CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 06221/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza emessa in data 12/05/2021, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato dal Tribunale monocratico di Palermo in data 8/09/2020 che lo condannava alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e euro 11.476,44 di multa perché giudicato colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90 commesso in Palermo in data 26/05/2020; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento articolato in un unico motivo lamentando la violazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 581 c.p.p., laddove è stata dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello nonostante la specificità dei motivi in esso contenuti, specificità confermata dalla stessa sentenza impugnata la quale risponde analiticamente alle doglianze difensive; che alla declaratoria di inammissibilità dei motivi di ricorso proposti consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021.