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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 dicembre 2025

Cassazione n. 32129/2025

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ida del trattenimento ex art. 6 d.lgs. n. 142del 2015 adottato il 17/07/2024 dal Tribunale di Caltanissetta;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/09/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIn data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva notificato al cittadino straniero ildecreto di espulsione unitamente al provvedimento del Questore cheOscuramento disposto Numero registro generale 23085/2024Numero sezionale 3189/2025Numero di raccolta generale 32129/2025Data pubblicazione 10/12/2025disponeva il trattenimento dello stesso presso il Centro di Permanenzaper i Rimpatri di Caltanissetta.In data 11/07/2024 si svolgeva l’udienza di convalida deltrattenimento davanti al Giudice di Pace di Caltanissetta, checonvalidava il provvedimento del Questore.Nel corso di tale udienza il ricorrente manifestava la volontà dirichiedere la protezione internazionale.Stante la richiesta di protezione internazionale, nei confronti delcittadino straniero veniva emesso nuovo decreto di trattenimento aisensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, convalidato in data12/07/2024 dal Tribunale di Caltanissetta.In seguito ad atti di autolesionismo, il 13/07/2024 il cittadinostraniero veniva condotto presso il pronto soccorso dell’OspedaleSant’Elia di Caltanissetta, ove tentava la fuga, venendo coinvolto incolluttazioni con gli agenti di PG.

Tentata nuovamente la fuga, ilmedesimo veniva rintracciato e, arrestato, veniva condotto presso laCasa circondariale di Caltanissetta.

In data 15/07/2024 si teneval’udienza di convalida dell’arresto, cui non seguiva l’applicazione di unamisura cautelare.Il ricorrente veniva, quindi, nuovamente condotto presso il C.P.R.di Caltanissetta, in forza di un nuovo decreto di trattenimento, adottatoil 15/07/2024 ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) e d), d.lgs. n. 142del 2015, che veniva convalidato dal Tribunale di Caltanissettaall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Nel corso dell’udienza di convalida, il difensore del ricorrenteevidenziava che non risultava agli atti il certificato di idoneità altrattenimento e, considerate le ecchimosi evidenti sul corpo, sottol’occhio sinistro, gli atti autolesivi e l’evidente stato di fragilità psichica,chiedeva che venisse domandato al trattenuto quale fosse il suo statodi salute.

La domanda non veniva ammessa.

Il difensore della partechiedeva, quindi, l’esibizione della cartella clinica del trattenuto,Oscuramento disposto Numero registro generale 23085/2024Numero sezionale 3189/2025Numero di raccolta generale 32129/2025Data pubblicazione 10/12/2025opponendosi alla convalida del trattenimento perché le condizioni disalute dell’assistito erano inidonee all’esecuzione di tale misura ancheper la sua situazione di fragilità psichica e/o psicologica, dedotta comeevidente, ritenuta incompatibile con il trattenimento, ravvisando lanecessità di prendere visione dei documenti sanitari, stante il recenteaccesso al pronto soccorso a causa di atti autolesivi.Il delegato dell’Amministrazione deduceva che il certificato mediconon era necessario ai fini della convalida, evidenziando la diversità dellevalutazioni in sede amministrativa da quella di convalida, richiamandosul punto un precedente di legittimità (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.13180 del 14/05/2024).

Aggiungeva che la documentazione sanitariaera agli atti del fascicolo, ma non era stata trasmessa al giudice, inquanto non necessaria, salvo richiesta dell’autorità giudiziariaprocedente.Il difensore rammentava il valore costituzionale della tutela dellasalute e sulla necessità dell’accertamento della compatibilità deltrattenimento con le condizioni di salute del cittadino straniero, asostegno delle proprie argomentazioni un’altra pronuncia di questaCorte (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15106 del 19/06/2017),chiedendo che il richiedente venisse autorizzato ad avvalersi delcellulare per mettere a disposizione la documentazione sanitaria,aggiungendo che la mancata allegazione della cartella sanitaria daparte dell’Amministrazione era lesiva del contraddittorio.[OSCURATO:PERSONA], nel convalidare il trattenimento, statuiva come segue:«Ritenuto, in particolare, che il provvedimento di trattenimento è statoadottato, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. c) e lett. d) del D. Lgs142/2015, rappresentandosi che il richiedente protezione è un pericoloper l’ordine pubblico e sussiste il rischio di fuga; Che ai sensi dell’art.14, comma 7 d.lgs. n. 286/1998 è necessario, successivamente allaviolazione della misura in precedenza disposta, il ripristino deltrattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento diOscuramento disposto Numero registro generale 23085/2024Numero sezionale 3189/2025Numero di raccolta generale 32129/2025Data pubblicazione 10/12/2025trattenimento; Ritenuto che il provvedimento di trattenimento emessodal Questore è soggetto al medesimo controllo di legittimità proprio ditutte le ipotesi di convalida di provvedimenti coercitivi a carico dicittadini extracomunitari e, conseguentemente, tale controllo deveessere limitato all'esistenza ed efficacia del decreto e alla sua adozionein una delle ipotesi contemplate dal legislatore nonché all’accertamentoincidentale della non "manifesta illegittimità" del provvedimento direspingimento o di espulsione (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 18128);Premesso che nel caso di specie il decreto di trattenimento ex art. 6D.Lgs.142/2015, del Questore di Caltanissetta del 15.07.2024, edoggetto della presente istanza di convalida, è stato assuntosuccessivamente al decreto di trattenimento ex art. 6 D.Lgs.142/2015,emesso dal Questore di Caltanissetta in data 11.07.2024 e convalidatodal Tribunale di Caltanissetta il 12.7.2024 ed alla fuga del richiedentedal [OSCURATO:PERSONA] in cui era stato condotto per ricevere cure;Premesso altresì che il richiedente è stato destinatario di decreto diespulsione del Prefetto di Palermo e di decreto di Trattenimento delQuestore di Palermo il 9.7.2024, convalidati dal Giudice di Pacel’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Che il ricorrente il 13.7.2024, in occasione del suo ricoveropresso il [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta a causa di lesioni autoinferte- dopo aver dato in escandescenze ed aver spaventato i presenti sulposto – ha esibito una lametta nascosta in bocca, che è stata impiegataper intimorire il personale di Polizia a che si potesse procurare dellelesioni, oltre che per minacciarli; Che nell’occasione ha procuratolesioni al personale di PG (si veda il verbale dell’udienza di convalidadell’arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); Che è riuscito a guadagnare la fuga per poiessere catturato ed arrestato il 14.7.2024; Preso atto di quantoevidenziato dal Tribunale di Caltanissetta con ordinanza del 12.7.2024,con motivazioni che sono condivise anche da questo Giudicante ai sensidell’art. 118 disp att c.p.c., la cui validità ha purtroppo avuto ulterioreriscontro nei fatti accaduti tra il 13 ed il 14 luglio 2017 in termini diOscuramento disposto Numero registro generale 23085/2024Numero sezionale 3189/2025Numero di raccolta generale 32129/2025Data pubblicazione 10/12/2025pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, di pericolo di fuga;Considerato che non possono essere accolte le richieste e le eccezionidel difensore, in quanto l’informativa ai sensi dell’art. 10 ter d.lgs. n.286/98 è stata già data al richiedente in occasione del precedentetrattenimento e che non si apprezzano esigenze di salute e/o divulnerabilità sussumibili nelle fattispecie di cui all’art. 19 d.lgs. n.289/1998; Che allo stato le precisazioni rese solo in data odierna inmerito alla data di nascita il 1995 invece che il 1998 con cui è statogeneralizzato in atti paiono essere finalizzate ad ingenerare confusionein quanto solo la settimana precedente il richiedente ha confermatoalla presenza del difensore di fiducia di essere nato nel 1998; Checomunque non v’è alcun dubbio sulla identità del richiedente; Che laGiurisprudenza segnalata sul punto dalla difesa non palesa alcunaobbligatorietà di acquisire la documentazione sanitaria, in quanto l’art.3, comma 7, del D.M. del 19.05.2022 dispone accertamenti pervalutare l’idoneità alla vita comunitaria ristretta; Che in effetti lacertificazione rileva da un punto di vista amministrativo; [OSCURATO:PERSONA].Sez. 1, con Ordinanza n. 13180 del 2024, ha posto in evidenza comela mancata allegazione della certificazione non determina la nullità delprovvedimento di convalida o di proroga del trattenimento, tanto piùche tale nullità verrebbe fatta dipendere da atto amministrativo e nonavrebbe alcun riscontro normativo; Considerato che il precedentecitato, Sez. 6-1, Ordinanza n. 15106 del 2017, non è pertinente avendocome presupposto fattuale un caso in cui la convalida e/o iltrattenimento erano stati subordinati alla verifica della compatibilitàcon il trattenimento nel CIE, accertamento questo che è logicamenteantecedente; Che in conclusione non v’è alcun obbligo di allegazionedel fascicolo sanitario e che il difensore ben avrebbe potuto produrre,se ritenuto utile alla difesa la suddetta documentazione; Che nonemergono elementi per ritenere il richiedente non sia compatibile allavita di comunità ristretta, né il difensore o il richiedente hanno fornitoOscuramento disposto Numero registro generale 23085/2024Numero sezionale 3189/2025Numero di raccolta generale 32129/2025Data pubblicazione 10/12/2025alcun indicazioni per opinare diversamente; Che, piuttosto si apprezza,anche per il contegno sprezzante tenuto in udienza dal richiedentedurante l’esposizione del delegato del Questore, dr.

V.C. ,l’insofferenza a qualsiasi forma di controllo o regola, unite allapervicace volontà di procurarsi occasioni di fuga, unite ad una evidentepericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica; Che non sussistononeppure i presupposti per una misura alternativa; Ritenuto,conclusivamente, che si ravvisano i presupposti di cui all’art. 6, comma2 lett. c) per ritenere il richiedente costituisca un pericolo per l’ordinee la sicurezza pubblica e ricorrendo anche il rischio di fuga, ai sensidell’art. 6, comma 2 lett. d) in ragione delle diverse generalità fornitee documentate dal casellario centrale depositato dalla Questura diCaltanissetta e che sussistono i presupposti di legge per l’adozione neiconfronti del richiedente della misura del trattenimento…»Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro ilmenzionato provvedimento di convalida del trattenimento, affidato adue motivi di doglianza.Gli intimati non si sono difesi con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 14,comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, dell’art. 3, commi 6 e 7, DirettivaMinisteriale “Lamorgese”, approvata con d.m. del 19/05/2022, degliartt. 13, 32 e 111 Cost. e degli artt. 3 e 5 CEDU, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.Il ricorrente evidenziato che, in astratto, la violazione dell’obbligodi consegnare all’autorità giudiziaria la cartella sanitaria del trattenutonon comporta la nullità del provvedimento di convalida, tuttavia,l’obbligo del giudice di acquisire la documentazione sanitaria, al fine divalutare la causa, sorge laddove, come nel caso di specie, sia dedottaqualche specifica causa sanitaria, come avvenuto nel caso di specie.Oscuramento disposto Numero registro generale 23085/2024Numero sezionale 3189/2025Numero di raccolta generale 32129/2025Data pubblicazione 10/12/2025Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.14, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, della [OSCURATO:PERSONA]“Lamorgese”, approvata con D.M. del 19/05/2022, degli artt. 13, 32 e111 della Costituzione, e degli artt. 3 e 5 CEDU, riguardo allavalutazione di non rilevanza della condizione di non idoneità altrattenimento sollevata dalla difesa, senza valutazione della cartellasanitaria, oltre al vizio di motivazione (difetto, contraddittorietà,illogicità) e all’omessa valutazione di circostanze decisive, consistentinelle evidenze di lesioni ed atti di autolesionismo sul corpo deltrattenuto, verbalizzati anche dal Tribunale penale di Caltanissetta,degli accessi al pronto soccorso relazionati nella richiesta di convalidae risultante anche dal provvedimento impugnato.2.

Il secondo motivo di ricorso va esaminato con priorità e,rivelandosi fondato, sia pure nei termini di seguito evidenziati, rendesuperfluo l’esame del primo da ritenersi assorbito.2.1.

Come rilevato dal ricorrente l’art. 3, comma 7, del d.m. del19/05/2022 (direttiva recante criteri per l’organizzazione dei C.P.R.previsti dall’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998), prevede espressamentequanto segue: «La certificazione di idoneità alla vita comunitariaristretta e le relazioni del servizio socio-sanitario del Centro vengonoconsegnate all’ufficio di Polizia all’interno del Centro affinché venganoinserite nel fascicolo da sottoporre all’[OSCURATO:PERSONA] in sede diconvalida e proroga del trattenimento, e trasmesse, ove si tratti dirichiedenti asilo, alla [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimentodella protezione internazionale.»Nella decisione richiamata nel provvedimento impugnato questaCorte ha affermato che l’inosservanza degli adempimenti soprariportati, con conseguente mancata acquisizione della menzionatadocumentazione tra i documenti trasmessi ai fini della convalida, noncomporta la nullità del provvedimento di convalida, ma ha precisato ciòOscuramento disposto Numero registro generale 23085/2024Numero sezionale 3189/2025Numero di raccolta generale 32129/2025Data pubblicazione 10/12/2025avviene quando il motivo di censura è del tutto generico e non deduceo allega nulla sulle condizioni di salute del cittadino straniero, cheavrebbero potuto giustificare l’inidoneità alla vita comunitaria (Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 13180 del 14/05/2024/2024).Questa stessa Corte ha, pertanto, aggiunto che «Solo ove fossestata dedotta qualche causa specifica sanitaria sarebbe sorto l’obbligodel giudice di acquisire la documentazione e comunque di valutare lacausa» (v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13180 del14/05/2024/2024).Nella specie, si è verificata proprio tale evenienza, tenuto conto cheil ricorrente ha affermato e documentato di avere rappresentatoconcreti motivi che giustificavano una valutazione della compatibilitàdelle condizioni di salute del cittadino straniero, rappresentando che lostesso versa in una situazione di fragilità psichica e/o psicologica, chelo rende incompatibile con la vita comunitaria del C.P.R., e ha ancherappresentato di avere, senza esito, formulato richiesta di accesso alladocumentazione sanitaria prima dell’udienza di convalida (doc.

Fallegato al ricorso per cassazione), richiedendo, poi, al giudice diacquisire la stessa (doc.

G allegato al ricorso per cassazione).2.2.

Com’è noto, in sede di convalida o di proroga del trattenimentodel cittadino straniero presso il C.P.R., l'autorità giudiziaria devecontrollare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal dirittodell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino diun Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a suaconoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento incontraddittorio dinanzi a essa, e rilevare anche d'ufficio l'eventualemancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove nondedotto dall'interessato.

Al fine di detto controllo è oneredell’Amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimitàdella misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessatodocumentare le proprie deduzioni inerenti all'illegittimità della misuraOscuramento disposto Numero registro generale 23085/2024Numero sezionale 3189/2025Numero di raccolta generale 32129/2025Data pubblicazione 10/12/2025applicata e/o dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a frontedi opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo diapprofondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi nonspecificamente a lui devoluti come tema d'indagine, ma desumibili dalfascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura (Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 1483 del 21/01/2025; Cass., Sez. 1, Sentenza n.3843 del 15/02/2025).2.3.

In tale ottica, una recente decisione di questa Corte haprecisato che, per quanto attiene alle condizioni di salute deltrattenuto, deve tenersi conto di quanto stabilisce la Direttiva2013/33/UE che non vieta di per sé il trattenimento delle personevulnerabili, ma impone (art. 11) di assicurare alle persone vulnerabilitrattenute controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto dellaloro particolare situazione, anche dal punto di vista sanitario (Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 14340 del 29/05/2025).Questa stessa Corte ha rilevato che la normativa nazionale prevedeche spetti al Prefetto adottare le misure occorrenti (art 21 d.P.R. 394del 1999) per disciplinare le modalità di erogazione dei servizipredisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza,promozione umana e sociale, aggiungendo che, al momento, lanormativa primaria nazionale non individua uno specifico rimediogiurisdizionale per il caso si verifichi all’interno di un C.P.R. la violazionedel diritto alla salute ovvero altri diritti primari, evidenziando che laCorte Costituzionale è stata investita dal Giudice di Pace di Roma diplurime questioni di legittimità costituzionale relative all’articolo 14,comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, in merito alla disciplina dei “modi”del trattenimento nei C.P.R., rimessi al d.P.R. n. 394 del 1999 (Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 14340 del 29/05/2025).La Corte costituzionale è, nel frattempo, intervenuta e, purdichiarando inammissibili le questioni, per essere la materia riservataal legislatore, ha sollecitato quest’ultimo a colmare una grave lacunaOscuramento disposto Numero registro generale 23085/2024Numero sezionale 3189/2025Numero di raccolta generale 32129/2025Data pubblicazione 10/12/2025normativa, sottolineando l’inadeguatezza della regolamentazionedall’articolo 13 Cost. nei casi di privazione della libertà personale (Cortecost., sentenza n. 96 del 03/07/2025).2.4.

Ciononostante, occorre tenere conto che il Giudice è pursempre competente ai sensi dell’art. 21, comma 6, d.P.R. n. 394 del1999 ad autorizzare l’allontanamento dal centro per gravi motivi dicarattere eccezionale, e il trattenimento può, in ipotesi, avvenire anchepresso un luogo di cura (art 21, comma 4, d.P.R. cit.).Peraltro, come sopra evidenziato, in sede di convalida, lavalutazione delle condizioni di salute del cittadino straniero possonoessere tali da ritenere manifestamente illegittimo il provvedimento diespulsione, posto a base della misura oggetto di convalida, all’esito diun accertamento che deve essere effettuato anche d’ufficio.Pertanto, non può esimersi il Giudice della convalidadall’esaminare, qualora sia stato chiesto, in virtù di specifiche ecomprovate deduzioni, i documenti attestanti lo stato di salute deltrattenuto a lui non inviati e che, invece, in conformità alle direttiveimpartite con il d.m. n. 19/05/2022, avrebbero dovuto essere compresinella documentazione ad esso inviata.3.

Il provvedimento impugnato va, conseguentemente, cassatosenza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., essendo giàdecorso il termine perentorio entro il quale la convalida deltrattenimento doveva essere disposta.4.

Non vi è luogo alla regolazione delle spese, poiché il ricorrenteè ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è soccombenteun’Amministrazione statale (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8561 del26/03/2021).In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vannoliquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanzarivolta al giudice del procedimento, e più precisamente – ai sensi delOscuramento disposto Numero registro generale 23085/2024Numero sezionale 3189/2025Numero di raccolta generale 32129/2025Data pubblicazione 10/12/2025successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio dicassazione – al giudice che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice cheha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.23007 del 12/11/2010; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del13/05/2009).L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condanna allespese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va dispostain favore dello Stato) non può, infatti, riferirsi all’ipotesi disoccombenza di un’Amministrazione statale (v. in motivazione Cass.,Sez.

U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021; v. anche Cass., Sez. 6-2,Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583del 29/10/2012).Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che dilegittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che haemesso il provvedimento qui impugnato.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione e, assorbitoil primo, cassa senza rinvio il decreto di convalida del Tribunale diCaltanissetta del 17/07/2024.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, il 25/09/2025.La PresidenteMaria Acierno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ida del trattenimento ex art. 6 d.lgs. n. 142del 2015 adottato il 17/07/2024 dal Tribunale di Caltanissetta;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/09/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIn data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva notificato al cittadino straniero ildecreto di espulsione unitamente al provvedimento del Questore cheOscuramento disposto Numero registro generale 23085/2024Numero sezionale 3189/2025Numero di raccolta generale 32129/2025Data pubblicazione 10/12/2025disponeva il trattenimento dello stesso presso il Centro di Permanenzaper i Rimpatri di Caltanissetta.In data 11/07/2024 si svolgeva l’udienza di convalida deltrattenimento davanti al Giudice di Pace di Caltanissetta, checonvalidava il provvedimento del Questore.Nel corso di tale udienza il ricorrente manifestava la volontà dirichiedere la protezione internazionale.Stante la richiesta di protezione internazionale, nei confronti delcittadino straniero veniva emesso nuovo decreto di trattenimento aisensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, convalidato in data12/07/2024 dal Tribunale di Caltanissetta.In seguito ad atti di autolesionismo, il 13/07/2024 il cittadinostraniero veniva condotto presso il pronto soccorso dell’OspedaleSant’Elia di Caltanissetta, ove tentava la fuga, venendo coinvolto incolluttazioni con gli agenti di PG. Tentata nuovamente la fuga, ilmedesimo veniva rintracciato e, arrestato, veniva condotto presso laCasa circondariale di Caltanissetta. In data 15/07/2024 si teneval’udienza di convalida dell’arresto, cui non seguiva l’applicazione di unamisura cautelare.Il ricorrente veniva, quindi, nuovamente condotto presso il C.P.R.di Caltanissetta, in forza di un nuovo decreto di trattenimento, adottatoil 15/07/2024 ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) e d), d.lgs. n. 142del 2015, che veniva convalidato dal Tribunale di Caltanissettaall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Nel corso dell’udienza di convalida, il difensore del ricorrenteevidenziava che non risultava agli atti il certificato di idoneità altrattenimento e, considerate le ecchimosi evidenti sul corpo, sottol’occhio sinistro, gli atti autolesivi e l’evidente stato di fragilità psichica,chiedeva che venisse domandato al trattenuto quale fosse il suo statodi salute. La domanda non veniva ammessa. Il difensore della partechiedeva, quindi, l’esibizione della cartella clinica del trattenuto,Oscuramento disposto Numero registro generale 23085/2024Numero sezionale 3189/2025Numero di raccolta generale 32129/2025Data pubblicazione 10/12/2025opponendosi alla convalida del trattenimento perché le condizioni disalute dell’assistito erano inidonee all’esecuzione di tale misura ancheper la sua situazione di fragilità psichica e/o psicologica, dedotta comeevidente, ritenuta incompatibile con il trattenimento, ravvisando lanecessità di prendere visione dei documenti sanitari, stante il recenteaccesso al pronto soccorso a causa di atti autolesivi.Il delegato dell’Amministrazione deduceva che il certificato mediconon era necessario ai fini della convalida, evidenziando la diversità dellevalutazioni in sede amministrativa da quella di convalida, richiamandosul punto un precedente di legittimità (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.13180 del 14/05/2024). Aggiungeva che la documentazione sanitariaera agli atti del fascicolo, ma non era stata trasmessa al giudice, inquanto non necessaria, salvo richiesta dell’autorità giudiziariaprocedente.Il difensore rammentava il valore costituzionale della tutela dellasalute e sulla necessità dell’accertamento della compatibilità deltrattenimento con le condizioni di salute del cittadino straniero, asostegno delle proprie argomentazioni un’altra pronuncia di questaCorte (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15106 del 19/06/2017),chiedendo che il richiedente venisse autorizzato ad avvalersi delcellulare per mettere a disposizione la documentazione sanitaria,aggiungendo che la mancata allegazione della cartella sanitaria daparte dell’Amministrazione era lesiva del contraddittorio.[OSCURATO:PERSONA], nel convalidare il trattenimento, statuiva come segue:«Ritenuto, in particolare, che il provvedimento di trattenimento è statoadottato, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. c) e lett. d) del D. Lgs142/2015, rappresentandosi che il richiedente protezione è un pericoloper l’ordine pubblico e sussiste il rischio di fuga; Che ai sensi dell’art.14, comma 7 d.lgs. n. 286/1998 è necessario, successivamente allaviolazione della misura in precedenza disposta, il ripristino deltrattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento diOscuramento disposto Numero registro generale 23085/2024Numero sezionale 3189/2025Numero di raccolta generale 32129/2025Data pubblicazione 10/12/2025trattenimento; Ritenuto che il provvedimento di trattenimento emessodal Questore è soggetto al medesimo controllo di legittimità proprio ditutte le ipotesi di convalida di provvedimenti coercitivi a carico dicittadini extracomunitari e, conseguentemente, tale controllo deveessere limitato all'esistenza ed efficacia del decreto e alla sua adozionein una delle ipotesi contemplate dal legislatore nonché all’accertamentoincidentale della non "manifesta illegittimità" del provvedimento direspingimento o di espulsione (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 18128);Premesso che nel caso di specie il decreto di trattenimento ex art. 6D.Lgs.142/2015, del Questore di Caltanissetta del 15.07.2024, edoggetto della presente istanza di convalida, è stato assuntosuccessivamente al decreto di trattenimento ex art. 6 D.Lgs.142/2015,emesso dal Questore di Caltanissetta in data 11.07.2024 e convalidatodal Tribunale di Caltanissetta il 12.7.2024 ed alla fuga del richiedentedal [OSCURATO:PERSONA] in cui era stato condotto per ricevere cure;Premesso altresì che il richiedente è stato destinatario di decreto diespulsione del Prefetto di Palermo e di decreto di Trattenimento delQuestore di Palermo il 9.7.2024, convalidati dal Giudice di Pacel’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Che il ricorrente il 13.7.2024, in occasione del suo ricoveropresso il [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta a causa di lesioni autoinferte- dopo aver dato in escandescenze ed aver spaventato i presenti sulposto – ha esibito una lametta nascosta in bocca, che è stata impiegataper intimorire il personale di Polizia a che si potesse procurare dellelesioni, oltre che per minacciarli; Che nell’occasione ha procuratolesioni al personale di PG (si veda il verbale dell’udienza di convalidadell’arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); Che è riuscito a guadagnare la fuga per poiessere catturato ed arrestato il 14.7.2024; Preso atto di quantoevidenziato dal Tribunale di Caltanissetta con ordinanza del 12.7.2024,con motivazioni che sono condivise anche da questo Giudicante ai sensidell’art. 118 disp att c.p.c., la cui validità ha purtroppo avuto ulterioreriscontro nei fatti accaduti tra il 13 ed il 14 luglio 2017 in termini diOscuramento disposto Numero registro generale 23085/2024Numero sezionale 3189/2025Numero di raccolta generale 32129/2025Data pubblicazione 10/12/2025pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, di pericolo di fuga;Considerato che non possono essere accolte le richieste e le eccezionidel difensore, in quanto l’informativa ai sensi dell’art. 10 ter d.lgs. n.286/98 è stata già data al richiedente in occasione del precedentetrattenimento e che non si apprezzano esigenze di salute e/o divulnerabilità sussumibili nelle fattispecie di cui all’art. 19 d.lgs. n.289/1998; Che allo stato le precisazioni rese solo in data odierna inmerito alla data di nascita il 1995 invece che il 1998 con cui è statogeneralizzato in atti paiono essere finalizzate ad ingenerare confusionein quanto solo la settimana precedente il richiedente ha confermatoalla presenza del difensore di fiducia di essere nato nel 1998; Checomunque non v’è alcun dubbio sulla identità del richiedente; Che laGiurisprudenza segnalata sul punto dalla difesa non palesa alcunaobbligatorietà di acquisire la documentazione sanitaria, in quanto l’art.3, comma 7, del D.M. del 19.05.2022 dispone accertamenti pervalutare l’idoneità alla vita comunitaria ristretta; Che in effetti lacertificazione rileva da un punto di vista amministrativo; [OSCURATO:PERSONA].Sez. 1, con Ordinanza n. 13180 del 2024, ha posto in evidenza comela mancata allegazione della certificazione non determina la nullità delprovvedimento di convalida o di proroga del trattenimento, tanto piùche tale nullità verrebbe fatta dipendere da atto amministrativo e nonavrebbe alcun riscontro normativo; Considerato che il precedentecitato, Sez. 6-1, Ordinanza n. 15106 del 2017, non è pertinente avendocome presupposto fattuale un caso in cui la convalida e/o iltrattenimento erano stati subordinati alla verifica della compatibilitàcon il trattenimento nel CIE, accertamento questo che è logicamenteantecedente; Che in conclusione non v’è alcun obbligo di allegazionedel fascicolo sanitario e che il difensore ben avrebbe potuto produrre,se ritenuto utile alla difesa la suddetta documentazione; Che nonemergono elementi per ritenere il richiedente non sia compatibile allavita di comunità ristretta, né il difensore o il richiedente hanno fornitoOscuramento disposto Numero registro generale 23085/2024Numero sezionale 3189/2025Numero di raccolta generale 32129/2025Data pubblicazione 10/12/2025alcun indicazioni per opinare diversamente; Che, piuttosto si apprezza,anche per il contegno sprezzante tenuto in udienza dal richiedentedurante l’esposizione del delegato del Questore, dr. V.C. ,l’insofferenza a qualsiasi forma di controllo o regola, unite allapervicace volontà di procurarsi occasioni di fuga, unite ad una evidentepericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica; Che non sussistononeppure i presupposti per una misura alternativa; Ritenuto,conclusivamente, che si ravvisano i presupposti di cui all’art. 6, comma2 lett. c) per ritenere il richiedente costituisca un pericolo per l’ordinee la sicurezza pubblica e ricorrendo anche il rischio di fuga, ai sensidell’art. 6, comma 2 lett. d) in ragione delle diverse generalità fornitee documentate dal casellario centrale depositato dalla Questura diCaltanissetta e che sussistono i presupposti di legge per l’adozione neiconfronti del richiedente della misura del trattenimento…»Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro ilmenzionato provvedimento di convalida del trattenimento, affidato adue motivi di doglianza.Gli intimati non si sono difesi con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 14,comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, dell’art. 3, commi 6 e 7, DirettivaMinisteriale “Lamorgese”, approvata con d.m. del 19/05/2022, degliartt. 13, 32 e 111 Cost. e degli artt. 3 e 5 CEDU, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.Il ricorrente evidenziato che, in astratto, la violazione dell’obbligodi consegnare all’autorità giudiziaria la cartella sanitaria del trattenutonon comporta la nullità del provvedimento di convalida, tuttavia,l’obbligo del giudice di acquisire la documentazione sanitaria, al fine divalutare la causa, sorge laddove, come nel caso di specie, sia dedottaqualche specifica causa sanitaria, come avvenuto nel caso di specie.Oscuramento disposto Numero registro generale 23085/2024Numero sezionale 3189/2025Numero di raccolta generale 32129/2025Data pubblicazione 10/12/2025Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.14, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, della [OSCURATO:PERSONA]“Lamorgese”, approvata con D.M. del 19/05/2022, degli artt. 13, 32 e111 della Costituzione, e degli artt. 3 e 5 CEDU, riguardo allavalutazione di non rilevanza della condizione di non idoneità altrattenimento sollevata dalla difesa, senza valutazione della cartellasanitaria, oltre al vizio di motivazione (difetto, contraddittorietà,illogicità) e all’omessa valutazione di circostanze decisive, consistentinelle evidenze di lesioni ed atti di autolesionismo sul corpo deltrattenuto, verbalizzati anche dal Tribunale penale di Caltanissetta,degli accessi al pronto soccorso relazionati nella richiesta di convalidae risultante anche dal provvedimento impugnato.2. Il secondo motivo di ricorso va esaminato con priorità e,rivelandosi fondato, sia pure nei termini di seguito evidenziati, rendesuperfluo l’esame del primo da ritenersi assorbito.2.1. Come rilevato dal ricorrente l’art. 3, comma 7, del d.m. del19/05/2022 (direttiva recante criteri per l’organizzazione dei C.P.R.previsti dall’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998), prevede espressamentequanto segue: «La certificazione di idoneità alla vita comunitariaristretta e le relazioni del servizio socio-sanitario del Centro vengonoconsegnate all’ufficio di Polizia all’interno del Centro affinché venganoinserite nel fascicolo da sottoporre all’[OSCURATO:PERSONA] in sede diconvalida e proroga del trattenimento, e trasmesse, ove si tratti dirichiedenti asilo, alla [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimentodella protezione internazionale.»Nella decisione richiamata nel provvedimento impugnato questaCorte ha affermato che l’inosservanza degli adempimenti soprariportati, con conseguente mancata acquisizione della menzionatadocumentazione tra i documenti trasmessi ai fini della convalida, noncomporta la nullità del provvedimento di convalida, ma ha precisato ciòOscuramento disposto Numero registro generale 23085/2024Numero sezionale 3189/2025Numero di raccolta generale 32129/2025Data pubblicazione 10/12/2025avviene quando il motivo di censura è del tutto generico e non deduceo allega nulla sulle condizioni di salute del cittadino straniero, cheavrebbero potuto giustificare l’inidoneità alla vita comunitaria (Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 13180 del 14/05/2024/2024).Questa stessa Corte ha, pertanto, aggiunto che «Solo ove fossestata dedotta qualche causa specifica sanitaria sarebbe sorto l’obbligodel giudice di acquisire la documentazione e comunque di valutare lacausa» (v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13180 del14/05/2024/2024).Nella specie, si è verificata proprio tale evenienza, tenuto conto cheil ricorrente ha affermato e documentato di avere rappresentatoconcreti motivi che giustificavano una valutazione della compatibilitàdelle condizioni di salute del cittadino straniero, rappresentando che lostesso versa in una situazione di fragilità psichica e/o psicologica, chelo rende incompatibile con la vita comunitaria del C.P.R., e ha ancherappresentato di avere, senza esito, formulato richiesta di accesso alladocumentazione sanitaria prima dell’udienza di convalida (doc. Fallegato al ricorso per cassazione), richiedendo, poi, al giudice diacquisire la stessa (doc. G allegato al ricorso per cassazione).2.2. Com’è noto, in sede di convalida o di proroga del trattenimentodel cittadino straniero presso il C.P.R., l'autorità giudiziaria devecontrollare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal dirittodell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino diun Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a suaconoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento incontraddittorio dinanzi a essa, e rilevare anche d'ufficio l'eventualemancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove nondedotto dall'interessato. Al fine di detto controllo è oneredell’Amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimitàdella misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessatodocumentare le proprie deduzioni inerenti all'illegittimità della misuraOscuramento disposto Numero registro generale 23085/2024Numero sezionale 3189/2025Numero di raccolta generale 32129/2025Data pubblicazione 10/12/2025applicata e/o dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a frontedi opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo diapprofondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi nonspecificamente a lui devoluti come tema d'indagine, ma desumibili dalfascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura (Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 1483 del 21/01/2025; Cass., Sez. 1, Sentenza n.3843 del 15/02/2025).2.3. In tale ottica, una recente decisione di questa Corte haprecisato che, per quanto attiene alle condizioni di salute deltrattenuto, deve tenersi conto di quanto stabilisce la Direttiva2013/33/UE che non vieta di per sé il trattenimento delle personevulnerabili, ma impone (art. 11) di assicurare alle persone vulnerabilitrattenute controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto dellaloro particolare situazione, anche dal punto di vista sanitario (Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 14340 del 29/05/2025).Questa stessa Corte ha rilevato che la normativa nazionale prevedeche spetti al Prefetto adottare le misure occorrenti (art 21 d.P.R. 394del 1999) per disciplinare le modalità di erogazione dei servizipredisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza,promozione umana e sociale, aggiungendo che, al momento, lanormativa primaria nazionale non individua uno specifico rimediogiurisdizionale per il caso si verifichi all’interno di un C.P.R. la violazionedel diritto alla salute ovvero altri diritti primari, evidenziando che laCorte Costituzionale è stata investita dal Giudice di Pace di Roma diplurime questioni di legittimità costituzionale relative all’articolo 14,comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, in merito alla disciplina dei “modi”del trattenimento nei C.P.R., rimessi al d.P.R. n. 394 del 1999 (Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 14340 del 29/05/2025).La Corte costituzionale è, nel frattempo, intervenuta e, purdichiarando inammissibili le questioni, per essere la materia riservataal legislatore, ha sollecitato quest’ultimo a colmare una grave lacunaOscuramento disposto Numero registro generale 23085/2024Numero sezionale 3189/2025Numero di raccolta generale 32129/2025Data pubblicazione 10/12/2025normativa, sottolineando l’inadeguatezza della regolamentazionedall’articolo 13 Cost. nei casi di privazione della libertà personale (Cortecost., sentenza n. 96 del 03/07/2025).2.4. Ciononostante, occorre tenere conto che il Giudice è pursempre competente ai sensi dell’art. 21, comma 6, d.P.R. n. 394 del1999 ad autorizzare l’allontanamento dal centro per gravi motivi dicarattere eccezionale, e il trattenimento può, in ipotesi, avvenire anchepresso un luogo di cura (art 21, comma 4, d.P.R. cit.).Peraltro, come sopra evidenziato, in sede di convalida, lavalutazione delle condizioni di salute del cittadino straniero possonoessere tali da ritenere manifestamente illegittimo il provvedimento diespulsione, posto a base della misura oggetto di convalida, all’esito diun accertamento che deve essere effettuato anche d’ufficio.Pertanto, non può esimersi il Giudice della convalidadall’esaminare, qualora sia stato chiesto, in virtù di specifiche ecomprovate deduzioni, i documenti attestanti lo stato di salute deltrattenuto a lui non inviati e che, invece, in conformità alle direttiveimpartite con il d.m. n. 19/05/2022, avrebbero dovuto essere compresinella documentazione ad esso inviata.3. Il provvedimento impugnato va, conseguentemente, cassatosenza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., essendo giàdecorso il termine perentorio entro il quale la convalida deltrattenimento doveva essere disposta.4. Non vi è luogo alla regolazione delle spese, poiché il ricorrenteè ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è soccombenteun’Amministrazione statale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8561 del26/03/2021).In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vannoliquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanzarivolta al giudice del procedimento, e più precisamente – ai sensi delOscuramento disposto Numero registro generale 23085/2024Numero sezionale 3189/2025Numero di raccolta generale 32129/2025Data pubblicazione 10/12/2025successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio dicassazione – al giudice che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice cheha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.23007 del 12/11/2010; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del13/05/2009).L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condanna allespese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va dispostain favore dello Stato) non può, infatti, riferirsi all’ipotesi disoccombenza di un’Amministrazione statale (v. in motivazione Cass.,Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021; v. anche Cass., Sez. 6-2,Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583del 29/10/2012).Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che dilegittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che haemesso il provvedimento qui impugnato. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione e, assorbitoil primo, cassa senza rinvio il decreto di convalida del Tribunale diCaltanissetta del 17/07/2024.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, il 25/09/2025.La PresidenteMaria Acierno
Decreto Cassazione n. 32129/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris