al processo, salve le ragioni di compensazione previste dall’art. 92, comma 2,cod. proc. civ., che qui non ricorrono ;

5. la rinuncia, seppure non rituale, produce quale effetto l’insussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.500,00 per competenze pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17702/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] N. 16 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCAin persona del Ministro pro tempore , domiciliat o ope legisin [OSCURATO:PERSONA] N . 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale èrappresentato e difes o -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] scolastico Reiterazione contratti a termine Risarcimento danni R.G.N.17702/2017 Cron. Rep. Ud.02/02/2023 - CC avverso la sentenza n. 63/2017della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 8183/2010; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 0 2 / 0 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma, pronunciando sull’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe nonché sull’impugnazione incidentale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha riformato la sentenza del Tribunale di Viterbo ed ha respinto tutte le domande formulate dagli originari ricorrenti i quali, con distinti ricorsi poi riuniti , avevano domandato:a) l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti senza sostanziale soluzione di continuità; b) la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato a far data dalla stipulazione della prima supplenza e la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate; c) il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittima reiterazione del contratto a termine, da quantificare in misura pari a venti mensilità; 2. la Corte territoriale ha richiamato i principi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016 ed ha rilevato, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che le supplenze annuali avevano avuto durata complessiva inferiore a 36 mesi; 3. il giudice d’appello quanto agli altri litisconsorti ha ritenuto assorbente il rilievo dell’intervenuta stabilizzazione, idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, anche se avvenuta a prescindere dal piano straordinario disposto dalla legge n. 107/2015,ed ha evidenziato che gli originari ricorrenti non avevano allegato l’esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli già riparati dall’immissione in ruolo; 3. i litisconsorti sopra indicati ha nno proposto ricorso domandandola cassazione della sentenza ed al ricorso ha opposto difese il MIUR con tempestivo controricorso; 4. in data 1° febbraio 2023 è stato inviato, in allegato a messaggio di posta elettronica certificata, atto di rinuncia sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA]; 5. in data odierna, a seguito di accettazione da parte della Cancelleria, sono stati caricati sul fascicolo telematico gli atti di rinuncia sottoscritti da tutti i ricorrenti, depositati telematicamente il 1° febbraio 2023 alle ore 16,31. [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente rileva il Collegio che della data di fissazione dell’adunanza camerale è stato dato avviso alle parti con comunicazione del 22 novembre 2022, sicché ai sensi dell’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149/2022, non trova applicazione alla fattispecie l’art. 390 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 2, comma 28, lett.m, dello stesso decreto; 2. l’art. 390 cod. proc. civ., nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senzail rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n.17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010); 4. all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, giacché solo l’accettazione della rinuncia incide, ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ., sul potere della Corte di legittimità di regolare le spese sulla base del principio secondo cui le stesse devono gravare sulla parte che ha dato causa al processo, salve le ragioni di compensazione previste dall’art. 92, comma 2,cod. proc. civ., che qui non ricorrono ; 5. la rinuncia, seppure non rituale, produce quale effetto l’insussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.500,00 per competenze pro
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