CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 settembre 2026
Cassazione n. 25919/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 6697/2025Numero sezionale 970/2026Numero di raccolta generale 25919/2026Data pubblicazione 29/09/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 6697/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] 4 in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CongiuManuela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ScognamiglioNicoletta;-intimati-avverso la sentenza n. 4163/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Roma il29/11/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta parte ricorrente, alla lucedell’orientamento richiamato nella proposta, ha dichiarato di non avereinteresse alla emissione della pronuncia e di aderire alla proposta didefinizione chiedendo formalmente che si dichiari il ricorso rinunciato;ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipataNumero registro generale 6697/2025Numero sezionale 970/2026Numero di raccolta generale 25919/2026Data pubblicazione 29/09/2026del giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.; rilevato che non risulta alcuna accettazione;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che nulla va disposto in ordine alle spese essendo il controricorsodi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tardivo (il depositodello stesso, munito di sottoscrizione digitale, è avvenuto in data08.05.2025 ovvero oltre il termine del 07.05.2025, costituente il 40° edultimo giorno utile fissato ex art. 370 c.p.c. a decorrere dal 28.03.2025,data di notifica del ricorso ex art. 360 c.p.c.) e non avendo gli altri intimatisvolto attività difensiva. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 29 settembre 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]