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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 dicembre 2025

Cassazione n. 21667/2026

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nza del 18/12/2025 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PIETROMOLINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentito il difensore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilitào, comunque, il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in sede di riesame diprovvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha annullato l’ordinanza del Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, emessa l’1 dicembre 2025, che avevaapplicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura del divieto di dimora nei Comuni di Trapani eMilazzo, ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza e l’esigenza cautelare delpericolo di recidiva in relazione a diversi reati di frode nelle pubbliche forniture, attentato allasicurezza dei trasporti e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.Secondo le imputazioni provvisorie, l’indagato, quale presidente del consiglio diamministrazione, legale rappresentante e amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 07.07.2022, nonché consigliere delegato della Società NavigazioneSiciliana (controllata dalla prima) dal 20.07.2021 al 14.07.2022 - compagini che avevanostipulato contratti con la Regione Sicilia volti ad assicurare il trasporto con navi veloci dipersone via mare tra la Sicilia e le isole minori - avrebbe, in concorso con altri coindagati edin svariate occasioni elencate nelle varie imputazioni, consentito la navigazione di diverseimbarcazioni nonostante la presenza di gravi problemi di efficienza catalogabili come vere eproprie avarie, che non venivano dichiarate sul giornale di bordo né comunicate all’autoritàcompetente marittima e all’ente di classifica (R.I.N.A., [OSCURATO:PERSONA]), cosìfalsificando il giornale nautico e, omettendo di fornire tali informazioni al contraente pubblicoed al R.I.N.A. in modo da impedire al primo la risoluzione del contratto, si procurava uningiusto profitto corrispondente all’importo delle compensazioni finanziarie erogate dalMinistero dei Trasporti negli anni di riferimento (2021-2024), per oltre cento milioni di eurocomplessivi, in un caso attentando alla sicurezza dei trasporti.2.

Il Tribunale, in primo luogo, con riguardo alle quattro imputazioni di frode inpubbliche forniture contestate ai capi 1, 62, 86 e 94, ha ritenuto, sulla scorta della piùrecente interpretazione giurisprudenziale della norma incriminatrice, che la fattispecie inesame fosse “inquadrabile nello schema negoziale della concessione di un pubblicoservizio, difettando il cosiddetto “dualismo soggettivo” che connota il sinallagma negozialedelle pubbliche forniture, tenuto conto che le società di navigazione effettuavano delleprestazioni – di trasporto per mare – in favore direttamente dell’utente, deputato a sostenerein tutto o in parte il costo del servizio” (fg. 31 ordinanza impugnata).Sicché, in quanto contratti catalogabili come concessione di servizi anziché appalti diservizi di natura esclusivamente pubblicistica, non potevano rientrare tra le pubblicheforniture e integrare oggettivamente il reato, essendo dirimente l’individuazione deldestinatario finale del servizio, se direttamente la pubblica amministrazione o l’utenteprivato, in disparte ogni valutazione in ordine ad eventuali profili di inadempimentocontrattuale di rilevanza civilistica.In secondo luogo e con riguardo al reato di attentato alla sicurezza dei trasporticontestato al capo 31 (art.432 cod.pen.), il Tribunale non ha ritenuto che gli elementi indiziariraccolti fossero idonei a integrare la fattispecie e, cioè, che le avarie rilevate su unaimbarcazione nella giornata del 3 settembre 2021, avessero determinato un pericoloconcreto per la sicurezza del trasporto, tanto non potendosi desumere, in assenza divalutazioni di carattere tecnico, dai messaggi che si erano scambiati alcuni diretti interessatiInfine, in relazione ai reati di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640-bis cod.pen.,contestati ai capi 2, 63 e 95, il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i gravi indizi dicolpevolezza, tenuto conto che la condotta rimproverata, di natura omissiva e consistentenel non avere comunicato alla Regione Sicilia i difetti di funzionamento delle navi e la loroefficienza, non era imposta dai contratti in corso tra le società di interesse e la pubblicaamministrazione, come interpretati nell’ordinanza impugnata.Al di là di ciò, l’assenza di accertamenti tecnici impediva di configurare come rilevanti leavarie ai fini dell’efficienza della flotta e, di conseguenza, necessaria la comunicazioneall’ente pubblico, essendo le società in possesso delle certificazioni previste dalla legge e,quindi, non in difetto sotto un profilo prettamente formale ed avendo effettuato migliaia ditrasporti senza che insorgessero problemi, con una incidenza dei casi di avaria dello 0,21%(55 avarie contestate rispetto a 28.000 trasporti nel periodo di riferimento).Né, sotto il profilo soggettivo – a fronte dei dati e delle lacune registrate - si potevaritenere che le omissioni fossero finalizzate a percepire indebitamente l’intero ammontaredelle sovvenzioni pubbliche anziché ad evitare le ben più ridotte penali contrattualmentepreviste (condotta, quest’ultima, non contestata nelle imputazioni), tenuto conto del fatto cheil servizio di trasporto era stato, comunque, espletato, sicché si rivelava dubbia sial’esistenza di un danno per la pubblica amministrazione nei termini contestati, sia lacircostanza che l’ente avrebbe risolto il contratto anzitempo se fosse venuto a conoscenzadelle avarie delle imbarcazioni; fermo restando che non si poteva avere neanche certezzadel fatto che l’eventuale azione giudiziaria, volta alla risoluzione del contratto da parte dellaRegione Sicilia, potesse andare a buon fine, avuto riguardo alla previsione contrattualeriportata a fg. 43 del provvedimento impugnato ed al mancato avveramento di una dellesituazioni di fatto ivi previste, anche per l’assenza, ancora una volta, di decisivi accertamentitecnici sulla portata delle avarie riscontrate – che non avevano determinato gravi disservizitali da giustificare la risoluzione del contratto anziché l’applicazione di penali - e la presenza,in capo alla società, delle attestazioni formali necessarie.Al massimo, l’ente pubblico territoriale era stato privato di una chance, circostanza noncontemplata nella contestazione.Pertanto, non si era avuta la prova indiziaria che le sovvenzioni pubbliche erano stateillecitamente incamerate ed erano da ritenere profitto del reato contestato.Il Tribunale, in definitiva, ha concluso sottolineando che “l’ipotetica segnalazione diavarie, sulla scorta delle previsioni contrattuali richiamate, non avrebbe comunquelegittimato la stazione appaltante a risolvere il rapporto, donde la stessa non puòlogicamente ritenersi causa di indebita percezione delle sovvenzioni” (fg. 45 dell’ordinanzaimpugnata).3.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani,deducendo, con unico ed articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui alleimputazioni provvisorie.3.1.

La parte pubblica ricorrente censura, in primo luogo, l’ordinanza impugnata peravere considerato i contratti stipulati tra le società private e la pubblica amministrazionecome contratti di concessione di servizi anziché di appalto di servizi, così escludendo chepotessero configurarsi i reati di frode in pubbliche forniture contestati ai capi 1, 62, 86 e 94.Tanto sarebbe avvenuto non avendo il Tribunale tenuto conto delle precisazioni inproposito fornite dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento genetico e neisuccessivi accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza prodotti in sede di riesame,secondo cui l’entità dei contributi pubblici era soverchiante rispetto al pagamento del servizioda parte dei singoli utenti privati, ammontante, quest’ultimo, ad una percentuale, negli annidi riferimento, al massimo del 36,16%.Non sarebbe corretto, in punto di fatto, quanto attestato dal Tribunale a proposito delrapporto tra numero delle avarie e numero dei trasporti effettuati, essendo diversi i terminitemporali del calcolo ed i riferimenti ai vari servizi anziché a ciascuno di essi in relazione aisingoli contratti in corso, parametrando il numero delle avarie al numero di corse noneffettuate, travisando anche questo dato ed omettendo quanto rilevato dall’ispettore delR.[OSCURATO:SOCIETA]. e da due ufficiali della Capitaneria di Porto sulle procedure corretteinerenti alla gestione del problema delle avarie, con la necessità della comunicazioneall’autorità marittima competente ed al R.I.N.A. per la corretta gestione del problema, cheavrebbe potuto comportare l’eventuale sospensione del servizio.Il Tribunale non avrebbe considerato l’apporto dei testimoni anche a proposito delconcetto stesso di avaria come guasto che inficia il corretto funzionamento dellaimbarcazione, con possibili conseguenze sulla sicurezza del trasporto, circostanza cheavrebbe imposto, in ogni caso, la segnalazione dell’avaria alle autorità competenti ed alR.I.N.A.Alla luce di ciò, non sarebbe rilevante il mancato espletamento di una consulenzatecnica, tenuto conto che i testimoni avevano qualificato come avarie proprio leproblematiche riscontrate dalle imbarcazioni delle società private nel periodo coperto dalleintercettazioni, alcuni dialoghi dimostrando (come quelli riportati ai fgg. 29 e 30 del ricorso)come l’indagato ed i suoi correi fossero al corrente del rischio di serio e gravissimo pericoloal quale, in alcune occasioni, erano stati esposti i passeggeri.Pertanto, sarebbe insignificante anche il fatto che le società erano formalmente inpossesso delle autorizzazioni necessarie per navigare, ottenute anche con la compiacenzadi alcuni funzionari del R.I.N.A. (cfr. fg. 31 del ricorso).3.2.

Il Pubblico ministero ricorrente censura, in secondo luogo, l’ordinanza impugnatanella parte in cui, con riguardo ai reati di truffa aggravata contestati ai capi 2,63 e 95, haritenuto non sussistente in capo all’indagato ed ai suoi correi “obbligo alcuno di esibire ladocumentazione attestante l’osservanza di tutti gli obblighi previsti”.Il Tribunale avrebbe aderito acriticamente alla interpretazione, offerta dalla difesadell’indagato [OSCURATO:PERSONA], di alcune clausole contrattuali (si cita l’art. 12, commi 5,6 e 7 delcapitolato d’appalto), senza avvedersi di altre clausole (si cita quella inerente a fatturazioni epagamenti di cui all’art. 9) che imponevano alle società di depositare gli estratti dei giornalidi bordo, nei quali non erano state registrate le avarie di cui prima si è detto, le quali, secomunicate all’autorità marittima ed al R.I.N.A., avrebbero comportato il fermo dellaimbarcazione, con inevitabile ricaduta sul programma di servizio che la società dovevaSi ribadisce, per le ragioni già dette, l’errore di calcolo del rapporto tra avarie e corseeffettuate, l’irrilevanza di una consulenza tecnica e del possesso di certificazioniformalmente valide, anche tenuto conto dell’apporto compiacente di alcuni funzionariaccertatori.Il Tribunale sarebbe incorso in una ulteriore violazione di legge escludendo che l’entepubblico potesse ottenere la risoluzione immediata del contratto se fosse stato messo aconoscenza di quanto emerso alle indagini, senza, tuttavia, spiegare l’incidenza su talericostruzione delle falsificazioni omissive dei giornali di bordo che non segnalavano leavarie.Anche il richiamo dell’ordinanza impugnata alla privazione all’ente pubblico di una merachance sarebbe stato effettuato in violazione di legge, non essendo tale aspetto esclusodalle imputazioni e venendo positivamente valutato come produttivo di danno dallagiurisprudenza di legittimità.3.3.

In ultimo, il ricorrente precisa il suo interesse all’impugnazione non solo sotto ilprofilo relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ma anche ai fini delleesigenze cautelari.Si dà atto che nell’interesse dell’indagato è stata depositata una memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essere rigettato.1.

Si rileva, in primo luogo, che il ricorso non è inammissibile per carenza di interesse,come propugnato dalla difesa dell’indagato, avendo il ricorrente, sia pure con formulasintetica posta alla fine dell’atto di impugnazione, manifestato il proprio interesse ad ottenereun ribaltamento della decisione sul piano indiziario stante la sussistenza di esigenzecautelari.2.

In secondo luogo, va evidenziato che nel ricorso non viene elevata alcuna censura inordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per quanto relativo al reatodi attentato alla sicurezza del trasporti di cui al capo

31.3. Passando all’esame delle censure, la prima di esse inerisce alla statuizione relativaalla insussistenza del reato di frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 cod.pen.,contestato all’indagato, con identico costrutto, ai capi 1, 62, 86 e 94.Il Tribunale ha fatto applicazione del principio di diritto secondo cui, non è configurabileil delitto di frode nelle pubbliche forniture, di cui all'art. 356 cod. pen., a carico del privatoassegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attivitàrivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario dellafornitura sia la pubblica amministrazione contraente (Sez. 6, n. 28655 del 10/07/2025,C.I.N., Rv. 288459-01).La lettura che ha fatto il Tribunale è conforme a quanto sostenuto dalla Corte dicassazione, che, nel corpo della motivazione della sentenza citata, ha richiamato anchealtra conforme decisione.Si legge, infatti, nella sentenza citata, nella parte motivazionale di diretto interesse perla questione in esame:“Il primo motivo concerne la configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniturenel caso in cui il privato risulti assegnatario di una concessione, per effetto della qualegestisce un pubblico servizio per conto dell'ente conferente.

L'impostazione del ricorrente siincentra sulla natura sinallagmatica della concessione di servizi, da ciò desumendo chel'inadempimento del privato ben potrebbe integrare gli estremi del reato di cui all'art. 356cod. pen.Occorre dare atto che la nozione di "fornitura" è di per sé generica ed evoca ilsinallagma negoziale in forza del quale un soggetto si impegna ad eseguire unaprestazione, sia essa continuativa, periodica o in un'unica soluzione, di cose o opere, dietroun corrispettivo di un prezzo.Tuttavia, la natura sinallagmatica del rapporto non esaurisce la descrizione dellacondotta incriminata, posto che il delitto di frode nelle pubbliche forniture non si configura afronte di qualsivoglia inadempimento nei rapporti contrattuali tra privato e pubblicaamministrazione, bensì presuppone che il destinatario della "fornitura" debba essere l'entepubblico che ha stipulato il contratto.2.1.

Valorizzando quest'ultimo aspetto, è pienamente condivisibile quanto affermato daSez.6, n. 14022 del 31/1/2024, Pratesi, n.m., relativa ad una fattispecie in cuil'inadempimento - al pari di quanto contestato nel caso in esame - era consistito nellaviolazione degli obblighi di manutenzione, cui la concessionaria del servizio di depurazioneera tenuta in virtù della convenzione stipulata con l'ente conferente.Tale sentenza parte dal presupposto secondo cui le fattispecie di reato previste dagliartt.355 e 356 cod. pen. sono volte a tutelare il buon funzionamento dei pubblici servizi edegli stabilimenti pubblici (Sez. 6, n. 3670 del 29/1/1993, 4 Cornia, Rv. 193871) da condottedi inadempienza agli obblighi derivanti da un contratto di pubblica fornitura - concluso con loStato, altro ente pubblico o un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità -che facciano mancare, in tutto o in parte, beni o opere a questi necessarie, ovvero difraudolenta esecuzione degli impegni contrattuali.Si tratta, pertanto, del rafforzamento, mediante la previsione della sanzione penale, diquelle inadempienze contrattuali di maggior rilievo, che vadano ad incidere sull'interessedell'ente pubblico all'ottenimento di una determinata prestazione, destinata a soddisfarefinalità essenziali al buon funzionamento di un servizio pubblico o di uno stabilimentopubblico.

Quanto detto comporta che il reato di cui all'art. 356 cod. pen. può esserecommesso solo dal soggetto obbligato ad eseguire una determinata "fornitura", a condizioneche la stessa veda quale destinatario la pubblica amministrazione che, pertanto, assume laveste di soggetto creditore della prestazione.2.2.

Ben diversa è la fattispecie che si realizza nel caso in cui, mediante laconcessione, la pubblica amministrazione demandata al privato lo svolgimento di un serviziopubblico in favore dell'utenza.

In tal caso, infatti, l'eventuale inadempienza agli obblighiprevisti dalla concessione, pur potendo rilevare ai fini civilistici, non si traduce in una frodenelle pubbliche forniture, proprio perché il destinatario finale del "servizio" non è l'entepubblico e, quindi, non si è in presenza di una "fornitura" rivolta all'ente, bensìnell'espletamento di un servizio per conto dell'ente e diretto all'esterno.Sulla base di tale premessa, è condivisibile l'affermazione secondo cui la nozione di"pubblica fornitura" non possa essere estesa fino a ricomprendere anche i rapporti derivantida una concessione di beni o servizi pubblici, difettando il cosiddetto "dualismo soggettivo"che connota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture in cui, da un lato, viene in rilevola posizione del soggetto tenuto alla esecuzione della prestazione e, dall'altro, quella dellapubblica amministrazione che riceve detta prestazione.Qualora la concessione trasferisca al privato la gestione del servizio pubblico, l'enteconferente è solo indirettamente destinatario di un vantaggio, sicuramente rilevante sulpiano del sinallagma contrattuale, conservando l'interesse al rispetto del correttoadempimento del contratto di concessione.Tuttavia, ciò non si traduce nella previsione di un prestazione che deve esseredirettamente rivolta in favore dell'ente, con il conseguente venir meno della configurabilitàdel reato di cui all'art. 356 cod. pen.2.3.

Al fine di chiarire l'ambito applicativo della norma incriminatrice, è utile evidenziarela differenza che si ha tra l'ipotesi della concessione di servizio e quella dell'appalto di servizirivolta all'ente.Questa seconda ipotesi si realizza in tutti i casi in cui oggetto del contratto sia laprestazione di un servizio direttamente in favore dell'ente contraente (tipico esempio ne è ilcontratto di manutenzione o pulizia di edifici pubblici), nel qual caso il destinatario dellaprestazione - latamente riconducibile alla nozione di "fornitura" (Sez.6, n. 28130 del18/9/2020, Canalis, Rv.279721-02) - è l'ente pubblico, sicchè l'eventuale inadempimento,ove connotato dagli ulteriori requisiti richiesti dalla norma incriminatrice, ben potrà integrareil reato di cui all'art. 356 cod. pen.Viceversa, nel caso di concessione di servizi, il privato si sostituisce all'ente nellagestione di una determinata attività rivolta a beneficio del pubblico, tant'è che gran parte delcosto del servizio è addebitato all'utenza, sicchè è nei confronti dei fruitori che il servizioviene prestato.

Ne consegue che l'eventuale inadempimento non potrà rilevare quale frodenelle pubbliche forniture, proprio perché la prestazione non è diretta all'ente.

Ciò non fa venirmeno il rapporto sinallagmatico tra il concessionario e l'ente pubblico, sicchè eventualiinadempienze del concessionario potranno rilevare in sede civile, senza che si configuri perciò solo una frode nella pubblica fornitura”.Alla luce di queste affermazioni, è evidente che il Tribunale, contrariamente a quanto sisostiene in ricorso, ha offerto una corretta lettura della giurisprudenza di legittimità,condivisa dal Collegio, individuando il criterio discretivo tra le due forme contrattuali(concessione di pubblici servizi ed appalto di pubblici servizi) nel destinatario del serviziopubblico – se direttamente la pubblica amministrazione o l ’utente privato –indipendentemente dalla percentuale di contributo per l’espletamento del servizio posto acarico dell’una o dell’altro.Si osserva, peraltro, che nel ricorso, tale decisivo distinguo non viene neanchecensurato sotto il profilo della sua consistenza giuridica, avendo il ricorrente cercato divalorizzare altri aspetti della questione che non rilevano e che il Tribunale, ad ogni buon fine,aveva esaminato (cfr. fgg. 31 e 32 dell’ordinanza, con riferimento all’ammontare deicontributi, al calcolo di essi e ad altri dati numerici che si assumevano significativi nellaprospettiva del ricorrente).Per il che, sul punto, l’ordinanza non è affetta da alcuna violazione di legge, il cherende sterile, trattandosi di questione di puro diritto, ogni ulteriore censura inerente a vizidella motivazione.4.

La seconda censura inerisce alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza dei reati di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche, previstidall’art. 640-bis, cod.pen. e contestati all’indagato ai capi 2, 63 e 95 delle imputazioniprovvisorie.

4.1. Si tratta di contestazione corretta, non potendo i fatti, come vorrebbe la difesa,essere sussunti nella fattispecie di truffa aggravata di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1cod.pen.Le “compensazioni finanziarie” (così indicate nei capi di imputazione), erogate dallaRegione Sicilia in favore delle società che gestivano il pubblico servizio in regime diconcessione, rientrano senza dubbio alcuno nell’alveo delle erogazioni previste dall’art. 640-bis cod.pen., che, individua categorie generali quali “contributi, sovvenzioni, finanziamenti,mutui agevolati”, espressamente volendo in esse ricomprendere ogni forma di aiutofinanziario ai privati imprenditori proveniente dallo Stato o da altri enti pubblici, essendostata utilizzata dalla norma, con riferimento alle categorie prima indicate, la formula “ovveroaltre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”.Del resto, questa è l’interpretazione fornita sul punto dalla pacifica giurisprudenza dilegittimità (da ultimo, sia pure ad altri fini, Sez.

U, n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025,Tomaificio, Rv. 287649, in motivazione, fg. 14).4.2.

Ciò posto, si ritiene che le censure del ricorrente potranno essere sviluppate nelmerito del giudizio, ad esso attenendo.Il Tribunale, infatti, è arrivato alle sue conclusioni, favorevoli all’indagato, compiendouna analisi interpretativa del contenuto del contratto stipulato tra gli imprenditori privati e lapubblica amministrazione, che è una attività prettamente di merito, alla quale il ricorrentetenta di sovrapporne un’altra, valorizzando, a sua volta, sempre attraverso una attivitàinterpretativa del contratto, altre clausole rispetto a quelle tenute in conto dall’ordinanzaimpugnata.Tuttavia, la soluzione propugnata dal Tribunale non si presta a censure sotto il profilodella manifesta illogicità, essendo stata rilevata l’assenza di una consulenza tecnica sullareale portata ed entità dei malfunzionamenti rilevati nelle imbarcazioni – e sulla conseguentenecessità di comunicazione di essi - rispetto ad un servizio comunque prestato in migliaia dioccasioni senza alcun riscontro di avarie.Inoltre - e tenuto conto che l’azione di risoluzione anticipata del contratto da parte dellapubblica amministrazione è indicata nei capi di imputazione come facoltà il cui eserciziosarebbe stato precluso dalla condotta illecita dell’indagato e dei suoi correi - la ricostruzioneoperata dal Tribunale, siccome volta a rappresentare l’incertezza dell’azione giudiziariarisolutiva del contratto da intraprendere da parte dell’ente pubblico sulla base dei dati diindagine, si basa di nuovo sulla interpretazione di una clausola contrattuale (l’art. 20 delCapitolato di Appalto), attingendo, anche in questo caso, al merito del giudizio, così comeallo stesso ambito è da relegare l’accertamento delle singole violazioni che avrebberoconsentito, se gravi, la risoluzione anticipata del o dei contratti in corso.Vero è anche che la condotta è stata contestata, per lo più, come di tipo omissivo inassenza, secondo il Tribunale, di obblighi di comunicazione, rimanendo, tuttavia, daaccertare, nel giudizio di merito, la rilevanza delle presunte falsificazioni dei giornali di bordodipendente dalla rilevanza delle avarie e dei malfunzionamenti registrati.Anche la ricostruzione operata dal Tribunale a proposito del dolo del reato non èmanifestamente illogica ed essa si riverbera anche sulla indicazione degli elementi costitutividel danno e del profitto, posto che, attraverso valutazioni di fatto che sfuggono al giudizio dilegittimità svolto in questa sede, l’ordinanza impugnata ha evidenziato un parallelo fine dellacondotta dell’indagato e dei suoi complici, identificato nel fatto di evitare - attraverso laomissione delle comunicazioni, che si assumono dovute e del rilievo dei malfunzionamenti achi di competenza - le penali contrattualmente previste anziché, nella loro interezza, lesovvenzioni percepite, a fronte di un servizio comunque reso in moltissimi casi, come risultaindicato nelle imputazioni provvisorie; le quali, per inciso e come correttamente ha rilevato ilTribunale anche sotto questo profilo, non contemplano la perdita di chance qualecomponente del danno procurato alla pubblica amministrazione.Nel complesso, pertanto, l’ordinanza impugnata offre una motivazione articolata eragionevole, esente da vizi logico-ricostruttivi e giuridici rilevabili in questa sede.Nel che, il rigetto del ricorso.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 18/12/2025 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PIETROMOLINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentito il difensore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilitào, comunque, il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in sede di riesame diprovvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha annullato l’ordinanza del Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, emessa l’1 dicembre 2025, che avevaapplicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura del divieto di dimora nei Comuni di Trapani eMilazzo, ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza e l’esigenza cautelare delpericolo di recidiva in relazione a diversi reati di frode nelle pubbliche forniture, attentato allasicurezza dei trasporti e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.Secondo le imputazioni provvisorie, l’indagato, quale presidente del consiglio diamministrazione, legale rappresentante e amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 07.07.2022, nonché consigliere delegato della Società NavigazioneSiciliana (controllata dalla prima) dal 20.07.2021 al 14.07.2022 - compagini che avevanostipulato contratti con la Regione Sicilia volti ad assicurare il trasporto con navi veloci dipersone via mare tra la Sicilia e le isole minori - avrebbe, in concorso con altri coindagati edin svariate occasioni elencate nelle varie imputazioni, consentito la navigazione di diverseimbarcazioni nonostante la presenza di gravi problemi di efficienza catalogabili come vere eproprie avarie, che non venivano dichiarate sul giornale di bordo né comunicate all’autoritàcompetente marittima e all’ente di classifica (R.I.N.A., [OSCURATO:PERSONA]), cosìfalsificando il giornale nautico e, omettendo di fornire tali informazioni al contraente pubblicoed al R.I.N.A. in modo da impedire al primo la risoluzione del contratto, si procurava uningiusto profitto corrispondente all’importo delle compensazioni finanziarie erogate dalMinistero dei Trasporti negli anni di riferimento (2021-2024), per oltre cento milioni di eurocomplessivi, in un caso attentando alla sicurezza dei trasporti.2. Il Tribunale, in primo luogo, con riguardo alle quattro imputazioni di frode inpubbliche forniture contestate ai capi 1, 62, 86 e 94, ha ritenuto, sulla scorta della piùrecente interpretazione giurisprudenziale della norma incriminatrice, che la fattispecie inesame fosse “inquadrabile nello schema negoziale della concessione di un pubblicoservizio, difettando il cosiddetto “dualismo soggettivo” che connota il sinallagma negozialedelle pubbliche forniture, tenuto conto che le società di navigazione effettuavano delleprestazioni – di trasporto per mare – in favore direttamente dell’utente, deputato a sostenerein tutto o in parte il costo del servizio” (fg. 31 ordinanza impugnata).Sicché, in quanto contratti catalogabili come concessione di servizi anziché appalti diservizi di natura esclusivamente pubblicistica, non potevano rientrare tra le pubblicheforniture e integrare oggettivamente il reato, essendo dirimente l’individuazione deldestinatario finale del servizio, se direttamente la pubblica amministrazione o l’utenteprivato, in disparte ogni valutazione in ordine ad eventuali profili di inadempimentocontrattuale di rilevanza civilistica.In secondo luogo e con riguardo al reato di attentato alla sicurezza dei trasporticontestato al capo 31 (art.432 cod.pen.), il Tribunale non ha ritenuto che gli elementi indiziariraccolti fossero idonei a integrare la fattispecie e, cioè, che le avarie rilevate su unaimbarcazione nella giornata del 3 settembre 2021, avessero determinato un pericoloconcreto per la sicurezza del trasporto, tanto non potendosi desumere, in assenza divalutazioni di carattere tecnico, dai messaggi che si erano scambiati alcuni diretti interessatiInfine, in relazione ai reati di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640-bis cod.pen.,contestati ai capi 2, 63 e 95, il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i gravi indizi dicolpevolezza, tenuto conto che la condotta rimproverata, di natura omissiva e consistentenel non avere comunicato alla Regione Sicilia i difetti di funzionamento delle navi e la loroefficienza, non era imposta dai contratti in corso tra le società di interesse e la pubblicaamministrazione, come interpretati nell’ordinanza impugnata.Al di là di ciò, l’assenza di accertamenti tecnici impediva di configurare come rilevanti leavarie ai fini dell’efficienza della flotta e, di conseguenza, necessaria la comunicazioneall’ente pubblico, essendo le società in possesso delle certificazioni previste dalla legge e,quindi, non in difetto sotto un profilo prettamente formale ed avendo effettuato migliaia ditrasporti senza che insorgessero problemi, con una incidenza dei casi di avaria dello 0,21%(55 avarie contestate rispetto a 28.000 trasporti nel periodo di riferimento).Né, sotto il profilo soggettivo – a fronte dei dati e delle lacune registrate - si potevaritenere che le omissioni fossero finalizzate a percepire indebitamente l’intero ammontaredelle sovvenzioni pubbliche anziché ad evitare le ben più ridotte penali contrattualmentepreviste (condotta, quest’ultima, non contestata nelle imputazioni), tenuto conto del fatto cheil servizio di trasporto era stato, comunque, espletato, sicché si rivelava dubbia sial’esistenza di un danno per la pubblica amministrazione nei termini contestati, sia lacircostanza che l’ente avrebbe risolto il contratto anzitempo se fosse venuto a conoscenzadelle avarie delle imbarcazioni; fermo restando che non si poteva avere neanche certezzadel fatto che l’eventuale azione giudiziaria, volta alla risoluzione del contratto da parte dellaRegione Sicilia, potesse andare a buon fine, avuto riguardo alla previsione contrattualeriportata a fg. 43 del provvedimento impugnato ed al mancato avveramento di una dellesituazioni di fatto ivi previste, anche per l’assenza, ancora una volta, di decisivi accertamentitecnici sulla portata delle avarie riscontrate – che non avevano determinato gravi disservizitali da giustificare la risoluzione del contratto anziché l’applicazione di penali - e la presenza,in capo alla società, delle attestazioni formali necessarie.Al massimo, l’ente pubblico territoriale era stato privato di una chance, circostanza noncontemplata nella contestazione.Pertanto, non si era avuta la prova indiziaria che le sovvenzioni pubbliche erano stateillecitamente incamerate ed erano da ritenere profitto del reato contestato.Il Tribunale, in definitiva, ha concluso sottolineando che “l’ipotetica segnalazione diavarie, sulla scorta delle previsioni contrattuali richiamate, non avrebbe comunquelegittimato la stazione appaltante a risolvere il rapporto, donde la stessa non puòlogicamente ritenersi causa di indebita percezione delle sovvenzioni” (fg. 45 dell’ordinanzaimpugnata).3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani,deducendo, con unico ed articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui alleimputazioni provvisorie.3.1. La parte pubblica ricorrente censura, in primo luogo, l’ordinanza impugnata peravere considerato i contratti stipulati tra le società private e la pubblica amministrazionecome contratti di concessione di servizi anziché di appalto di servizi, così escludendo chepotessero configurarsi i reati di frode in pubbliche forniture contestati ai capi 1, 62, 86 e 94.Tanto sarebbe avvenuto non avendo il Tribunale tenuto conto delle precisazioni inproposito fornite dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento genetico e neisuccessivi accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza prodotti in sede di riesame,secondo cui l’entità dei contributi pubblici era soverchiante rispetto al pagamento del servizioda parte dei singoli utenti privati, ammontante, quest’ultimo, ad una percentuale, negli annidi riferimento, al massimo del 36,16%.Non sarebbe corretto, in punto di fatto, quanto attestato dal Tribunale a proposito delrapporto tra numero delle avarie e numero dei trasporti effettuati, essendo diversi i terminitemporali del calcolo ed i riferimenti ai vari servizi anziché a ciascuno di essi in relazione aisingoli contratti in corso, parametrando il numero delle avarie al numero di corse noneffettuate, travisando anche questo dato ed omettendo quanto rilevato dall’ispettore delR.[OSCURATO:SOCIETA]. e da due ufficiali della Capitaneria di Porto sulle procedure corretteinerenti alla gestione del problema delle avarie, con la necessità della comunicazioneall’autorità marittima competente ed al R.I.N.A. per la corretta gestione del problema, cheavrebbe potuto comportare l’eventuale sospensione del servizio.Il Tribunale non avrebbe considerato l’apporto dei testimoni anche a proposito delconcetto stesso di avaria come guasto che inficia il corretto funzionamento dellaimbarcazione, con possibili conseguenze sulla sicurezza del trasporto, circostanza cheavrebbe imposto, in ogni caso, la segnalazione dell’avaria alle autorità competenti ed alR.I.N.A.Alla luce di ciò, non sarebbe rilevante il mancato espletamento di una consulenzatecnica, tenuto conto che i testimoni avevano qualificato come avarie proprio leproblematiche riscontrate dalle imbarcazioni delle società private nel periodo coperto dalleintercettazioni, alcuni dialoghi dimostrando (come quelli riportati ai fgg. 29 e 30 del ricorso)come l’indagato ed i suoi correi fossero al corrente del rischio di serio e gravissimo pericoloal quale, in alcune occasioni, erano stati esposti i passeggeri.Pertanto, sarebbe insignificante anche il fatto che le società erano formalmente inpossesso delle autorizzazioni necessarie per navigare, ottenute anche con la compiacenzadi alcuni funzionari del R.I.N.A. (cfr. fg. 31 del ricorso).3.2. Il Pubblico ministero ricorrente censura, in secondo luogo, l’ordinanza impugnatanella parte in cui, con riguardo ai reati di truffa aggravata contestati ai capi 2,63 e 95, haritenuto non sussistente in capo all’indagato ed ai suoi correi “obbligo alcuno di esibire ladocumentazione attestante l’osservanza di tutti gli obblighi previsti”.Il Tribunale avrebbe aderito acriticamente alla interpretazione, offerta dalla difesadell’indagato [OSCURATO:PERSONA], di alcune clausole contrattuali (si cita l’art. 12, commi 5,6 e 7 delcapitolato d’appalto), senza avvedersi di altre clausole (si cita quella inerente a fatturazioni epagamenti di cui all’art. 9) che imponevano alle società di depositare gli estratti dei giornalidi bordo, nei quali non erano state registrate le avarie di cui prima si è detto, le quali, secomunicate all’autorità marittima ed al R.I.N.A., avrebbero comportato il fermo dellaimbarcazione, con inevitabile ricaduta sul programma di servizio che la società dovevaSi ribadisce, per le ragioni già dette, l’errore di calcolo del rapporto tra avarie e corseeffettuate, l’irrilevanza di una consulenza tecnica e del possesso di certificazioniformalmente valide, anche tenuto conto dell’apporto compiacente di alcuni funzionariaccertatori.Il Tribunale sarebbe incorso in una ulteriore violazione di legge escludendo che l’entepubblico potesse ottenere la risoluzione immediata del contratto se fosse stato messo aconoscenza di quanto emerso alle indagini, senza, tuttavia, spiegare l’incidenza su talericostruzione delle falsificazioni omissive dei giornali di bordo che non segnalavano leavarie.Anche il richiamo dell’ordinanza impugnata alla privazione all’ente pubblico di una merachance sarebbe stato effettuato in violazione di legge, non essendo tale aspetto esclusodalle imputazioni e venendo positivamente valutato come produttivo di danno dallagiurisprudenza di legittimità.3.3. In ultimo, il ricorrente precisa il suo interesse all’impugnazione non solo sotto ilprofilo relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ma anche ai fini delleesigenze cautelari.Si dà atto che nell’interesse dell’indagato è stata depositata una memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essere rigettato.1. Si rileva, in primo luogo, che il ricorso non è inammissibile per carenza di interesse,come propugnato dalla difesa dell’indagato, avendo il ricorrente, sia pure con formulasintetica posta alla fine dell’atto di impugnazione, manifestato il proprio interesse ad ottenereun ribaltamento della decisione sul piano indiziario stante la sussistenza di esigenzecautelari.2. In secondo luogo, va evidenziato che nel ricorso non viene elevata alcuna censura inordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per quanto relativo al reatodi attentato alla sicurezza del trasporti di cui al capo 31.3. Passando all’esame delle censure, la prima di esse inerisce alla statuizione relativaalla insussistenza del reato di frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 cod.pen.,contestato all’indagato, con identico costrutto, ai capi 1, 62, 86 e 94.Il Tribunale ha fatto applicazione del principio di diritto secondo cui, non è configurabileil delitto di frode nelle pubbliche forniture, di cui all'art. 356 cod. pen., a carico del privatoassegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attivitàrivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario dellafornitura sia la pubblica amministrazione contraente (Sez. 6, n. 28655 del 10/07/2025,C.I.N., Rv. 288459-01).La lettura che ha fatto il Tribunale è conforme a quanto sostenuto dalla Corte dicassazione, che, nel corpo della motivazione della sentenza citata, ha richiamato anchealtra conforme decisione.Si legge, infatti, nella sentenza citata, nella parte motivazionale di diretto interesse perla questione in esame:“Il primo motivo concerne la configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniturenel caso in cui il privato risulti assegnatario di una concessione, per effetto della qualegestisce un pubblico servizio per conto dell'ente conferente. L'impostazione del ricorrente siincentra sulla natura sinallagmatica della concessione di servizi, da ciò desumendo chel'inadempimento del privato ben potrebbe integrare gli estremi del reato di cui all'art. 356cod. pen.Occorre dare atto che la nozione di "fornitura" è di per sé generica ed evoca ilsinallagma negoziale in forza del quale un soggetto si impegna ad eseguire unaprestazione, sia essa continuativa, periodica o in un'unica soluzione, di cose o opere, dietroun corrispettivo di un prezzo.Tuttavia, la natura sinallagmatica del rapporto non esaurisce la descrizione dellacondotta incriminata, posto che il delitto di frode nelle pubbliche forniture non si configura afronte di qualsivoglia inadempimento nei rapporti contrattuali tra privato e pubblicaamministrazione, bensì presuppone che il destinatario della "fornitura" debba essere l'entepubblico che ha stipulato il contratto.2.1. Valorizzando quest'ultimo aspetto, è pienamente condivisibile quanto affermato daSez.6, n. 14022 del 31/1/2024, Pratesi, n.m., relativa ad una fattispecie in cuil'inadempimento - al pari di quanto contestato nel caso in esame - era consistito nellaviolazione degli obblighi di manutenzione, cui la concessionaria del servizio di depurazioneera tenuta in virtù della convenzione stipulata con l'ente conferente.Tale sentenza parte dal presupposto secondo cui le fattispecie di reato previste dagliartt.355 e 356 cod. pen. sono volte a tutelare il buon funzionamento dei pubblici servizi edegli stabilimenti pubblici (Sez. 6, n. 3670 del 29/1/1993, 4 Cornia, Rv. 193871) da condottedi inadempienza agli obblighi derivanti da un contratto di pubblica fornitura - concluso con loStato, altro ente pubblico o un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità -che facciano mancare, in tutto o in parte, beni o opere a questi necessarie, ovvero difraudolenta esecuzione degli impegni contrattuali.Si tratta, pertanto, del rafforzamento, mediante la previsione della sanzione penale, diquelle inadempienze contrattuali di maggior rilievo, che vadano ad incidere sull'interessedell'ente pubblico all'ottenimento di una determinata prestazione, destinata a soddisfarefinalità essenziali al buon funzionamento di un servizio pubblico o di uno stabilimentopubblico. Quanto detto comporta che il reato di cui all'art. 356 cod. pen. può esserecommesso solo dal soggetto obbligato ad eseguire una determinata "fornitura", a condizioneche la stessa veda quale destinatario la pubblica amministrazione che, pertanto, assume laveste di soggetto creditore della prestazione.2.2. Ben diversa è la fattispecie che si realizza nel caso in cui, mediante laconcessione, la pubblica amministrazione demandata al privato lo svolgimento di un serviziopubblico in favore dell'utenza. In tal caso, infatti, l'eventuale inadempienza agli obblighiprevisti dalla concessione, pur potendo rilevare ai fini civilistici, non si traduce in una frodenelle pubbliche forniture, proprio perché il destinatario finale del "servizio" non è l'entepubblico e, quindi, non si è in presenza di una "fornitura" rivolta all'ente, bensìnell'espletamento di un servizio per conto dell'ente e diretto all'esterno.Sulla base di tale premessa, è condivisibile l'affermazione secondo cui la nozione di"pubblica fornitura" non possa essere estesa fino a ricomprendere anche i rapporti derivantida una concessione di beni o servizi pubblici, difettando il cosiddetto "dualismo soggettivo"che connota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture in cui, da un lato, viene in rilevola posizione del soggetto tenuto alla esecuzione della prestazione e, dall'altro, quella dellapubblica amministrazione che riceve detta prestazione.Qualora la concessione trasferisca al privato la gestione del servizio pubblico, l'enteconferente è solo indirettamente destinatario di un vantaggio, sicuramente rilevante sulpiano del sinallagma contrattuale, conservando l'interesse al rispetto del correttoadempimento del contratto di concessione.Tuttavia, ciò non si traduce nella previsione di un prestazione che deve esseredirettamente rivolta in favore dell'ente, con il conseguente venir meno della configurabilitàdel reato di cui all'art. 356 cod. pen.2.3. Al fine di chiarire l'ambito applicativo della norma incriminatrice, è utile evidenziarela differenza che si ha tra l'ipotesi della concessione di servizio e quella dell'appalto di servizirivolta all'ente.Questa seconda ipotesi si realizza in tutti i casi in cui oggetto del contratto sia laprestazione di un servizio direttamente in favore dell'ente contraente (tipico esempio ne è ilcontratto di manutenzione o pulizia di edifici pubblici), nel qual caso il destinatario dellaprestazione - latamente riconducibile alla nozione di "fornitura" (Sez.6, n. 28130 del18/9/2020, Canalis, Rv.279721-02) - è l'ente pubblico, sicchè l'eventuale inadempimento,ove connotato dagli ulteriori requisiti richiesti dalla norma incriminatrice, ben potrà integrareil reato di cui all'art. 356 cod. pen.Viceversa, nel caso di concessione di servizi, il privato si sostituisce all'ente nellagestione di una determinata attività rivolta a beneficio del pubblico, tant'è che gran parte delcosto del servizio è addebitato all'utenza, sicchè è nei confronti dei fruitori che il servizioviene prestato. Ne consegue che l'eventuale inadempimento non potrà rilevare quale frodenelle pubbliche forniture, proprio perché la prestazione non è diretta all'ente. Ciò non fa venirmeno il rapporto sinallagmatico tra il concessionario e l'ente pubblico, sicchè eventualiinadempienze del concessionario potranno rilevare in sede civile, senza che si configuri perciò solo una frode nella pubblica fornitura”.Alla luce di queste affermazioni, è evidente che il Tribunale, contrariamente a quanto sisostiene in ricorso, ha offerto una corretta lettura della giurisprudenza di legittimità,condivisa dal Collegio, individuando il criterio discretivo tra le due forme contrattuali(concessione di pubblici servizi ed appalto di pubblici servizi) nel destinatario del serviziopubblico – se direttamente la pubblica amministrazione o l ’utente privato –indipendentemente dalla percentuale di contributo per l’espletamento del servizio posto acarico dell’una o dell’altro.Si osserva, peraltro, che nel ricorso, tale decisivo distinguo non viene neanchecensurato sotto il profilo della sua consistenza giuridica, avendo il ricorrente cercato divalorizzare altri aspetti della questione che non rilevano e che il Tribunale, ad ogni buon fine,aveva esaminato (cfr. fgg. 31 e 32 dell’ordinanza, con riferimento all’ammontare deicontributi, al calcolo di essi e ad altri dati numerici che si assumevano significativi nellaprospettiva del ricorrente).Per il che, sul punto, l’ordinanza non è affetta da alcuna violazione di legge, il cherende sterile, trattandosi di questione di puro diritto, ogni ulteriore censura inerente a vizidella motivazione.4. La seconda censura inerisce alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza dei reati di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche, previstidall’art. 640-bis, cod.pen. e contestati all’indagato ai capi 2, 63 e 95 delle imputazioniprovvisorie. 4.1. Si tratta di contestazione corretta, non potendo i fatti, come vorrebbe la difesa,essere sussunti nella fattispecie di truffa aggravata di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1cod.pen.Le “compensazioni finanziarie” (così indicate nei capi di imputazione), erogate dallaRegione Sicilia in favore delle società che gestivano il pubblico servizio in regime diconcessione, rientrano senza dubbio alcuno nell’alveo delle erogazioni previste dall’art. 640-bis cod.pen., che, individua categorie generali quali “contributi, sovvenzioni, finanziamenti,mutui agevolati”, espressamente volendo in esse ricomprendere ogni forma di aiutofinanziario ai privati imprenditori proveniente dallo Stato o da altri enti pubblici, essendostata utilizzata dalla norma, con riferimento alle categorie prima indicate, la formula “ovveroaltre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”.Del resto, questa è l’interpretazione fornita sul punto dalla pacifica giurisprudenza dilegittimità (da ultimo, sia pure ad altri fini, Sez. U, n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025,Tomaificio, Rv. 287649, in motivazione, fg. 14).4.2. Ciò posto, si ritiene che le censure del ricorrente potranno essere sviluppate nelmerito del giudizio, ad esso attenendo.Il Tribunale, infatti, è arrivato alle sue conclusioni, favorevoli all’indagato, compiendouna analisi interpretativa del contenuto del contratto stipulato tra gli imprenditori privati e lapubblica amministrazione, che è una attività prettamente di merito, alla quale il ricorrentetenta di sovrapporne un’altra, valorizzando, a sua volta, sempre attraverso una attivitàinterpretativa del contratto, altre clausole rispetto a quelle tenute in conto dall’ordinanzaimpugnata.Tuttavia, la soluzione propugnata dal Tribunale non si presta a censure sotto il profilodella manifesta illogicità, essendo stata rilevata l’assenza di una consulenza tecnica sullareale portata ed entità dei malfunzionamenti rilevati nelle imbarcazioni – e sulla conseguentenecessità di comunicazione di essi - rispetto ad un servizio comunque prestato in migliaia dioccasioni senza alcun riscontro di avarie.Inoltre - e tenuto conto che l’azione di risoluzione anticipata del contratto da parte dellapubblica amministrazione è indicata nei capi di imputazione come facoltà il cui eserciziosarebbe stato precluso dalla condotta illecita dell’indagato e dei suoi correi - la ricostruzioneoperata dal Tribunale, siccome volta a rappresentare l’incertezza dell’azione giudiziariarisolutiva del contratto da intraprendere da parte dell’ente pubblico sulla base dei dati diindagine, si basa di nuovo sulla interpretazione di una clausola contrattuale (l’art. 20 delCapitolato di Appalto), attingendo, anche in questo caso, al merito del giudizio, così comeallo stesso ambito è da relegare l’accertamento delle singole violazioni che avrebberoconsentito, se gravi, la risoluzione anticipata del o dei contratti in corso.Vero è anche che la condotta è stata contestata, per lo più, come di tipo omissivo inassenza, secondo il Tribunale, di obblighi di comunicazione, rimanendo, tuttavia, daaccertare, nel giudizio di merito, la rilevanza delle presunte falsificazioni dei giornali di bordodipendente dalla rilevanza delle avarie e dei malfunzionamenti registrati.Anche la ricostruzione operata dal Tribunale a proposito del dolo del reato non èmanifestamente illogica ed essa si riverbera anche sulla indicazione degli elementi costitutividel danno e del profitto, posto che, attraverso valutazioni di fatto che sfuggono al giudizio dilegittimità svolto in questa sede, l’ordinanza impugnata ha evidenziato un parallelo fine dellacondotta dell’indagato e dei suoi complici, identificato nel fatto di evitare - attraverso laomissione delle comunicazioni, che si assumono dovute e del rilievo dei malfunzionamenti achi di competenza - le penali contrattualmente previste anziché, nella loro interezza, lesovvenzioni percepite, a fronte di un servizio comunque reso in moltissimi casi, come risultaindicato nelle imputazioni provvisorie; le quali, per inciso e come correttamente ha rilevato ilTribunale anche sotto questo profilo, non contemplano la perdita di chance qualecomponente del danno procurato alla pubblica amministrazione.Nel complesso, pertanto, l’ordinanza impugnata offre una motivazione articolata eragionevole, esente da vizi logico-ricostruttivi e giuridici rilevabili in questa sede.Nel che, il rigetto del ricorso. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21667/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris