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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2025

Cassazione n. 19847/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2025 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 22 aprile 2025 il Tribunale di Napoli ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 2.000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 4, comma 3, legge n. 110/1975 e 62-bis cod. pen. commesso in data 01/06/2020, portando fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico con lama lunga cm.

6. Il giudice ha ritenuto sussistente il reato per essere stato il coltello rinvenuto occultato sopra il parabrezza del lato guida dell'auto condotta dall'imputato, il quale non seppe giustificare, nell'immediatezza, tale porto.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla dichiarazione di colpevolezza.

La condanna si fonda solo sul ritrovamento del coltello nell'auto guidata dal ricorrente, ma nella stessa viaggiavano quattro persone ed il veicolo era di proprietà di una quinta persona, con cui egli non aveva alcun evidente legame.

Non è provato, quindi, che l'arma gli appartenesse e fosse stata da lui stesso portata fuori dall'abitazione, e la motivazione non valuta tale carenza probatoria.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Sussistono tutte le condizioni per l'applicazione di tale norma, ed il giudice avrebbe potuto disporla.

2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla omessa concessione delle attenuanti generiche.

Il giudice ha omesso la concessione del beneficio nella sua massima estensione, mentre il comportamento del ricorrente la rendeva compatibile.

2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla dosimetria della pena.

Per le medesime ragioni, il giudice avrebbe dovuto irrogare una pena pari al minimo edittale.

3. Il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Con motivi aggiunti, depositati in data 05 marzo 2026, il ricorrente ha ribadito la richiesta di applicare l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. anche al 2(ìíA/'• reato di cui all'art. 337 cod. pen., alla luce della sentenza di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza n. 162/2025 Corte Cost. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo tutti i suoi motivi manifestamente infondati, oppure generici e privi di specificità.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato e aspecifico.

Il ricorrente lamenta una carenza motivazionale della sentenza impugnata, senza confrontarsi con essa.

Egli sostiene, infatti, che il possesso del coltello fu attribuito a lui stesso benché esso fosse stato rinvenuto su un'auto sulla quale viaggiavano quattro persone, e benché questa fosse di proprietà di una quinta persona.

La sentenza, invece, riporta in modo dettagliato la deposizione del teste di polizia giudiziaria, il quale ha riferito che il coltello si trovava sopra il parabrezza del lato del conducente e che questi, l'odierno ricorrente, lo riconobbe come suo.

La decisione del giudice, pertanto, non si è basata su una generica presenza dell'arma nel veicolo su cui il ricorrente viaggiava insieme ad altre persone, ma sul fatto che essa era collocata in un luogo nella immediata ed esclusiva disponibilità del ricorrente, che stava guidando detto veicolo, e sul fatto che nessun altro elemento indicava che potesse essere stata messa in quel luogo da altri soggetti, non avendo neppure l'imputato, nell'immediatezza, dichiarato la propria estraneità al fatto.

La motivazione della sentenza, pertanto, è logica e sufficientemente approfondita, e la decisione di condanna si fonda sulle prove raccolte, la cui veridicità non è stata negata dal ricorrente.

Il ricorso, invece, lamenta la sua carenza senza citare l'effettivo contenuto di tali prove e le reali argomentazioni esposte dal giudice.

Deve ribadirsi, pertanto, il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «E' inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468)

3. Il secondo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità.

Il ricorrente lamenta l'omessa assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante la evidente tenuità del fatto, ma dalla sentenza e dagli atti delprocedimento non risulta che egli abbia richiesto l'applicazione di tale norma, né egli ha allegato atti da cui risulti l'avvenuta sollecitazione in tal senso, o l'indicazione di elementi da cui dèdurre la sua applicabilità.

La sentenza impugnata riporta le conclusioni delle parti indicando, per la difesa, la mera richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste, quindi per ragioni di merito, e in subordine quella di concessione delle attenuanti generiche, del minimo della pena e dei benefici di legge; tale annotazione corrisponde, peraltro, a quella contenuta nel verbale dell'udienza del 22 aprile 2025.

La sussistenza di tale causa di non punibilità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice di merito, ma questa Corte ha stabilito che «La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097).

Nel presente caso il giudice ha ritenuto sussistente l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 in quanto già contestata nell'imputazione, ma non ha, evidentemente, ritenuto sussistenti elementi ulteriori che imponessero di ritenere il fatto non solo di lieve entità, come richiesto da detta norma, ma addirittura di particolare tenuità, come richiesto dall'art. 131-bis cod. pen., e quindi dotato di una offensività significativamente modesta.

L'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale, inoltre, impone di ritenere che il giudice abbia valutato la gravità del fatto, e l'abbia ritenuta non meritevole di un trattamento sanzionatorio particolarmente contenuto.

Il riconoscimento della sussistenza dell'ipotesi della lieve entità del fatto, peraltro, non contraddice il diniego del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., perché «il fatto di "particolare tenuità" ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che attenua il reato» (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Rv. 271262, in motivazione), e «la natura esigua del danno, o del pericolo, concorre, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., a rendere non punibile un fatto, sicché non può essere confusa con le ipotesi di "speciale" o "particolare" o "lieve" entità del fatto che attenuano il reato, senza escluderne l'offensività» (Sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015, Rv. 266754, in motivazione).

Il ricorso, infine, è generico, perché si limita a lamentare l'omessa applicazione di tale ipotesi di proscioglimento nonostante la vicenda presentasse i criteri previsti dall'art. 131-bis cod. pen., senza precisare a quali criteri faccia riferimento e quali peculiarità della condotta del ricorrente evidenzino la assenza o la modestia della offensività del fatto.

Questa Corte, però, ha stabilito che «In tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della 4sentenza d'appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale» (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Rv. 284160).

4. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato, e aspecifico.

Il ricorso lamenta l'omessa concessione delle attenuanti generiche «nella loro massima estensione», evidentemente non confrontandosi con la sentenza, che, al contrario, ha concesso al ricorrente tale beneficio nella massima misura consentita, riducendo di un terzo la pena base, indicata in euro 3.000 di ammenda, e quindi esplicitando l'entità della loro concessione.

5. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente lamenta l'omessa irrogazione di una pena contenuta nel minimo edittale, ma non si confronta con la valutazione del giudice che, pur ritenendo il fatto sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, lo ha palesemente ritenuto di gravità non particolarmente limitata, ritenendo perciò congrua una pena peraltro non elevata, in quanto ben inferiore al medio edittale, valutata alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., come esplicitamente motivato.

Deve, pertanto, applicarsi la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..» (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464) e «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).

6. Devono, infine, essere ritenuti manifestamente infondati anche i motivi aggiunti, depositati in data 05 marzo 2026, nei quali il ricorrente lamenta vizi motivazionali della sentenza in relazione ad un reato diverso, qui mai contestato, trattandosi con evidenza di una doglianza del tutto estranea al presente procedimento.

57. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

P.Q.Meitn23.2Deposi',Lna n Win:;eii21»ia oggi ...... i ... 9 .. . ... 7025 Rornia, ....... [OSCURATO:PERSONA] R.1.0 Z-1(M:ILVIrg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2025 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 22 aprile 2025 il Tribunale di Napoli ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 2.000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 4, comma 3, legge n. 110/1975 e 62-bis cod. pen. commesso in data 01/06/2020, portando fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico con lama lunga cm. 6. Il giudice ha ritenuto sussistente il reato per essere stato il coltello rinvenuto occultato sopra il parabrezza del lato guida dell'auto condotta dall'imputato, il quale non seppe giustificare, nell'immediatezza, tale porto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla dichiarazione di colpevolezza. La condanna si fonda solo sul ritrovamento del coltello nell'auto guidata dal ricorrente, ma nella stessa viaggiavano quattro persone ed il veicolo era di proprietà di una quinta persona, con cui egli non aveva alcun evidente legame. Non è provato, quindi, che l'arma gli appartenesse e fosse stata da lui stesso portata fuori dall'abitazione, e la motivazione non valuta tale carenza probatoria. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Sussistono tutte le condizioni per l'applicazione di tale norma, ed il giudice avrebbe potuto disporla. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla omessa concessione delle attenuanti generiche. Il giudice ha omesso la concessione del beneficio nella sua massima estensione, mentre il comportamento del ricorrente la rendeva compatibile. 2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla dosimetria della pena. Per le medesime ragioni, il giudice avrebbe dovuto irrogare una pena pari al minimo edittale. 3. Il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con motivi aggiunti, depositati in data 05 marzo 2026, il ricorrente ha ribadito la richiesta di applicare l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. anche al 2(ìíA/'• reato di cui all'art. 337 cod. pen., alla luce della sentenza di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza n. 162/2025 Corte Cost. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo tutti i suoi motivi manifestamente infondati, oppure generici e privi di specificità. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato e aspecifico. Il ricorrente lamenta una carenza motivazionale della sentenza impugnata, senza confrontarsi con essa. Egli sostiene, infatti, che il possesso del coltello fu attribuito a lui stesso benché esso fosse stato rinvenuto su un'auto sulla quale viaggiavano quattro persone, e benché questa fosse di proprietà di una quinta persona. La sentenza, invece, riporta in modo dettagliato la deposizione del teste di polizia giudiziaria, il quale ha riferito che il coltello si trovava sopra il parabrezza del lato del conducente e che questi, l'odierno ricorrente, lo riconobbe come suo. La decisione del giudice, pertanto, non si è basata su una generica presenza dell'arma nel veicolo su cui il ricorrente viaggiava insieme ad altre persone, ma sul fatto che essa era collocata in un luogo nella immediata ed esclusiva disponibilità del ricorrente, che stava guidando detto veicolo, e sul fatto che nessun altro elemento indicava che potesse essere stata messa in quel luogo da altri soggetti, non avendo neppure l'imputato, nell'immediatezza, dichiarato la propria estraneità al fatto. La motivazione della sentenza, pertanto, è logica e sufficientemente approfondita, e la decisione di condanna si fonda sulle prove raccolte, la cui veridicità non è stata negata dal ricorrente. Il ricorso, invece, lamenta la sua carenza senza citare l'effettivo contenuto di tali prove e le reali argomentazioni esposte dal giudice. Deve ribadirsi, pertanto, il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «E' inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468) 3. Il secondo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità. Il ricorrente lamenta l'omessa assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante la evidente tenuità del fatto, ma dalla sentenza e dagli atti delprocedimento non risulta che egli abbia richiesto l'applicazione di tale norma, né egli ha allegato atti da cui risulti l'avvenuta sollecitazione in tal senso, o l'indicazione di elementi da cui dèdurre la sua applicabilità. La sentenza impugnata riporta le conclusioni delle parti indicando, per la difesa, la mera richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste, quindi per ragioni di merito, e in subordine quella di concessione delle attenuanti generiche, del minimo della pena e dei benefici di legge; tale annotazione corrisponde, peraltro, a quella contenuta nel verbale dell'udienza del 22 aprile 2025. La sussistenza di tale causa di non punibilità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice di merito, ma questa Corte ha stabilito che «La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097). Nel presente caso il giudice ha ritenuto sussistente l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 in quanto già contestata nell'imputazione, ma non ha, evidentemente, ritenuto sussistenti elementi ulteriori che imponessero di ritenere il fatto non solo di lieve entità, come richiesto da detta norma, ma addirittura di particolare tenuità, come richiesto dall'art. 131-bis cod. pen., e quindi dotato di una offensività significativamente modesta. L'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale, inoltre, impone di ritenere che il giudice abbia valutato la gravità del fatto, e l'abbia ritenuta non meritevole di un trattamento sanzionatorio particolarmente contenuto. Il riconoscimento della sussistenza dell'ipotesi della lieve entità del fatto, peraltro, non contraddice il diniego del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., perché «il fatto di "particolare tenuità" ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che attenua il reato» (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Rv. 271262, in motivazione), e «la natura esigua del danno, o del pericolo, concorre, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., a rendere non punibile un fatto, sicché non può essere confusa con le ipotesi di "speciale" o "particolare" o "lieve" entità del fatto che attenuano il reato, senza escluderne l'offensività» (Sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015, Rv. 266754, in motivazione). Il ricorso, infine, è generico, perché si limita a lamentare l'omessa applicazione di tale ipotesi di proscioglimento nonostante la vicenda presentasse i criteri previsti dall'art. 131-bis cod. pen., senza precisare a quali criteri faccia riferimento e quali peculiarità della condotta del ricorrente evidenzino la assenza o la modestia della offensività del fatto. Questa Corte, però, ha stabilito che «In tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della 4sentenza d'appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale» (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Rv. 284160). 4. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato, e aspecifico. Il ricorso lamenta l'omessa concessione delle attenuanti generiche «nella loro massima estensione», evidentemente non confrontandosi con la sentenza, che, al contrario, ha concesso al ricorrente tale beneficio nella massima misura consentita, riducendo di un terzo la pena base, indicata in euro 3.000 di ammenda, e quindi esplicitando l'entità della loro concessione. 5. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta l'omessa irrogazione di una pena contenuta nel minimo edittale, ma non si confronta con la valutazione del giudice che, pur ritenendo il fatto sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, lo ha palesemente ritenuto di gravità non particolarmente limitata, ritenendo perciò congrua una pena peraltro non elevata, in quanto ben inferiore al medio edittale, valutata alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., come esplicitamente motivato. Deve, pertanto, applicarsi la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..» (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464) e «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). 6. Devono, infine, essere ritenuti manifestamente infondati anche i motivi aggiunti, depositati in data 05 marzo 2026, nei quali il ricorrente lamenta vizi motivazionali della sentenza in relazione ad un reato diverso, qui mai contestato, trattandosi con evidenza di una doglianza del tutto estranea al presente procedimento. 57. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. P.Q.Meitn23.2Deposi',Lna n Win:;eii21»ia oggi ...... i ... 9 .. . ... 7025 Rornia, ....... [OSCURATO:PERSONA] R.1.0 Z-1(M:ILVIrg
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