CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25722/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 262-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA L. MANTEGAZZA, n. 24, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - C52 9- avverso la sentenza n. 916/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento per riprese I.R.P.E.F., I.R.AP. e I.V.A. relative all'anno di imposta 2009; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Brindisi che, con sentenza n. 216/2016, accolse parzialmente il ricorso; che, tanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE, quanto il contribuente proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 916/2020, depositata il 26.5.2020 accolse solo parzialmente il primo, con rigetto del secondo, confermando - per quanto in questa sede ancora rileva - la decisione di prime cure nella parte in cui la C.T.P. aveva ritenuto legittima la deduzione di costi per complessivi C 19.733,33, operata dal DIVIGGANO in relazione ad una fattura emessa dalla COOP. UNIBIT per l'espletamento del lavoro di elaborazione dati, così confermando l'annullamento delle corrispondenti riprese operata nei confronti del contribuente medesimo; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituito con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost, Ric. 2021 n. 262 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -2- 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.", per avere la C.T.R. rigettato l'appello erariale con riferimento alla ripresa di costi illegittimamente dedotti dal contribuente per complessivi € 19.733,33, con una motivazione apparente, siccome "totalmente priva di alcuna analisi critica della fattispecie controversa nonché di ogni argomentazione a supporto della reiettiva determinazione assunta, rendendo incomprensibile l'iter logico-giuridico seguito per fondare la decisione" (cfr. ricorso, p. 14, terzo cpv.); che il motivo - il quale non sconfina affatto (come pure argomentato dalla difesa del controricorrente) in un lamentato vizio motivazionale, puntando, piuttosto, ad evidenziare l'inintellegibilità della motivazione sottesa alla decisione di appello (ciò che porta a rigettare l'eccezione di sua inammissibilità e, con esso, del ricorso) - è manifestamente fondato; che è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, Ric. 2021 n. 262 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -3- 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088- 01); che, tanto premesso, la C.T.R., avuto riguardo alla assunta illegittimità della ripresa relativa ai costi dedotti dal contribuente per complessivi C 19.733,33, si è limitata ad affermare che "appaiono esistenti le prestazioni d'immissione dati rese dalla cooperativa al professionista/contribuente, al di là delle equivoche, non dirimenti e criptiche, dichiarazioni del rappresentante della cooperativa" (cfr. sentenza, p. 4, cpv.), senza altro specificare; che tale motivazione, non contenendo alcuna esplicitazione in ordine al quadro probatorio relativo alla ripresa in questione né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo sotteso a tale affermazione, effettivamente non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (arg. da Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); che quanto precede determina l'assorbimento del secondo motivo di ricorso (con il quale parte ricorrente lamenta - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - la Ric. 2021 n. 262 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -4- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la C.T.R. erroneamente interpretato le risultanze istruttorie sì da ritenere esistenti le operazioni sottostanti alla ripresa); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto nei termini di cui in motivazione, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità.