CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 35974/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27558-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Prof. Federico PERGAMI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ex art. 32, comma 4, l. n.Trasferimento di azienda R.G.N. 2 7558 /202 2 Cron. Rep. Ud. 1 6 / 11 /2023 [OSCURATO:PERSONA] e PINNAVAIA [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Livio NERI; - controricorrent i - avverso la sentenza n. 597 /20 2 2 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/8/2022 R.G.N. 218/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] MUCCI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Co n la sentenza in epigrafe indicat a, la Corte d’appello di Milano, decidendo in sede rinvio da questa Corte Suprema, così provvedeva: - accertava e dichiarava il diritto delle attrici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ex art. 2112 c.c. a decorrere dal 19 agosto 2013; - condannava la suddetta società a riammettere le lavoratrici in servizio e a risarcire loro il danno, corrispondendo i distinti importi per ognuna delle stesse indicati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, per il periodo dal 19.8.2013 al 5.12.2014, nonché dal 6.12.2014 all’effettiva riammissione in servizio; - regolava le spese di tutti i gradi e fasi del procedimento, compreso il giudizio di legittimità. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale , richiamata la pregressa vicenda processuale, come riassunta da questa Corte di cassazione nell’ordinanza n. 36725/2021, e riportato l’orientamento ivi espresso, ha considerato che in base a quanto disposto con tale ordinanza “(che vincola questa Corte, in sede di giudizio di rinvio, al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto ex art. 384 c.p.c.), il Collegio, disattesa l’eccezione di decadenza ex art. 32, comma 2, lett. d), legge 4 novembre 2010 n. 183, è chiamato ad esaminare le domande svolte da [OSCURATO:PERSONA] SIVO e [OSCURATO:PERSONA] PINNAVIA nel ricorso ex art. 414 c.p.c.”. Indi ha giudicato fondate tali domande “nei limiti e per le ragioni di seguito esposti”. 3. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo articolato in due profili. 4. Ha nno resist ito l e intimat e con unico controricorso e successiva memoria. 5. Il P.G. ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico articolato motivo di ricorso è rubricato: “Vizio di motivazione della sentenza gravata per violazione o falsa applicazione dell’art. 32 della L. n. 183/2010, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: decadenza da ogni e/o qualsivoglia pretesa delle lavoratrici riferibili al (contestato) trasferimento di azienda (cfr. doc. 1, in particolare pag. 4)”. Secondo la ricorrente, “la Corte territoriale recependo integralmente (ma, come subito vedremo, erroneamente) la statuizione del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. docc.ti 1 e 4) è incorsa in una netta ed evidente violazione o falsa applicazione del contenuto di cui alla disposizione normativa, ex art. 32 della L. n. 183/2010, che, se opportunamente interpretata, avrebbe certamente condotto ad una statuizione opposta e diversa, rispetto a quella emanata”. 2. Da un primo punto di vista, deduce “a) Vizio di motivazione della sentenza gravata per violazione o falsa applicazione dell’art. 32, comma 4, lett. c), della L. n. 183/2010”. 3.Da un secondo punto di vista, deduce “b) Vizio di motivazione della sentenza gravata per violazione o falsa applicazione dell’art. 32, comma 4, lett. d), della L. n. 183/2010”. 4. Tale unico motivo, e quindi l’intero ricorso, è inammissibile. 5. Per chiarezza, giova premettere che questa Corte, nella propria già cit. ordinanza 25.11.2021, n. 36725, nel ritenere fondato il primo motivo di ricorso per cassazione, con il quale le attuali controricorrenti avevano dedotto la violazione e falsa applicazione appunto “dell’art. 32, comma 4, lettere c) – d) l. 183/2010, nella parte in cui la sentenza della medesima Corte d’appello di Milano aveva “ritenuto fondata l’eccezione di decadenza sollevata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, aveva richiamato, sub § 2 della parte motiva, l’orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidato, secondo cui: “In tema di trasferimento di azienda, l’azione del lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010 che riguarda i soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità, né può trovare applicazione la lett. d) della stessa disposizione, trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all’art. 2112 c.c., già contemplata dalla lettera precedente”. La stessa pronuncia, dopo aver svolto altre considerazioni, aveva osservato “che la Corte territoriale ha erroneamente assimilato il mancato passaggio dei lavoratori all’azienda cessionaria, ex art. 2112 c.c., all’ipotesi in cui tale passaggio sia avvenuto, estendendo la previsione decadenziale di cui alla lettera c) alla previsione di cui alla lettera d), in contrasto con il principio di interpretazione restrittiva delle norme sulla decadenza”. Pertanto, questa Corte aveva cassato la sentenza allora impugnata ed aveva rinviato alla medesima Corte d’appello di Milano, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, specificando che detta Corte in sede di rinvio “farà applicazione del principio di diritto enunciato sub 2”. 5.1. Ebbene, come accennato in narrativa, la Corte del rinvio, dopo aver premesso appunto il su riportato principio di diritto, e ritenendosi vincolata al principio stesso ed ai relativi presupposti di fatto ex art. 384 c.p.c., ha disatteso l’eccezione di decadenza a suo tempo sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 6. Tanto premesso, l’attuale ricorrente per cassazione non addebita alla Corte del rinvio di non essersi conformata a quanto statuito nella specie da questa Corte di legittimità, magari per aver malinteso il principio di diritto espresso nell’ordinanza n. 36725/2021; all’opposto, imputa ai giudici del rinvio di aver recepito integralmente “la statuizione del [OSCURATO:PERSONA]”; e ciò perché la relativa ordinanza, sulle medesime questioni giuridiche in essa affrontate, si porrebbe “in frontale contrasto con l’orientamento di merito consolidato, oltre che nella circoscrizione di Milano, su tutto il territorio nazionale”, richiamandosi a riguardo taluni precedenti di merito (cfr. pag. 26 del ricorso in esame); ed analoghe deduzioni sono svolte in relazione al secondo profilo dell’unica censura, in sintesi sostenendosi che sarebbero stateesatte le pregresse pronunce di merito, quella di primo grado del Tribunale di Milano e quella della Corte d’appello poi annullata da questa Corte, circa l’applicazione della decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010. In altre parole, a detta della ricorrente, in punto di decadenza in base a tali previsioni, la decisione resa in sede di rinvio sarebbe errata perché errata in punto di diritto era l’ordinanzadi questa Corte cui essa si è uniformata. 7. Ebbene, giova premettere che, nel caso di specie, il precedente intervento nomofilattico di questa Corte consisteva in una pronuncia di annullamento con rinvio in virtù di accoglimento di un motivo di ricorso solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., sicché il giudice del rinvio doveva soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma primo, c.p.c., al principio di diritto, nella specie chiaramente enunciato nell’ordinanza n. 36725/2021, giusta l’ora cit. art. 384 e l’art. 143 disp. att. c.p.c., senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr. ex multis a riguardo Cass. n. 6097/2022). 7.1. E’, inoltre, jus receptum che dall’irretrattabilità del principio di dirittogià affermato nel medesimo processo discende che la stessa Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza del giudice di merito, deve giudicare muovendo dalla regula iuris in precedenza enunciata, perché l’efficacia vincolante, che si estende anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata oggetto di giudicato implicito interno, viene meno solo qualora la norma, in epoca successiva alla pubblicazione della pronuncia rescindente, sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima ovvero sia divenuta inapplicabile per effetto di ius superveniens(in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., 26.5.2021, n. 14691; id., sez. lav., 24.6.2020, n. 12441; id., sez. lav., 26.5.2020, n. 9804; id., sez. VI, 15.11.2017, n. 27155, la quale specifica che la Corte di legittimità nel medesimo caso deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte; id., sez. I, 18.1.2017, n. 1163, che soggiunge che tanto vale perfino nel caso in cui sia intervenuta una decisione delle sezioni unite, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, già al tempo della pronuncia del giudice di rinvio, non potendo neppure in siffatta ipotesi la Corte procedere all’enunciazione di un principio di diritto di segno diverso rispetto a quello enunciato nella sentenza rescindente, onde rimuovere gli effetti di tale sentenza sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale; id., sez. VI, 17.3.2014, n. 6086; id., sez. lav., 24.5.2007, n. 12095; id., sez. III, 23.4.1999, n. 4038). 8. Alla luce di tale consolidato orientamento di legittimità, allora, il Collegio è esentato dal far presente che all’indirizzo espresso da Cass. n. 36725/2021 in relazione a questo procedimento, circa l’ambito applicativo dell’art. 32, comma 4, lett. c) e d), l. n. 183/2021, indirizzo già costante all’epoca di quella pronuncia, anche dopo la stessaè stata data ulteriore continuità da questa Corte. 9. E’ sufficiente invece - siccome la ricorrente si duole solo e soltanto della conformità della sentenza resa in sede di rinvio al su riportato principio di diritto, di cui asserisce l’erroneità (unicamente sulla scorta di precedenti di merito)-, rilevare che la stessa ricorrente chiede a questa Corte qualcosa che esula dai poteri della stessa, stante l’irretrattabilità di quel principio di diritto nel presente giudizio anche per questa Corte, ai sensi dell’art. 384, comma primo, c.p.c. 10. Ciò rende subvalente l’ulteriore rilievo d’inammissibilità, dipendente dal dato che nell’unico motivo di ricorso, formulato esclusivamente ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., anche nei due profili in cui si articola la censura, si fa riferimento ad un non meglio specificato “vizio di motivazione”, ossia, ad un error in procedendo, subito ibridato con la denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziale), quali quelle dell’art. 32, comma 4, lett. c) e d), l. n. 183/2010. 11. Da ultimo, va dato conto che la difesa della ricorrente, con apposita nota, ha depositato telematicamente copia della sentenza del Tribunale di Milano, sopravvenuta al ricorso per cassazione, che ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale rispetto alla società ricorrente (del che mostra di essere a conoscenza la difesa delle controricorrenti nella propria memoria ex art. 378 c.p.c.). In proposito, dev’essere solo ricordato che, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, in termini generali nel giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge in generale (così ex plurimis Cass., sez. I, 6.9.2021, n. 24046); tanto è stato ribadito anche in relazione al fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di cassazione, e pure in relazione all’intervenuta modifica dell’art. 43 l. fall. per effetto dell’art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006 (cfr. Cass. n. 15928/2021). E il medesimo principio, perciò, vale per l’analogo disposto dell’ art. 143, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 14/2019, che pure prevede che: “L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo”. 12. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombent e , dev’essere condannataal pagamento, in favore delle controricorrent i , delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellecontroricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titol