CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 42362/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2019 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Rimini ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di percosse e diffamazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità per le percosse e al mancato riconoscimento della provocazione; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Quanto alle percosse, è giurisprudenza di questa Corte che il reato è integrato dalla manomissione della persona offesa, che provochi alla stessa una sensazione dolorosa (ex multis, cass., n. 38392 del 17/5/2017). Tale accertamento, demandato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da logica motivazione. Di tanto la sentenza impugnata dà conto, avendo rimarcato che, sebbene si sia trattato di leggero strattonamento, ne conseguirono, comunque, sensazioni dolorose per la persona offesa, sulla base di quanto riferito da quest'ultima. Quanto alla provocazione, trattasi di esimente esclusa con altrettanto logica motivazione, avendo il giudicante rimarcato che l'attività ritorsiva dell'imputata si sviluppò nel corso di vari mesi, sicché era venuta meno, dopo il primo episodio, la correlazione tra la condotta della persona offesa e la reazione dell'imputata, ed avendo giudicato del tutto legittima la decisione della Restelli di rivolgersi ai sindacati per tutelare i propri interessi, indipendentemente dagli esiti che possano aver avuto gli accertamenti svolti - su sollecitazione della Restelli o dei sindacati - dagli organi pubblici competenti; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P. T. M.dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente, al pagamento delle, spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ensore Il Presidente bre) ([OSCURATO:PERSONA]) 1.) E: 13 '