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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27567/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all 'affermazione della responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, sia perché prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ribadito la riconducibilità all 'imputato della droga e delle armi sequestrate nello stabile ove abitava il Pepe, evidenziato come costui sia stato trovato in possesso delle chiavi dello stabile medesimo, da ciò desumendo, in maniera certamente non implausibile sul piano logico, che egli avesse la disponibilità esclusiva di quel luogo e di quanto in esso rinvenuto; rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione la violazione di legge in relazione sia al difetto di notifica al difensore dell 'avviso di fissazione del giudizio di appello, sia al trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché, quanto al primo profilo, è smentito dal fatto che il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, era presente all'udienza in cui l 'appello è stato trattato oralmente e nulla ha eccepito, e, quanto al secondo, perché prospetta deduzioni del tutto generiche, prive di qualsivoglia apparato argomentativo a fondamento delle richieste, laddove, peraltro, la Corte di merito ha ribadito la congruità della pena inflitta valorizzando sia la concreta gravità del fatto, considerando che le armi rinvenute avevano il serbatoio inserito contenente le munizioni e, quindi, erano pronte all'uso, e che la detenzione aveva ad oggetto anche ordigni esplosivi, sia i precedenti penali dell 'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all 'affermazione della responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, sia perché prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ribadito la riconducibilità all 'imputato della droga e delle armi sequestrate nello stabile ove abitava il Pepe, evidenziato come costui sia stato trovato in possesso delle chiavi dello stabile medesimo, da ciò desumendo, in maniera certamente non implausibile sul piano logico, che egli avesse la disponibilità esclusiva di quel luogo e di quanto in esso rinvenuto; rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione la violazione di legge in relazione sia al difetto di notifica al difensore dell 'avviso di fissazione del giudizio di appello, sia al trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché, quanto al primo profilo, è smentito dal fatto che il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, era presente all'udienza in cui l 'appello è stato trattato oralmente e nulla ha eccepito, e, quanto al secondo, perché prospetta deduzioni del tutto generiche, prive di qualsivoglia apparato argomentativo a fondamento delle richieste, laddove, peraltro, la Corte di merito ha ribadito la congruità della pena inflitta valorizzando sia la concreta gravità del fatto, considerando che le armi rinvenute avevano il serbatoio inserito contenente le munizioni e, quindi, erano pronte all'uso, e che la detenzione aveva ad oggetto anche ordigni esplosivi, sia i precedenti penali dell 'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma
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