CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24871/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 11110/25 Curci + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen.); Esaminati i motivi dei ricorsi; Considerato che il l'unico motivo, comune ad entrambi gli imputati, si risolve nella richiesta di una rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità, sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori in ordine all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., valorizzando le risultanze processuali, con particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dagli imputati (vedi pagg. 5-6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i