CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 ottobre 2023
Cassazione n. 29293/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15785/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di FORLI' n. 5419/2015 depositata il11/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Forlì, con decreto depositato il 20 giugno 2016, ha rigettato l’opposizione proposta da C.E.D.A.I.I.E.R. – [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] – avverso il decreto del 22.10.20015 con cui il G.D. del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. , nell’esaminare la domanda di insinuazione allo stato passivo della predetta Cassa, aveva disconosciuto il privilegio artigiano ex art. 2751 bis n. 1 c.c. , relativamente alla voce “spese di gestione di cassa”, per una somma pari a € 2.480,23, e declassato in chirografo “la quota servizio azienda” per una somma di € 6.254,88. Il Tribunale di Forlì ha osservato che se il ricorso in opposizione ex art. 98 legge fall. poteva ritenersi tempestivamente depositato in data 26.11.2015, altrettanto non poteva dirsi per i documenti, che risultavano, invece, depositati solo il 30.11.2015, contestualmente all’inoltro di “istanza generica” nella quale espressamente si affermava di allegare i “documenti mancanti” (ovvero tutti i documenti della proposta opposizione, atteso che unitamente al ricorso non era stato prodotto alcun documento). Con tale argomentazione, il giudice di primo grado ha accolto l’eccezione di tardività del deposito in giudizio di tutti i documenti allegata al ricorso, con particolare riferimento a quelli probatori del credito preteso. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la C.E.D.A.I.I.E.R, affidandolo a due motivi. Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamenta la ricorrente che il Tribunaleha rilevato una sua presunta tardività nel deposito dei documenti allegati, senza aver proceduto ad alcuna verifica circa il contenuto della busta inviata telematicamente. In particolare, il fatto relativo al contenuto della predetta busta, sebbene dibattuto tra le parti, è stato totalmente trascurato dal giudice di merito. Aggiunge la ricorrente che, come dalla stessa documentato, la busta telematica inviata a mezzo pec in data 26.11.2015 conteneva il file denominato “Atto.enc”, il quale è il prodotto della cifratura del file denominato atto “atto. Msg” che conteneva gli ulteriori seguenti files: a) IndiceBusta.xlm: il file contiene le informazioni che sarebbero contenute nell’indice del fascicolo di parte (ossia l’elenco degli atti e dei documenti prodotti); b) DatiAtto.xlm: il file contiene informazioni sull’atto giudiziale depositato; c) nome file.pdf: si tratta dell’atto giudiziale vero e proprio; d) allegatox.xxx. si tratta dell’allegato o degli allegati all’atto giudiziale. Si duole la ricorrente che il Giudice avrebbe dovuto procedere con l’esame della documentazione prodotta e conseguente verifica del contenuto della busta crittografata, dalla cui estrapolazione sarebbe risultato evidente il contenuto della cartella. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e del DPR 11 febbraio 2005 n. 68 in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 cod. proc. civ. Espone la ricorrente che, erroneamente, il Tribunale di Forlì non ha attribuito il valore legale tipico alla copia dei messaggi di posta elettronica certificata ricevuti nella casella del proprio difensore , che riportavano “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]”. Né ha attribuito il valore di indizio e/o presunzione alla copia della schermata cliens redigo, prodotta in giudizio, ove risultava che la suindicata busta telematica, inviata in data 26.11.2015, che conteneva oltre al ricorso in opposizione a stato passivo, i datiatto.xlm, la delega, l’allegato A con i relativi documenti e gli allegati B e C. Rileva la ricorrente che sia la ricevuta di accettazione che la ricevuta di avvenuta consegna costituiscono prove legali e, pertanto, il giudice deve valutarle senza alcun margine di discrezionalità. 3. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare unitariamente, in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili. Va, in primo luogo, osservato che costituisce ormai ius receptum di questa Corte, il principio secondo cui "L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia..” (Cass. SSUU n. 8053/2014). Ne consegue che la censura della ricorrente è completamente estranea alla fattispecie dell’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, come approfondita, nei termini sopra illustrati, nella citata sentenza n. 8053/2014 dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, nell’elaborare la nozione di “fatto”, hanno quindi inteso riferirsi ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 13024 del 2022; Cass. n. 5494 del 2022; Cass.n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022) che si devono essere comunque verificati in epoca precedente all’instaurazione del processo. Nel caso di specie, la ricorrente lamenta un’omessa attività del giudice relativa ad un fatto verificatosi nell’ambito del processo. In ogni caso, il Tribunale di Forlì non ha affatto omesso l’esame della questione relativa al contenuto del deposito telematico effettuato dalla parte ricorrente nel giudizio ex art. 98 legge fall., avendo espressamente preso posizione sul punto, affermando che, unitamente al ricorso, non era stato prodotto nessun documento. Inammissibile è, parimenti, la censura con cui la ricorrente rimprovera al Tribunale di Forlì di non aver attribuito valore legale tipico alle ricevute di accettazione ed avvenuta consegna pervenute nella casella del proprio difensore: la schermata della busta telematica, come sopra descritta al punto 1, che la ricorrente ha esibito –e che, secondo la sua prospettazione, dovrebbe provare il contenuto di tale busta, inviata in occasione del deposito telematico del ricorso in opposizione ex art. 98 legge fall. - contiene il mero riferimento a documenti, senza precisarne (e a maggior ragione documentarne) il contenuto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la cassa ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in € 3.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p