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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 maggio 2021

Cassazione n. 43483/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 giugno 2020 la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sugli atti di opposizione proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso le ordinanze di confisca c.d. allargata, emesse in sede esecutiva, ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento a beni ritenuti nella disponibilità diretta ed indiretta di [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza irrevocabile per reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi nel 2006, ha, tra l'altro, confermato la confisca di alcuni immobili e di una polizza assicurativa.

2. Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] — il secondo sia in proprio che quale tutore del fratello — propongono, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su sei motivi, corrispondenti ad altrettante violazioni di legge, con il primo dei quali lamentano che sia stata disattesa la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], al tempo ristretto nel carcere di Sulmona, di essere sentito personalmente.

Con il secondo motivo, eccepiscono che la confisca sia stata disposta in spregio al principio di irretroattività della legge penale, evidenziando che la norma in forza della quale è stata disposta la confisca, l'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è stata introdotta nel 2017, cioè in epoca successiva all'acquisto, da parte loro, dei beni de quibus agitur, e che la possibilità di disporre, in tali casi, la confisca per equivalente è stata, a sua volta, prevista solo a partire dal 2008, sicché, avuto riguardo alla natura sanzionatoria dell'istituto, non sarebbe stato possibile adottare il contestato provvedimento ablatorio.

Con il terzo motivo, deducono che la confisca è stata disposta in sede esecutiva e sulla base di accertamenti patrimoniali eseguiti dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna relativa ai cc.dd.

«reati-spia»: tanto, in contrasto con l'orientamento ermeneutico di recente formatosi presso la giurisprudenza di legittimità ed espresso, in particolare da Sez. 1, n. 22820 del 12/04/2019, Panfili, Rv. 276192.

Con il quarto motivo, rilevano che la confisca è stata disposta in relazione a beni — le unità immobiliari indicate, in ricorso, con i numeri 1) e 2) — acquistati tra il 2008 ed il 2009, lasso temporale di gran lunga posteriore rispetto alla commissione dei reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, onde non appare rispettato il criterio della «ragionevolezza temporale» tra l'attività illecita e l'accrescimento patrimoniale.Obiettano, inoltre, che il bene comprato, con contratto a favore di terzo, da [OSCURATO:PERSONA], zia di [OSCURATO:PERSONA], è stato acquisito con risorse di origine lecita, come già documentato in atti.

Con il quinto motivo, contestano le conclusioni raggiunte dalla Corte reggina in ordine alla riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] dei beni, già intestati al fratello Carmelo, che costui ha donato a Giuseppe con atto del 20 dicembre 2016, nonché alla «ragionevolezza temporale» tra la consumazione, nel 2006, dei cc.dd.

«reati-spia» e l'acquisto, avvenuto l'anno precedente.

Con il sesto ed ultimo motivo, i ricorrenti estendono le già formulate censure alla polizza assicurativa — emessa, peraltro, nel lontano 2003 — di cui è stata disposta la confisca.

Rilevano, in proposito, che una parte del suo valore, pari ad euro 13.500, è stata confiscata per equivalente in relazione a bene immobile che, però, [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto per donazione dalla nonna e che egli ha donato, già nel 2011, alla cugina [OSCURATO:PERSONA], e che quella residua attiene ai premi pagati, tra il 2005 ed il 2009 e nella misura complessiva di euro 12.000, la cui esiguità osta all'accertamento di una «obiettiva sperequazione» con i redditi leciti del titolare il quale ha, a tal fine, destinato una parte dei propri risparmi.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. I ricorrenti hanno depositato, il 4 febbraio e, poi, il 17 maggio 2021, due memorie di replica, con le quali hanno insistito nei motivi di impugnazione e replicato alle conclusioni del Procuratore generale, interloquendo, con quella più recente, sull'incidenza — espressamente indicata dal Collegio all'atto di differire la decisione, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite, dal 16 febbraio al 4 giugno 2021 — della soluzione adottata dal massimo consesso nomofilattico su questione connessa a quelle poste nell'ambito del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati e, pertanto, passibili di rigetto.

2. Muovendo dall'esame del primo motivo, va rilevato come, ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., nel procedimento di esecuzione «L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.

L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione».

Nel caso di specie, risulta dalla documentazione allegata al ricorso che [OSCURATO:PERSONA], al tempo ristretto nella Casa di reclusione di Sulmona, chiese di presenziare all'udienza camerale del 17 giugno 2020 e di essere, a tal fine, tradotto a [OSCURATO:PERSONA], ma non anche di essere sentito.

Deve, pertanto, escludersi che si sia verificata la dedotta nullità ex art. 127, comma 5, cod. proc. pen., e che Perri abbia patito la compressione delle proprie prerogative di difesa, pertinente palesandosi, piuttosto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel procedimento camerale dinanzi al giudice dell'esecuzione l'interessato, se detenuto fuori dalla circoscrizione dal giudice che procede, è sentito, se ne fa richiesta, dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità di una nullità, per non essere stato il condannato tradotto dinanzi al giudice dell'esecuzione e per non essere stato sentito, non avendone fatto richiesta) (Sez. 1, n. 27689 del 27/05/2013, Galeone; Rv. 256639).

3. Il secondo motivo di ricorso, ulteriormente sviluppato con la memoria del 4 febbraio 2021, verte sull'applicabilità alla confisca disposta ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, della previsione dell'art. 200 cod. pen., estesa, per questa parte, alle misure di sicurezza patrimoniali in virtù dell'espressa indicazione contenuta nell'art. 236 cod. pen..

La giurisprudenza di legittimità — partendo dal postulato che il principio di irretroattività della legge penale, sancito dagli artt. 2 cod. pen. e 25, secondo comma, Cost., sia operante nei riguardi delle norme incriminatrici e non anche rispetto alle misure di sicurezza — ha, invero, costantemente interpretato l'art.200 cod. pen. nel senso che le misure di sicurezza possano essere disposte anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non erano legislativamente previste ovvero erano diversamente disciplinate quanto a tipo, qualità e durata (così, tra le altre, Sez. 1, n. 7116 del 08/11/2007, dep. 2008, Liboni, Rv. 239302; Sez. 1, n. 9269 del 01/03/2006, Colombari, Rv. 233586).

I ricorrenti dissentono, tuttavia, dalla riconduzione alla categoria delle misure di sicurezza della confisca c.d.

«allargata», che reputano connotata, piuttosto, dalla portata concretamente afflittiva e sanzionatoria, incidente su diritti fondamentali quale quello di proprietà, e rilevano che la tangibile identità di ratio consente di estendere all'istituto in esame le valutazioni con le quali la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 97 e 301 del 2009 e, quindi, con quelle nn. 68 del 2017 e 63 del 2019, ha escluso dal perimetro applicativo del principio di irretroattività sancito dall'art. 200 cod. pen. le confische pronunziate ai sensi, rispettivamente, dell'art. 322-ter cod. pen. e dell'art. 187-sexies d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

3.1. L'obiezione è priva di pregio.

Gli interventi del giudice delle leggi menzionati dai ricorrenti hanno avuto ad oggetto fattispecie di confisca, anche per equivalente, afferenti a beni il cui valore corrisponda al profitto, al prodotto o al prezzo del reato, ciò che ne rende riconoscibile la funzione squisitamente sanzionatoria.

Il fondamento di tali istituti risiede, infatti, nell'esigenza di evitare che il condannato si arricchisca grazie alla fruizione dei beni che costituiscono il profitto, il prodotto o il prezzo diretto della condotta criminosa o del loro valore equivalente; la natura «penale» della confisca discende, quindi, dalla funzione punitiva dell'istituto.

La giurisprudenza di legittimità è, al contrario, ferma nell'assegnare alla confisca ex art. 240-bis c.p. — che può colpire chi, come [OSCURATO:PERSONA], sia stato condannato per il delitto ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — funzione specialpreventiva, cui fa pendant il riconoscimento della natura di misura di sicurezza patrimoniale, sia pure atipica, finalizzata a precludere l'accumulo di ricchezze di matrice delittuosa.

Detta tipologia di confisca può, pertanto, attingere anche coloro i quali abbiano riportato condanna per reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma che la disciplina, che non è soggetta al principio di irretroattività della norma penale, ma alla disposizione di cui all'art. 200 cod. pen.; la prescelta interpretazione non integra, dunque, una violazione dell'art. 7 CEDU (così Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254698; Sez. 6, n. 25096 del 06/03/2009, Nobis, Rv. 244355).

In questo senso, è stato, di recente, ribadito che il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi natura sanzionatoria e non anche in relazione alla confisca de qua agitur, compresa nel novero delle misure di sicurezza (Sez. 2, n. 56374 del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276299).

La confisca allargata si contraddistingue, invero, per la necessaria presenza di un duplice presupposto oggettivo, costituito, rispettivamente, dalla consumazione dei reati specificamente previsti dalla norma di riferimento e dalla disponibilità, in capo al soggetto, di denaro, beni o altre utilità, che non trovino giustificazione in relazione al reddito di cui egli usufruisce.

Scopo della misura, quindi, è quello di circoscrivere la pericolosità dell'individuo o, meglio, del rapporto che il soggetto vanti con i beni di dubbia origine, anziché di sanzionarne il comportamento illecito.In questa direzione milita il rilievo — da tempo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (secondo le indicazioni che si traggono, tra le altre, da Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491) — che, con la fattispecie di cui all'art. 240-bis cod. pen., il legislatore non ha inteso collegare la provenienza dei beni o delle utilità al singolo e specifico episodio criminoso con riferimento al quale è intervenuta la condanna, ed ha, invece, correlato la confisca alla pronuncia di condanna di un soggetto che «comunque» disponga di entità patrimoniali sproporzionate rispetto ai suoi redditi e delle quali non riesce a giustificare la provenienza.

La funzione di questa misura di sicurezza atipica è, allora, preventiva e dissuasiva e non sanzionatoria, come preteso dai ricorrenti; tale conclusione trova riscontro, del resto, nella previsione di una presunzione relativa, che assicura all'interessato la possibilità di fornire elementi idonei a superare la presunzione, che non potrebbe ammettersi qualora si attribuisse al provvedimento ablatorio ratio punitiva.

4. Il terzo motivo di ricorso, arricchito dalle osservazioni svolte con la memoria del 17 maggio 2021, muove dalla considerazione, in fatto, che, divenuta irrevocabile la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in data 26 novembre 2014, le indagini patrimoniali dalle quali sono emersi gli elementi sulla scorta dei quali il giudice dell'esecuzione ha provveduto alla confisca sono state avviate solo a partire dal 2017, senza che nessuna prospettazione al riguardo fosse intervenuta nel giudizio di cognizione.

I ricorrenti censurano tale modus procedendi sulla scia di un indirizzo recentemente affacciatosi presso la giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen. può essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo in relazione alle disponibilità del condannato già individuate nel giudizio di cognizione e sulla base di indagini patrimoniali svolte in quell'ambito (cfr. Sez. 1, n. 22820 del 12/04/2019, Panfili, Rv. 276192).

Nella motivazione della decisione che ha inaugurato il citato orientamento è stato osservato che nelle ipotesi segnate dalla promozione, in sede esecutiva, di investigazioni che conducano alla individuazione di cespiti non attinti nel corso dell'accertamento giurisdizionale dei reati addebitati al soggetto coinvolto, «non si ci muove nella sfera delle funzioni del giudice dell'esecuzione compatibili con l'integrazione di una decisione che avrebbe potuto investire presupposti già tracciati secondo le prospettazioni preesistenti, ma [...] si avviano non previste indagini patrimoniali dando impulso a iniziative meramente esplorative che non hanno una reale continuità con la cognizione, agganciandosi invece senza alcuna preclusione di carattere temporale soltanto alla qualifica del soggetto dovuta alla condanna».

La possibilità della confisca in tali ipotesi, continua la Corte di cassazione, «non solo contrasta con i principi generali che regolano le attribuzioni del giudice dell'esecuzione, ma anche aprirebbe la strada ad un'abnormità funzionale derivante dall'inosservanza dell'ordine normativamente assegnato allo sviluppo del rapporto processuale secondo le previsioni in materia di indagini rimesse al Pubblico ministero ai fini delle sue richieste al giudice senza possibilità di regressione alle fasi esaurite».

Ne discende che «L'ammissione delle verifiche e dei poteri decisionali di sequestro e confisca in sede di esecuzione, dunque, va circoscritta a quelle disponibilità la cui individuazione, pur in mancanza di tutti i dati identificativi, risulti già in sede di cognizione, non potendosi spingere le indagini dopo il passaggio in giudicato ad accertamenti di carattere inedito del tutto estranei all'ambito della cognizione».

4.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ragionamento sotteso alla decisione testé richiamata non possa essere condiviso e che debba, quindi, escludersi, nella fattispecie in esame, la sussistenza del vizio prospettato.

In via preliminare, occorre rilevare, sul piano normativo, che l'art. 240-bis, primo comma, cod. pen. prevede che la confisca sia «sempre» disposta nel caso di condanna o applicazione di pena su richiesta per taluno dei reati ivi elencati, e di ricorrenza degli ulteriori presupposti previsti dalla norma (titolarità o disponibilità dei beni in capo al condannato, sproporzione del loro valore rispetto al reddito dichiarato o alla sua attività economica, omessa giustificazione della provenienza lecita), tra i quali non rientra l'individuazione del bene da confiscare nell'ambito del procedimento di cognizione.

La portata dell'utilizzo dell'avverbio «sempre» deve essere apprezzata in relazione al disposto dell'art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che, nel tradurre in legge il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza Sez.

U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221, e costantemente ribadito dalle pronunce successive (tra le quali Sez. 1, n. 16122 del 28/02/2018, Spaziante, Rv. 276183; Sez. 6, n. 5018 del 17/11/2011, dep. 2012, Chafìk, Rv. 251792; Sez. 1, n. 19516 del 01/04/2010, Barilari, Rv. 247205), ha stabilito che «competente ad emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'art. 240-bis del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, dopo l'irrevocabilità della sentenza è il giudice di cui all'articolo 666 commi 1, 2 e 3 del codice».Rileva, poi, osservare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con una recente decisione del massimo consesso nomofilattico, successiva all'arresto invocato dai ricorrenti, che «Il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd.

"reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima» (Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561).

In questo contesto, il principio di continuità tra il processo di cognizione e la fase esecutiva, evocato dall'orientamento che esclude, in casi del tipo di quello in esame, la possibilità di disporre la confisca c.d.

«allargata», comporta che le determinazioni del giudice dell'esecuzione intervengano in via di sostituzione e completamento di quelle adottate all'atto dell'accertamento della penale responsabilità in ordine ai reati oggetto di addebito.

La procedura disciplinata dall'art. 666 cod. proc. pen. può, dunque, essere attivata esclusivamente in vista dello svolgimento di attività che, in sede di cognizione, avrebbero potuto essere compiute ma non sono state effettuate.

Le indicazioni di ordine sistematico — alle quali occorre avere riguardo, stante l'assenza di specifica previsione normativa — non si estendono, per contro, all'enucleazione di uno stato di avanzamento minimo dell'attività di cui si discute, carente il quale dovrebbe intendersi precluso l'intervento del giudice dell'esecuzione.

D'altro canto, ove si assuma — come è, in effetti, incontestato — che, nel caso in esame, le indagini patrimoniali sui beni pervenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] in epoca (tra il 2005 ed il 2009) precedente alla sua condanna, in primo grado, per i cc.dd.

«reati-spia», risalente al 2012, avrebbero potuto essere compiute in pendenza del procedimento di cognizione, è logico inferire che dette investigazioni, pur «previste», perché eseguibili a norma di legge, non siano state «eseguite», ciò che impone di dissentire dall'affermazione su cui si impernia l'indirizzo in commento, che stigmatizza, appunto, la promozione, in executivis, di «non previste indagini patrimoniali».

Né, va opportunamente aggiunto, il loro carattere «esplorativo», cioè inteso alla individuazione dei beni che siano nella titolarità o nella disponibilità del soggetto interessato e, poscia, alla verifica della sussistenza dei residui presupposti per l'applicazione dell'istituto, risente del momento processuale in cui esse sono effettuate.

L'avvio delle indagini e, poi, l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un determinato soggetto e per una delle ipotesi di reato comprese nell'elencazione di cui all'art. 240-bis cod. pen. costituiscono, d'altro canto, momenti di un accertamento suscettibile di esitare in una condanna, sicché la scelta dell'individuazione della fase in cui eseguire le investigazioni patrimoniali non pare potere incidere sulla loro ammissibilità.

Le indagini patrimoniali, infatti, anche quando eseguite dopo la conclusione del procedimento di cognizione, non si «agganciano» alla persona del reo ma, piuttosto, al fatto accertato e da lui commesso, dandosi, per tale via, ai requisiti formali richiesti affinché possa trovare applicazione la fattispecie della confisca c.d.

«allargata».

Dal punto di vista sistematico, l'opzione che àncora al giudizio di cognizione l'individuazione dei beni e le relative indagini patrimoniali consente, anche in ottica garantistica, di assicurare la concentrazione dell'insieme degli accertamenti demandati alla giurisdizione e di evitare la perdurante (e potenzialmente infinita, non essendo prevista una deadline) esposizione del soggetto interessato alle conseguenze derivate dal coinvolgimento nella vicenda penale.

Se questo è vero, non può, tuttavia, trascurarsi, per converso, che la diversa opzione — che conduce ad appuntare l'attenzione, in prima battuta, sulla fattispecie di reato e sulla responsabilità di chi ne sarebbe stato autore e, subordinatamente alla condanna e anche successivamente ad essa, sui profili di carattere patrimoniale — può rilevarsi funzionale, nella medesima prospettiva di complessiva efficienza dell'intervento giurisdizionale e di minor sacrificio dei valori, di rango costituzionale, coinvolti, ad evitare, da un canto, l'impiego di risorse in attività che, ove il processo non si concluda con sentenza di condanna, si rivelerebbero inutiliter datae, e, dall'altro, l'inevitabile dilatazione del tempo necessario all'accertamento della penale responsabilità di indagati ed imputati, esigenza ancor più pressante laddove costoro siano sottoposti a misure cautelari personali.

Diversamente opinando, del resto, risulterebbe frustrata la funzione specialpreventiva della confisca c.d.

«allargata», perché sarebbe preclusa la confisca di beni acquistati con risorse che, ragionevolmente, sono derivate dall'attività illecita per la quale il soggetto è stato condannato: proprio la natura di misura di sicurezza atipica dell'istituto, pertanto, giustifica l'allargamento temporale della fase di accertamento.

Non va dimenticato, d'altro canto, che, qualora i beni acquistati in periodo sospetto e sicuramente confiscabili vengano trasferiti e\o trasformati in altri cespiti, la confisca si estende senz'altro ai beni ed ai valori acquisiti — quantunque al di fuori del periodo ragionevolmente connesso a quello di commissione dei cc.dd.

«reati-spia» o, in ipotesi, successivamente alla conclusione del processo di cognizione — in sostituzione di quelli dismessi, il più delle volte all'esito di investigazioni patrimoniali la cui esecuzione non può, logicamente e giuridicamente, essere costretta in una cornice temporale che escluda la fase esecutiva.

Non va, infine, trascurato che l'indirizzo evocato dai ricorrenti non indica se, all'interno del processo di cognizione, debba o meno ravvisarvi un momento finale per l'individuazione dei beni da sottoporre a confisca, ovvero per l'acquisizione delle informazioni il cui possesso consenta di ritenere soddisfatto il principio di continuità, né quale consistenza e livello di dettaglio minimi tali informazioni debbano avere.

Dalle superiori considerazioni deriva, conclusivamente, il rigetto del motivo di ricorso con il quale si contesta la legittimità dell'effettuazione in sede esecutiva delle verifiche finalizzate all'individuazione delle condizioni per emettere il provvedimento ablatorio, cioè, in ultimo, il superamento dei limiti entro i quali deve essere identificato l'oggetto della confisca.

5. Il quarto motivo, con il quale i ricorrenti contestano la legittimità delle argomentazioni addotte dalla Corte di assise di appello per confermare la sussistenza del criterio della «ragionevolezza temporale» tra gli acquisti, da parte di [OSCURATO:PERSONA], degli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] indicati ai punti 1) e 2) del ricorso, avvenuti, rispettivamente, il 2 dicembre 2008 (ma, in questo caso, per un prezzo corrisposto, secondo quanto indicato nell'atto notarile, prima del 4 luglio 2006, cioè allorquando egli non aveva redditi ufficiali ed era impegnato in attività illecite assai remunerative) ed il 9 dicembre 2009, ed i reati per cui egli è stato condannato, commessi tra il 23 luglio ed il 30 settembre 2006 e rivendicano la legittimità delle risorse destinate all'acquisto del secondo immobile, in forza di contratto stipulato ex art. 1411 cod. civ. da [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato.

La Corte reggina ha, in proposito, rilevato, alla pag. 16 del provvedimento impugnato, che «l'attività di narcotraffico notoriamente consente di percepire profitti illeciti elevatissimi» e che «risulta dalla sentenza di condanna del Perri che costui da [OSCURATO:PERSONA] svolgesse già nell'anno 2006 attività di fornitura di sostanza stupefacente a clienti di altre zone della regione e che sia stato identificato con certezza quale il soggetto che aveva organizzato la cessione ad acquirenti cosentini del notevole quantitativo di cocaina (756 grammi) rinvenuto e sequestrato sull'autovettura [OSCURATO:PERSONA] alla quale quella del Perri faceva nella circostanza da staffetta».

Ha, perciò, stimato che «Non solo non si tratta, quindi, di un'attività foriera di modesti profitti», e che «la circostanza che nel 2006 il giovane svolgesse già un ruolo di primo piano nelle attività di narcotraffico su scala regionale induca ragionevolmente a ritenere che non potesse considerarsi un neofita alle prime armi, ma avesse già avuto modo di farsi conoscere ed "apprezzare" nell'ambiente per raggiungere una posizione di spicco».

Ha aggiunto, a conferma di una personalità costantemente inserita in contesti malavitosi e non certo di uno sbandamento momentaneo di vita, che nell'anno 2011 [OSCURATO:PERSONA] risulta essersi reso pure responsabile del delitto di omicidio volontario.

Subito dopo, ha ritenuto che «In relazione a tali circostanze deve ritenersi ampiamente rispettato, nell'adozione del provvedimento il criterio di "ragionevolezza temporale" suggerito costantemente dalla Consulta e dalla Suprema Corte per temperare la rigidità di applicazione eccessiva della norma.

Se si pensa, infatti, che l'orientamento dei giudici di legittimità è quello di evitare di aggredire beni acquisiti in un periodo eccessivamente antecedente alla commissione dei reati (cfr. sez. 1, n. 364499 del 6/6/2018) o acquistati dopo la sentenza di condanna (cfr. sez. 2, n. 46291 del 6/11/2011), assolutamente equilibrata appare la scelta dell'ufficio di Procura Generale di richiedere il sequestro e la confisca di beni relativamente al periodo compreso tra il 2005 ed il 2009, dovendosi oltre tutto rammentare che la sentenza di condanna di primo grado a carico del Perri risulta emessa dal GUP distrettuale di Catanzaro solo il 4/5/2012».

Al cospetto di un percorso argomentativo coerente e lineare, i ricorrenti, dopo avere tratteggiato, alle pagg. 9-10 del libello introduttivo del presente giudizio, le linee ermeneutiche di riferimento, si sono posti in una prospettiva di mera confutazione delle considerazioni svolte dal giudice dell'esecuzione ed hanno, in specie, dedotto l'eccessiva ampiezza — a loro modo di vedere non contraddetta dall'essere stato versato nel 2006 il prezzo di acquisto dell'immobile trasferito nel 2008 — del distacco temporale tra i reati accertati e gli accrescimenti patrimoniali, nonché l'obiettiva modestia della sperequazione obiettiva.

Di tal fatta, hanno introdotto allegazioni che non appaiono in alcun modo idonee ad incrinare la tenuta razionale della motivazione sottesa ad una pronunzia che, anche per questa parte, fa diligentemente tesoro degli approdi dell'elaborazione giurisprudenziale, che applica senza incorrere in vizi di sorta.

Parimenti priva di pregio è l'ulteriore doglianza sollevata nell'ambito del quarto motivo di ricorso, vertente sulla provenienza delle risorse impiegate per la corresponsione del prezzo dell'immobile acquistato nel dicembre del 2009.

La Corte di assise di appello, premesso che, in quell' anno, la famiglia di [OSCURATO:PERSONA] ha registrato entrate assai esigue, ha ritenuto l'infondatezza delle tesi difensiva secondo cui il prezzo di acquisto, pari ad euro 250.000, è stato pagato dalla contraente [OSCURATO:PERSONA], sorella della madre di [OSCURATO:PERSONA], individuato quale beneficiario dell'atto.

Ha, quindi, sancito l'irrilevanza, in sede penale, dell'esito, favorevole alla Gioffrè, dell'accertamento eseguito nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate, per poi escludere, sulla base dell'analisi dei dati disponibili, che la Gioffrè abbia donato al nipote un bene acquistato grazie a proprie disponibilità finanziarie, e rimarcare la necessità di adottare criteri prudenziali nel vaglio di un'operazione, in apparenza lecita e legittima, che è, nondimeno, intervenuta in un contesto tale da destare notevoli sospetti.

Ha ritenuto, in proposito, che «la tesi di un acquisto effettuato da parte della zia [OSCURATO:PERSONA] si riveli del tutto inverosimile applicando i normali canoni della logica e del buon senso» e che «tale conclusione non trovi smentita in alcun modo in elementi documentali di segno contrario forniti dalla parte».

Questi i rilievi svolti, in proposito, dal giudice dell'esecuzione, che appare utile trascrivere integralmente: «... appare impossibile ipotizzare che una donna, all'epoca dei fatti quarantacinquenne, per quanto nubile, residente con la madre ed insegnante di ruolo potesse accumulare una somma pari ad un quarto di milione di euro (oltre 15.500 per spese notarili) in un arco temporale al più di due decenni, se si tiene conto della ben nota modestia degli emolumenti degli insegnanti nel nostro Paese.

Per superare i principi della logica (e...della matematica) la difesa avrebbe dovuto dimostrare eventualmente che la donna disponesse di risorse risalenti nel tempo ed il fondamento di tali cospicue disponibilità che andavano ben oltre quelle di un normale dipendente pubblico (per esempi: la vendita di un immobile di cui si era titolari, un cospicuo lascito ereditario, notevoli entrate derivanti da attività d'impresa, ecc.).

In assenza di questo supporto documentale ciò che emerge è quanto segue.

L'atto di compravendita attesta che il prezzo come sopra convenuto è stato corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento: - quanto ad euro 165.000 (centosessantacinquemila) anteriormente al 4 luglio 2006; - quanto ad euro 12.000,00 (dodicimila) in denaro contante in data odierna; - quanto ad euro 67.500,00 (sessantacinquemilacinquecento) mediante assegno postale n.ro 7126712441-04 tratto in data odierna su su [OSCURATO:PERSONA], Filiale di [OSCURATO:PERSONA], intestato alla venditrice, con il vincolo della intrasferibilità;- quanto ad euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento) mediante assegno postale n.ro 7126712442-05 tratto in data odierna su su [OSCURATO:PERSONA], Filiale di [OSCURATO:PERSONA], intestato alla venditrice, con il vincolo della intrasferibilità.

Dunque, nel precisare quali siano stati i mezzi di pagamento, con riferimento alla parte più cospicua della somma (ben 165.000,00 euro), non si indica in realtà alcun mezzo di pagamento ma ci si limita ad affermare che il prezzo sarebbe stato pagato (non si sa come, si ripete) antecedentemente al 4 luglio 2006.

In perfetta assonanza con l'acquisto dell'altro immobile avvenuto nel 2008 ci si premura di precisare che l'esborso sarebbe avvenuto in epoca precedente al 4 luglio 2006: è evidente l'intento di far passare l'affermazione che gli esborsi siano stati effettuati in epoca precedente alla consumazione dei reati in materia di narcotraffico.

Quanto alle somme apparentemente ascrivibili alla zia si segnala come il libretto postale venga aperto in data 5/5/2007 con il versamento di ben 64.000,00 euro di cui si disconosce la provenienza mentre nulla si sa dei movimenti precedenti a tale data e men che meno di quali fossero le disponibilità economiche di [OSCURATO:PERSONA] in epoca antecedente al 4 luglio 2006 quando sarebbero stati versati 165.000,00 euro.

Ciò che si nota è che sul conto periodicamente affluiscano in breve arco temporale somme consistenti certamente non attribuibili ad emolumenti stipendiali e di cui non si conosce l'origine (5.000,00 euro il 27/11/2007, 5.000,00 il 4/12/2007, 10.000,00 il 18/4/2008, 9.000,00 il 19/8/2008, 2.000,00 il 2/9/2008, 11.000,00 il 5/5/2009).

L'assenza di qualsivoglia elemento che dia credibilità alla effettiva riconducibilità della somma sborsata per l'acquisto a [OSCURATO:PERSONA], a fronte della serie di discrasie che convergono ad indicare che l'effettivo acquirente fosse [OSCURATO:PERSONA], inducono a concludere pacificamente che si sia trattato di una tipica operazione di copertura, non potendo giustificare il predetto (non percettore di alcun reddito lecito dal 2006 al 2009) la disponibilità di una tale somma di denaro».

A fronte di siffatto apparato argomentativo, i ricorrenti ripropongono obiezioni già sottoposte, con l'atto di opposizione, al giudice dell'esecuzione — che le ha disattese senza incorrere in contraddizione o manifesta illogicità — che attengono, in particolare, all'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla pattuizione contrattuale siglata in suo favore ed all'illegittima inversione dell'onere della prova in merito alla riconducibilità allo stesso [OSCURATO:PERSONA] delle risorse impiegate per l'acquisto.

Così facendo, rinunziano a confrontarsi con le acute e stringenti osservazioni che la Corte calabrese dedica, rispettivamente, alla significatività dell'individuazione in [OSCURATO:PERSONA] del beneficiario dell'atto traslativo, all'assenza di capacità economica di [OSCURATO:PERSONA] ed alla povertà di informazioni in ordine alla provenienza delle somme indicate in contratto che, avuto riguardo anche alle date ed agli importi ivi riportati, accreditano, in termini di certezza processuale, la ricostruzione che vede [OSCURATO:PERSONA] avvalersi della compiacente collaborazione della congiunta, tanto più utile a cagione dell'estraneità della donna al suo nucleo familiare, per occultare la reale derivazione dei capitali investiti in un'operazione immobiliare da lui direttamente ideata e gestita.

6. Con il quinto motivo, i ricorrenti contestano le conclusioni raggiunte dalla Corte reggina in ordine all'appartenenza a [OSCURATO:PERSONA] dei beni, acquistati dal fratello Carmelo intorno alla metà del 2005, che costui ha donato a Giuseppe con atto del 20 dicembre 2016, nonché alla «ragionevolezza temporale» tra la consumazione, nel 2006, dei cc.dd.

«reati-spia» e l'acquisto, avvenuto l'anno precedente.

La Corte di assise di appello ha ritenuto che il decorso di meno di poco più di un anno tra tali accrescimenti e la commissione dei cc.dd.

«reati-spia» tranquillizzi circa il rispetto del criterio della «ragionevolezza temporale».

Per quanto concerne la riconducibilità dei detti acquisti a [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato — sulla premessa che, in quell'anno, l'interno nucleo familiare ha prodotto rediti leciti del tutto insufficienti a garantire persino il mero mantenimento — che gli odierni ricorrenti non hanno in alcun modo dimostrato di avere tratto da fonte lecita le risorse impiegate per comprare quegli immobili né offerto, comunque, elementi idonei a superare la presunzione di legge.

I ricorrenti replicano ascrivendo al giudice dell'esecuzione lo stravolgimento dei criteri di ripartizione dell'onere della prova, così evocando un principio che, rettamente inteso, non giova alla loro causa.

Posto che, al tempo degli acquisti, Carmelo e [OSCURATO:PERSONA] facevano parte del medesimo nucleo familiare e che i redditi complessivi dei relativi componenti non giustificano l'accrescimento, è posto, invero, a carico dei ricorrenti l'onere di allegare, quantomeno, circostanze idonee a vincere la presunzione di investimento dei proventi realizzati da Vincenzo mediante il compimento di attività delittuosa, compito a cui — secondo il ragionamento articolato, in termini, ancora una volta, esenti da fratture razionali o profili di contraddittorietà, dal giudice dell'esecuzione — Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] sono venuti meno, attesa la totale inattendibilità delle giustificazioni fornite.

Meramente confutativa appare, sotto altro versante, la contestazione riferita alla qualificazione in chiave di «ragionevolezza temporale» di uno iato cronologico che non può certo definirsi eccessivo né, tantomeno, abnorme, tanto più in ragione della valenza emblematica dei reati per i quali egli è stato condannato.

Tanto, nel rispetto del consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico stando al quale «In tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 agosto 1992, n. 356, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione» (così, tra le tante, Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468).

Non meno infondata si palesa l'ultima censura, che si appunta sulla fuoriuscita di [OSCURATO:PERSONA], a partire dal 2011, dal nucleo familiare del quale hanno continuato a far parte i fratelli Vincenzo e Giuseppe, al quale quei beni sono stati donati nel 2016, epoca largamente posteriore alla commissione dei cc.dd.

«reati-spia».

Sul punto, va sottolineato, quanto al primo aspetto, che i beni, solo formalmente intestati a [OSCURATO:PERSONA], sono invece rientrati, sin dal 2005, nella disponibilità di Vincenzo, onde ininfluente è il successivo distacco di Carmelo dalla famiglia, e, dall'altro, che la donazione, da parte dell'intestatario fittizio dei beni, in favore di altro familiare convivente con Vincenzo è stata logicamente intesa come atto parimenti simulato, non idoneo a determinare l'effettivo mutamento della titolarità degli immobili, con conseguente venir meno di ogni questione in tema di «ragionevolezza temporale».

7. Con il sesto motivo, i ricorrenti sottopongono a revisione critica la motivazione sottesa al rigetto della spiegata opposizione in relazione alla confisca, limitatamente all'importo di euro 25.500, delle somme versate in seguito alla stipula, nell'ottobre 2003, di una polizza assicurativa emessa dalla [OSCURATO:PERSONA].

In dettaglio, il giudice dell'esecuzione ha disposto la confisca, nella misura di 12.000 euro, dei premi versati da [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 2005-2009, cui è stata circoscritta la «ragionevolezza temporale», nonché, per equivalente, della somma di 13.500, corrispondente al valore dell'immobile acquisito da Perri grazie a risorse di matrice illecita e da lui donato ad [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di un percorso motivazionale more solito ineccepibile, i ricorrenti avanzato obiezioni non pertinenti, quale quella che si appunta sull'epoca, remota, di accensione della polizza, che nulla ha a che vedere con l'oggetto della confisca, circoscritto ai premi versati nel periodo messo a fuoco, in ossequio ad un criterio nitidamente esposto, dal giudice dell'esecuzione.

Deducono, inoltre, l'assenza di sperequazione con riferimento alle somme investite nella polizza, così dissentendo dall'opposta valutazione, cui la Corte di assise di appello è pervenuto attraverso un percorso argomentativo scevro da pecche logiche o giuridiche.

Asseriscono, ulteriormente, che [OSCURATO:PERSONA], indicato quale intestatario fittizio del 50% delle unità immobiliari di [OSCURATO:PERSONA], nn. 25 e 29, acquistato il 2 maggio 2006 e donato alla cugina [OSCURATO:PERSONA] nel 2011, lo ha ricevuto in donazione dalla nonna, affermazione che appare smentita da quanto esposto nell'ordinanza impugnata (cfr. pagg. 6-7) ed attestato dagli stessi ricorrenti alla pag. 19, terzultimo periodo, dell'atto introduttivo del presente giudizio — ove si menziona expressis verbis il «prezzo pagato nel 2006 da [OSCURATO:PERSONA] (13.500,00) per l'acquisto dell'immobile» — e non contraddetto aliunde, in merito alla corresponsione, da parte dell'acquirente, di una somma di denaro della quale egli, contando esclusivamente sui redditi leciti della sua famiglia, non avrebbe potuto disporre.

Nel sottolineare, infine, che [OSCURATO:PERSONA] ha, in conseguenza del trasferimento alla Brandimarte, perso la titolarità e la disponibilità di quei beni, che, per questa ragione, non sono stati confiscati, i ricorrenti dimenticano che, in ipotesi consimili, il provvedimento ablatorio colpis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 giugno 2020 la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sugli atti di opposizione proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso le ordinanze di confisca c.d. allargata, emesse in sede esecutiva, ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento a beni ritenuti nella disponibilità diretta ed indiretta di [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza irrevocabile per reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi nel 2006, ha, tra l'altro, confermato la confisca di alcuni immobili e di una polizza assicurativa. 2. Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] — il secondo sia in proprio che quale tutore del fratello — propongono, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su sei motivi, corrispondenti ad altrettante violazioni di legge, con il primo dei quali lamentano che sia stata disattesa la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], al tempo ristretto nel carcere di Sulmona, di essere sentito personalmente. Con il secondo motivo, eccepiscono che la confisca sia stata disposta in spregio al principio di irretroattività della legge penale, evidenziando che la norma in forza della quale è stata disposta la confisca, l'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è stata introdotta nel 2017, cioè in epoca successiva all'acquisto, da parte loro, dei beni de quibus agitur, e che la possibilità di disporre, in tali casi, la confisca per equivalente è stata, a sua volta, prevista solo a partire dal 2008, sicché, avuto riguardo alla natura sanzionatoria dell'istituto, non sarebbe stato possibile adottare il contestato provvedimento ablatorio. Con il terzo motivo, deducono che la confisca è stata disposta in sede esecutiva e sulla base di accertamenti patrimoniali eseguiti dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna relativa ai cc.dd. «reati-spia»: tanto, in contrasto con l'orientamento ermeneutico di recente formatosi presso la giurisprudenza di legittimità ed espresso, in particolare da Sez. 1, n. 22820 del 12/04/2019, Panfili, Rv. 276192. Con il quarto motivo, rilevano che la confisca è stata disposta in relazione a beni — le unità immobiliari indicate, in ricorso, con i numeri 1) e 2) — acquistati tra il 2008 ed il 2009, lasso temporale di gran lunga posteriore rispetto alla commissione dei reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, onde non appare rispettato il criterio della «ragionevolezza temporale» tra l'attività illecita e l'accrescimento patrimoniale.Obiettano, inoltre, che il bene comprato, con contratto a favore di terzo, da [OSCURATO:PERSONA], zia di [OSCURATO:PERSONA], è stato acquisito con risorse di origine lecita, come già documentato in atti. Con il quinto motivo, contestano le conclusioni raggiunte dalla Corte reggina in ordine alla riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] dei beni, già intestati al fratello Carmelo, che costui ha donato a Giuseppe con atto del 20 dicembre 2016, nonché alla «ragionevolezza temporale» tra la consumazione, nel 2006, dei cc.dd. «reati-spia» e l'acquisto, avvenuto l'anno precedente. Con il sesto ed ultimo motivo, i ricorrenti estendono le già formulate censure alla polizza assicurativa — emessa, peraltro, nel lontano 2003 — di cui è stata disposta la confisca. Rilevano, in proposito, che una parte del suo valore, pari ad euro 13.500, è stata confiscata per equivalente in relazione a bene immobile che, però, [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto per donazione dalla nonna e che egli ha donato, già nel 2011, alla cugina [OSCURATO:PERSONA], e che quella residua attiene ai premi pagati, tra il 2005 ed il 2009 e nella misura complessiva di euro 12.000, la cui esiguità osta all'accertamento di una «obiettiva sperequazione» con i redditi leciti del titolare il quale ha, a tal fine, destinato una parte dei propri risparmi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. I ricorrenti hanno depositato, il 4 febbraio e, poi, il 17 maggio 2021, due memorie di replica, con le quali hanno insistito nei motivi di impugnazione e replicato alle conclusioni del Procuratore generale, interloquendo, con quella più recente, sull'incidenza — espressamente indicata dal Collegio all'atto di differire la decisione, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite, dal 16 febbraio al 4 giugno 2021 — della soluzione adottata dal massimo consesso nomofilattico su questione connessa a quelle poste nell'ambito del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati e, pertanto, passibili di rigetto. 2. Muovendo dall'esame del primo motivo, va rilevato come, ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., nel procedimento di esecuzione «L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione». Nel caso di specie, risulta dalla documentazione allegata al ricorso che [OSCURATO:PERSONA], al tempo ristretto nella Casa di reclusione di Sulmona, chiese di presenziare all'udienza camerale del 17 giugno 2020 e di essere, a tal fine, tradotto a [OSCURATO:PERSONA], ma non anche di essere sentito. Deve, pertanto, escludersi che si sia verificata la dedotta nullità ex art. 127, comma 5, cod. proc. pen., e che Perri abbia patito la compressione delle proprie prerogative di difesa, pertinente palesandosi, piuttosto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel procedimento camerale dinanzi al giudice dell'esecuzione l'interessato, se detenuto fuori dalla circoscrizione dal giudice che procede, è sentito, se ne fa richiesta, dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità di una nullità, per non essere stato il condannato tradotto dinanzi al giudice dell'esecuzione e per non essere stato sentito, non avendone fatto richiesta) (Sez. 1, n. 27689 del 27/05/2013, Galeone; Rv. 256639). 3. Il secondo motivo di ricorso, ulteriormente sviluppato con la memoria del 4 febbraio 2021, verte sull'applicabilità alla confisca disposta ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, della previsione dell'art. 200 cod. pen., estesa, per questa parte, alle misure di sicurezza patrimoniali in virtù dell'espressa indicazione contenuta nell'art. 236 cod. pen.. La giurisprudenza di legittimità — partendo dal postulato che il principio di irretroattività della legge penale, sancito dagli artt. 2 cod. pen. e 25, secondo comma, Cost., sia operante nei riguardi delle norme incriminatrici e non anche rispetto alle misure di sicurezza — ha, invero, costantemente interpretato l'art.200 cod. pen. nel senso che le misure di sicurezza possano essere disposte anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non erano legislativamente previste ovvero erano diversamente disciplinate quanto a tipo, qualità e durata (così, tra le altre, Sez. 1, n. 7116 del 08/11/2007, dep. 2008, Liboni, Rv. 239302; Sez. 1, n. 9269 del 01/03/2006, Colombari, Rv. 233586). I ricorrenti dissentono, tuttavia, dalla riconduzione alla categoria delle misure di sicurezza della confisca c.d. «allargata», che reputano connotata, piuttosto, dalla portata concretamente afflittiva e sanzionatoria, incidente su diritti fondamentali quale quello di proprietà, e rilevano che la tangibile identità di ratio consente di estendere all'istituto in esame le valutazioni con le quali la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 97 e 301 del 2009 e, quindi, con quelle nn. 68 del 2017 e 63 del 2019, ha escluso dal perimetro applicativo del principio di irretroattività sancito dall'art. 200 cod. pen. le confische pronunziate ai sensi, rispettivamente, dell'art. 322-ter cod. pen. e dell'art. 187-sexies d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). 3.1. L'obiezione è priva di pregio. Gli interventi del giudice delle leggi menzionati dai ricorrenti hanno avuto ad oggetto fattispecie di confisca, anche per equivalente, afferenti a beni il cui valore corrisponda al profitto, al prodotto o al prezzo del reato, ciò che ne rende riconoscibile la funzione squisitamente sanzionatoria. Il fondamento di tali istituti risiede, infatti, nell'esigenza di evitare che il condannato si arricchisca grazie alla fruizione dei beni che costituiscono il profitto, il prodotto o il prezzo diretto della condotta criminosa o del loro valore equivalente; la natura «penale» della confisca discende, quindi, dalla funzione punitiva dell'istituto. La giurisprudenza di legittimità è, al contrario, ferma nell'assegnare alla confisca ex art. 240-bis c.p. — che può colpire chi, come [OSCURATO:PERSONA], sia stato condannato per il delitto ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — funzione specialpreventiva, cui fa pendant il riconoscimento della natura di misura di sicurezza patrimoniale, sia pure atipica, finalizzata a precludere l'accumulo di ricchezze di matrice delittuosa. Detta tipologia di confisca può, pertanto, attingere anche coloro i quali abbiano riportato condanna per reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma che la disciplina, che non è soggetta al principio di irretroattività della norma penale, ma alla disposizione di cui all'art. 200 cod. pen.; la prescelta interpretazione non integra, dunque, una violazione dell'art. 7 CEDU (così Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254698; Sez. 6, n. 25096 del 06/03/2009, Nobis, Rv. 244355). In questo senso, è stato, di recente, ribadito che il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi natura sanzionatoria e non anche in relazione alla confisca de qua agitur, compresa nel novero delle misure di sicurezza (Sez. 2, n. 56374 del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276299). La confisca allargata si contraddistingue, invero, per la necessaria presenza di un duplice presupposto oggettivo, costituito, rispettivamente, dalla consumazione dei reati specificamente previsti dalla norma di riferimento e dalla disponibilità, in capo al soggetto, di denaro, beni o altre utilità, che non trovino giustificazione in relazione al reddito di cui egli usufruisce. Scopo della misura, quindi, è quello di circoscrivere la pericolosità dell'individuo o, meglio, del rapporto che il soggetto vanti con i beni di dubbia origine, anziché di sanzionarne il comportamento illecito.In questa direzione milita il rilievo — da tempo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (secondo le indicazioni che si traggono, tra le altre, da Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491) — che, con la fattispecie di cui all'art. 240-bis cod. pen., il legislatore non ha inteso collegare la provenienza dei beni o delle utilità al singolo e specifico episodio criminoso con riferimento al quale è intervenuta la condanna, ed ha, invece, correlato la confisca alla pronuncia di condanna di un soggetto che «comunque» disponga di entità patrimoniali sproporzionate rispetto ai suoi redditi e delle quali non riesce a giustificare la provenienza. La funzione di questa misura di sicurezza atipica è, allora, preventiva e dissuasiva e non sanzionatoria, come preteso dai ricorrenti; tale conclusione trova riscontro, del resto, nella previsione di una presunzione relativa, che assicura all'interessato la possibilità di fornire elementi idonei a superare la presunzione, che non potrebbe ammettersi qualora si attribuisse al provvedimento ablatorio ratio punitiva. 4. Il terzo motivo di ricorso, arricchito dalle osservazioni svolte con la memoria del 17 maggio 2021, muove dalla considerazione, in fatto, che, divenuta irrevocabile la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in data 26 novembre 2014, le indagini patrimoniali dalle quali sono emersi gli elementi sulla scorta dei quali il giudice dell'esecuzione ha provveduto alla confisca sono state avviate solo a partire dal 2017, senza che nessuna prospettazione al riguardo fosse intervenuta nel giudizio di cognizione. I ricorrenti censurano tale modus procedendi sulla scia di un indirizzo recentemente affacciatosi presso la giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen. può essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo in relazione alle disponibilità del condannato già individuate nel giudizio di cognizione e sulla base di indagini patrimoniali svolte in quell'ambito (cfr. Sez. 1, n. 22820 del 12/04/2019, Panfili, Rv. 276192). Nella motivazione della decisione che ha inaugurato il citato orientamento è stato osservato che nelle ipotesi segnate dalla promozione, in sede esecutiva, di investigazioni che conducano alla individuazione di cespiti non attinti nel corso dell'accertamento giurisdizionale dei reati addebitati al soggetto coinvolto, «non si ci muove nella sfera delle funzioni del giudice dell'esecuzione compatibili con l'integrazione di una decisione che avrebbe potuto investire presupposti già tracciati secondo le prospettazioni preesistenti, ma [...] si avviano non previste indagini patrimoniali dando impulso a iniziative meramente esplorative che non hanno una reale continuità con la cognizione, agganciandosi invece senza alcuna preclusione di carattere temporale soltanto alla qualifica del soggetto dovuta alla condanna». La possibilità della confisca in tali ipotesi, continua la Corte di cassazione, «non solo contrasta con i principi generali che regolano le attribuzioni del giudice dell'esecuzione, ma anche aprirebbe la strada ad un'abnormità funzionale derivante dall'inosservanza dell'ordine normativamente assegnato allo sviluppo del rapporto processuale secondo le previsioni in materia di indagini rimesse al Pubblico ministero ai fini delle sue richieste al giudice senza possibilità di regressione alle fasi esaurite». Ne discende che «L'ammissione delle verifiche e dei poteri decisionali di sequestro e confisca in sede di esecuzione, dunque, va circoscritta a quelle disponibilità la cui individuazione, pur in mancanza di tutti i dati identificativi, risulti già in sede di cognizione, non potendosi spingere le indagini dopo il passaggio in giudicato ad accertamenti di carattere inedito del tutto estranei all'ambito della cognizione». 4.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ragionamento sotteso alla decisione testé richiamata non possa essere condiviso e che debba, quindi, escludersi, nella fattispecie in esame, la sussistenza del vizio prospettato. In via preliminare, occorre rilevare, sul piano normativo, che l'art. 240-bis, primo comma, cod. pen. prevede che la confisca sia «sempre» disposta nel caso di condanna o applicazione di pena su richiesta per taluno dei reati ivi elencati, e di ricorrenza degli ulteriori presupposti previsti dalla norma (titolarità o disponibilità dei beni in capo al condannato, sproporzione del loro valore rispetto al reddito dichiarato o alla sua attività economica, omessa giustificazione della provenienza lecita), tra i quali non rientra l'individuazione del bene da confiscare nell'ambito del procedimento di cognizione. La portata dell'utilizzo dell'avverbio «sempre» deve essere apprezzata in relazione al disposto dell'art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che, nel tradurre in legge il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221, e costantemente ribadito dalle pronunce successive (tra le quali Sez. 1, n. 16122 del 28/02/2018, Spaziante, Rv. 276183; Sez. 6, n. 5018 del 17/11/2011, dep. 2012, Chafìk, Rv. 251792; Sez. 1, n. 19516 del 01/04/2010, Barilari, Rv. 247205), ha stabilito che «competente ad emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'art. 240-bis del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, dopo l'irrevocabilità della sentenza è il giudice di cui all'articolo 666 commi 1, 2 e 3 del codice».Rileva, poi, osservare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con una recente decisione del massimo consesso nomofilattico, successiva all'arresto invocato dai ricorrenti, che «Il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima» (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561). In questo contesto, il principio di continuità tra il processo di cognizione e la fase esecutiva, evocato dall'orientamento che esclude, in casi del tipo di quello in esame, la possibilità di disporre la confisca c.d. «allargata», comporta che le determinazioni del giudice dell'esecuzione intervengano in via di sostituzione e completamento di quelle adottate all'atto dell'accertamento della penale responsabilità in ordine ai reati oggetto di addebito. La procedura disciplinata dall'art. 666 cod. proc. pen. può, dunque, essere attivata esclusivamente in vista dello svolgimento di attività che, in sede di cognizione, avrebbero potuto essere compiute ma non sono state effettuate. Le indicazioni di ordine sistematico — alle quali occorre avere riguardo, stante l'assenza di specifica previsione normativa — non si estendono, per contro, all'enucleazione di uno stato di avanzamento minimo dell'attività di cui si discute, carente il quale dovrebbe intendersi precluso l'intervento del giudice dell'esecuzione. D'altro canto, ove si assuma — come è, in effetti, incontestato — che, nel caso in esame, le indagini patrimoniali sui beni pervenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] in epoca (tra il 2005 ed il 2009) precedente alla sua condanna, in primo grado, per i cc.dd. «reati-spia», risalente al 2012, avrebbero potuto essere compiute in pendenza del procedimento di cognizione, è logico inferire che dette investigazioni, pur «previste», perché eseguibili a norma di legge, non siano state «eseguite», ciò che impone di dissentire dall'affermazione su cui si impernia l'indirizzo in commento, che stigmatizza, appunto, la promozione, in executivis, di «non previste indagini patrimoniali». Né, va opportunamente aggiunto, il loro carattere «esplorativo», cioè inteso alla individuazione dei beni che siano nella titolarità o nella disponibilità del soggetto interessato e, poscia, alla verifica della sussistenza dei residui presupposti per l'applicazione dell'istituto, risente del momento processuale in cui esse sono effettuate. L'avvio delle indagini e, poi, l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un determinato soggetto e per una delle ipotesi di reato comprese nell'elencazione di cui all'art. 240-bis cod. pen. costituiscono, d'altro canto, momenti di un accertamento suscettibile di esitare in una condanna, sicché la scelta dell'individuazione della fase in cui eseguire le investigazioni patrimoniali non pare potere incidere sulla loro ammissibilità. Le indagini patrimoniali, infatti, anche quando eseguite dopo la conclusione del procedimento di cognizione, non si «agganciano» alla persona del reo ma, piuttosto, al fatto accertato e da lui commesso, dandosi, per tale via, ai requisiti formali richiesti affinché possa trovare applicazione la fattispecie della confisca c.d. «allargata». Dal punto di vista sistematico, l'opzione che àncora al giudizio di cognizione l'individuazione dei beni e le relative indagini patrimoniali consente, anche in ottica garantistica, di assicurare la concentrazione dell'insieme degli accertamenti demandati alla giurisdizione e di evitare la perdurante (e potenzialmente infinita, non essendo prevista una deadline) esposizione del soggetto interessato alle conseguenze derivate dal coinvolgimento nella vicenda penale. Se questo è vero, non può, tuttavia, trascurarsi, per converso, che la diversa opzione — che conduce ad appuntare l'attenzione, in prima battuta, sulla fattispecie di reato e sulla responsabilità di chi ne sarebbe stato autore e, subordinatamente alla condanna e anche successivamente ad essa, sui profili di carattere patrimoniale — può rilevarsi funzionale, nella medesima prospettiva di complessiva efficienza dell'intervento giurisdizionale e di minor sacrificio dei valori, di rango costituzionale, coinvolti, ad evitare, da un canto, l'impiego di risorse in attività che, ove il processo non si concluda con sentenza di condanna, si rivelerebbero inutiliter datae, e, dall'altro, l'inevitabile dilatazione del tempo necessario all'accertamento della penale responsabilità di indagati ed imputati, esigenza ancor più pressante laddove costoro siano sottoposti a misure cautelari personali. Diversamente opinando, del resto, risulterebbe frustrata la funzione specialpreventiva della confisca c.d. «allargata», perché sarebbe preclusa la confisca di beni acquistati con risorse che, ragionevolmente, sono derivate dall'attività illecita per la quale il soggetto è stato condannato: proprio la natura di misura di sicurezza atipica dell'istituto, pertanto, giustifica l'allargamento temporale della fase di accertamento. Non va dimenticato, d'altro canto, che, qualora i beni acquistati in periodo sospetto e sicuramente confiscabili vengano trasferiti e\o trasformati in altri cespiti, la confisca si estende senz'altro ai beni ed ai valori acquisiti — quantunque al di fuori del periodo ragionevolmente connesso a quello di commissione dei cc.dd. «reati-spia» o, in ipotesi, successivamente alla conclusione del processo di cognizione — in sostituzione di quelli dismessi, il più delle volte all'esito di investigazioni patrimoniali la cui esecuzione non può, logicamente e giuridicamente, essere costretta in una cornice temporale che escluda la fase esecutiva. Non va, infine, trascurato che l'indirizzo evocato dai ricorrenti non indica se, all'interno del processo di cognizione, debba o meno ravvisarvi un momento finale per l'individuazione dei beni da sottoporre a confisca, ovvero per l'acquisizione delle informazioni il cui possesso consenta di ritenere soddisfatto il principio di continuità, né quale consistenza e livello di dettaglio minimi tali informazioni debbano avere. Dalle superiori considerazioni deriva, conclusivamente, il rigetto del motivo di ricorso con il quale si contesta la legittimità dell'effettuazione in sede esecutiva delle verifiche finalizzate all'individuazione delle condizioni per emettere il provvedimento ablatorio, cioè, in ultimo, il superamento dei limiti entro i quali deve essere identificato l'oggetto della confisca. 5. Il quarto motivo, con il quale i ricorrenti contestano la legittimità delle argomentazioni addotte dalla Corte di assise di appello per confermare la sussistenza del criterio della «ragionevolezza temporale» tra gli acquisti, da parte di [OSCURATO:PERSONA], degli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] indicati ai punti 1) e 2) del ricorso, avvenuti, rispettivamente, il 2 dicembre 2008 (ma, in questo caso, per un prezzo corrisposto, secondo quanto indicato nell'atto notarile, prima del 4 luglio 2006, cioè allorquando egli non aveva redditi ufficiali ed era impegnato in attività illecite assai remunerative) ed il 9 dicembre 2009, ed i reati per cui egli è stato condannato, commessi tra il 23 luglio ed il 30 settembre 2006 e rivendicano la legittimità delle risorse destinate all'acquisto del secondo immobile, in forza di contratto stipulato ex art. 1411 cod. civ. da [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato. La Corte reggina ha, in proposito, rilevato, alla pag. 16 del provvedimento impugnato, che «l'attività di narcotraffico notoriamente consente di percepire profitti illeciti elevatissimi» e che «risulta dalla sentenza di condanna del Perri che costui da [OSCURATO:PERSONA] svolgesse già nell'anno 2006 attività di fornitura di sostanza stupefacente a clienti di altre zone della regione e che sia stato identificato con certezza quale il soggetto che aveva organizzato la cessione ad acquirenti cosentini del notevole quantitativo di cocaina (756 grammi) rinvenuto e sequestrato sull'autovettura [OSCURATO:PERSONA] alla quale quella del Perri faceva nella circostanza da staffetta». Ha, perciò, stimato che «Non solo non si tratta, quindi, di un'attività foriera di modesti profitti», e che «la circostanza che nel 2006 il giovane svolgesse già un ruolo di primo piano nelle attività di narcotraffico su scala regionale induca ragionevolmente a ritenere che non potesse considerarsi un neofita alle prime armi, ma avesse già avuto modo di farsi conoscere ed "apprezzare" nell'ambiente per raggiungere una posizione di spicco». Ha aggiunto, a conferma di una personalità costantemente inserita in contesti malavitosi e non certo di uno sbandamento momentaneo di vita, che nell'anno 2011 [OSCURATO:PERSONA] risulta essersi reso pure responsabile del delitto di omicidio volontario. Subito dopo, ha ritenuto che «In relazione a tali circostanze deve ritenersi ampiamente rispettato, nell'adozione del provvedimento il criterio di "ragionevolezza temporale" suggerito costantemente dalla Consulta e dalla Suprema Corte per temperare la rigidità di applicazione eccessiva della norma. Se si pensa, infatti, che l'orientamento dei giudici di legittimità è quello di evitare di aggredire beni acquisiti in un periodo eccessivamente antecedente alla commissione dei reati (cfr. sez. 1, n. 364499 del 6/6/2018) o acquistati dopo la sentenza di condanna (cfr. sez. 2, n. 46291 del 6/11/2011), assolutamente equilibrata appare la scelta dell'ufficio di Procura Generale di richiedere il sequestro e la confisca di beni relativamente al periodo compreso tra il 2005 ed il 2009, dovendosi oltre tutto rammentare che la sentenza di condanna di primo grado a carico del Perri risulta emessa dal GUP distrettuale di Catanzaro solo il 4/5/2012». Al cospetto di un percorso argomentativo coerente e lineare, i ricorrenti, dopo avere tratteggiato, alle pagg. 9-10 del libello introduttivo del presente giudizio, le linee ermeneutiche di riferimento, si sono posti in una prospettiva di mera confutazione delle considerazioni svolte dal giudice dell'esecuzione ed hanno, in specie, dedotto l'eccessiva ampiezza — a loro modo di vedere non contraddetta dall'essere stato versato nel 2006 il prezzo di acquisto dell'immobile trasferito nel 2008 — del distacco temporale tra i reati accertati e gli accrescimenti patrimoniali, nonché l'obiettiva modestia della sperequazione obiettiva. Di tal fatta, hanno introdotto allegazioni che non appaiono in alcun modo idonee ad incrinare la tenuta razionale della motivazione sottesa ad una pronunzia che, anche per questa parte, fa diligentemente tesoro degli approdi dell'elaborazione giurisprudenziale, che applica senza incorrere in vizi di sorta. Parimenti priva di pregio è l'ulteriore doglianza sollevata nell'ambito del quarto motivo di ricorso, vertente sulla provenienza delle risorse impiegate per la corresponsione del prezzo dell'immobile acquistato nel dicembre del 2009. La Corte di assise di appello, premesso che, in quell' anno, la famiglia di [OSCURATO:PERSONA] ha registrato entrate assai esigue, ha ritenuto l'infondatezza delle tesi difensiva secondo cui il prezzo di acquisto, pari ad euro 250.000, è stato pagato dalla contraente [OSCURATO:PERSONA], sorella della madre di [OSCURATO:PERSONA], individuato quale beneficiario dell'atto. Ha, quindi, sancito l'irrilevanza, in sede penale, dell'esito, favorevole alla Gioffrè, dell'accertamento eseguito nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate, per poi escludere, sulla base dell'analisi dei dati disponibili, che la Gioffrè abbia donato al nipote un bene acquistato grazie a proprie disponibilità finanziarie, e rimarcare la necessità di adottare criteri prudenziali nel vaglio di un'operazione, in apparenza lecita e legittima, che è, nondimeno, intervenuta in un contesto tale da destare notevoli sospetti. Ha ritenuto, in proposito, che «la tesi di un acquisto effettuato da parte della zia [OSCURATO:PERSONA] si riveli del tutto inverosimile applicando i normali canoni della logica e del buon senso» e che «tale conclusione non trovi smentita in alcun modo in elementi documentali di segno contrario forniti dalla parte». Questi i rilievi svolti, in proposito, dal giudice dell'esecuzione, che appare utile trascrivere integralmente: «... appare impossibile ipotizzare che una donna, all'epoca dei fatti quarantacinquenne, per quanto nubile, residente con la madre ed insegnante di ruolo potesse accumulare una somma pari ad un quarto di milione di euro (oltre 15.500 per spese notarili) in un arco temporale al più di due decenni, se si tiene conto della ben nota modestia degli emolumenti degli insegnanti nel nostro Paese. Per superare i principi della logica (e...della matematica) la difesa avrebbe dovuto dimostrare eventualmente che la donna disponesse di risorse risalenti nel tempo ed il fondamento di tali cospicue disponibilità che andavano ben oltre quelle di un normale dipendente pubblico (per esempi: la vendita di un immobile di cui si era titolari, un cospicuo lascito ereditario, notevoli entrate derivanti da attività d'impresa, ecc.). In assenza di questo supporto documentale ciò che emerge è quanto segue. L'atto di compravendita attesta che il prezzo come sopra convenuto è stato corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento: - quanto ad euro 165.000 (centosessantacinquemila) anteriormente al 4 luglio 2006; - quanto ad euro 12.000,00 (dodicimila) in denaro contante in data odierna; - quanto ad euro 67.500,00 (sessantacinquemilacinquecento) mediante assegno postale n.ro 7126712441-04 tratto in data odierna su su [OSCURATO:PERSONA], Filiale di [OSCURATO:PERSONA], intestato alla venditrice, con il vincolo della intrasferibilità;- quanto ad euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento) mediante assegno postale n.ro 7126712442-05 tratto in data odierna su su [OSCURATO:PERSONA], Filiale di [OSCURATO:PERSONA], intestato alla venditrice, con il vincolo della intrasferibilità. Dunque, nel precisare quali siano stati i mezzi di pagamento, con riferimento alla parte più cospicua della somma (ben 165.000,00 euro), non si indica in realtà alcun mezzo di pagamento ma ci si limita ad affermare che il prezzo sarebbe stato pagato (non si sa come, si ripete) antecedentemente al 4 luglio 2006. In perfetta assonanza con l'acquisto dell'altro immobile avvenuto nel 2008 ci si premura di precisare che l'esborso sarebbe avvenuto in epoca precedente al 4 luglio 2006: è evidente l'intento di far passare l'affermazione che gli esborsi siano stati effettuati in epoca precedente alla consumazione dei reati in materia di narcotraffico. Quanto alle somme apparentemente ascrivibili alla zia si segnala come il libretto postale venga aperto in data 5/5/2007 con il versamento di ben 64.000,00 euro di cui si disconosce la provenienza mentre nulla si sa dei movimenti precedenti a tale data e men che meno di quali fossero le disponibilità economiche di [OSCURATO:PERSONA] in epoca antecedente al 4 luglio 2006 quando sarebbero stati versati 165.000,00 euro. Ciò che si nota è che sul conto periodicamente affluiscano in breve arco temporale somme consistenti certamente non attribuibili ad emolumenti stipendiali e di cui non si conosce l'origine (5.000,00 euro il 27/11/2007, 5.000,00 il 4/12/2007, 10.000,00 il 18/4/2008, 9.000,00 il 19/8/2008, 2.000,00 il 2/9/2008, 11.000,00 il 5/5/2009). L'assenza di qualsivoglia elemento che dia credibilità alla effettiva riconducibilità della somma sborsata per l'acquisto a [OSCURATO:PERSONA], a fronte della serie di discrasie che convergono ad indicare che l'effettivo acquirente fosse [OSCURATO:PERSONA], inducono a concludere pacificamente che si sia trattato di una tipica operazione di copertura, non potendo giustificare il predetto (non percettore di alcun reddito lecito dal 2006 al 2009) la disponibilità di una tale somma di denaro». A fronte di siffatto apparato argomentativo, i ricorrenti ripropongono obiezioni già sottoposte, con l'atto di opposizione, al giudice dell'esecuzione — che le ha disattese senza incorrere in contraddizione o manifesta illogicità — che attengono, in particolare, all'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla pattuizione contrattuale siglata in suo favore ed all'illegittima inversione dell'onere della prova in merito alla riconducibilità allo stesso [OSCURATO:PERSONA] delle risorse impiegate per l'acquisto. Così facendo, rinunziano a confrontarsi con le acute e stringenti osservazioni che la Corte calabrese dedica, rispettivamente, alla significatività dell'individuazione in [OSCURATO:PERSONA] del beneficiario dell'atto traslativo, all'assenza di capacità economica di [OSCURATO:PERSONA] ed alla povertà di informazioni in ordine alla provenienza delle somme indicate in contratto che, avuto riguardo anche alle date ed agli importi ivi riportati, accreditano, in termini di certezza processuale, la ricostruzione che vede [OSCURATO:PERSONA] avvalersi della compiacente collaborazione della congiunta, tanto più utile a cagione dell'estraneità della donna al suo nucleo familiare, per occultare la reale derivazione dei capitali investiti in un'operazione immobiliare da lui direttamente ideata e gestita. 6. Con il quinto motivo, i ricorrenti contestano le conclusioni raggiunte dalla Corte reggina in ordine all'appartenenza a [OSCURATO:PERSONA] dei beni, acquistati dal fratello Carmelo intorno alla metà del 2005, che costui ha donato a Giuseppe con atto del 20 dicembre 2016, nonché alla «ragionevolezza temporale» tra la consumazione, nel 2006, dei cc.dd. «reati-spia» e l'acquisto, avvenuto l'anno precedente. La Corte di assise di appello ha ritenuto che il decorso di meno di poco più di un anno tra tali accrescimenti e la commissione dei cc.dd. «reati-spia» tranquillizzi circa il rispetto del criterio della «ragionevolezza temporale». Per quanto concerne la riconducibilità dei detti acquisti a [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato — sulla premessa che, in quell'anno, l'interno nucleo familiare ha prodotto rediti leciti del tutto insufficienti a garantire persino il mero mantenimento — che gli odierni ricorrenti non hanno in alcun modo dimostrato di avere tratto da fonte lecita le risorse impiegate per comprare quegli immobili né offerto, comunque, elementi idonei a superare la presunzione di legge. I ricorrenti replicano ascrivendo al giudice dell'esecuzione lo stravolgimento dei criteri di ripartizione dell'onere della prova, così evocando un principio che, rettamente inteso, non giova alla loro causa. Posto che, al tempo degli acquisti, Carmelo e [OSCURATO:PERSONA] facevano parte del medesimo nucleo familiare e che i redditi complessivi dei relativi componenti non giustificano l'accrescimento, è posto, invero, a carico dei ricorrenti l'onere di allegare, quantomeno, circostanze idonee a vincere la presunzione di investimento dei proventi realizzati da Vincenzo mediante il compimento di attività delittuosa, compito a cui — secondo il ragionamento articolato, in termini, ancora una volta, esenti da fratture razionali o profili di contraddittorietà, dal giudice dell'esecuzione — Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] sono venuti meno, attesa la totale inattendibilità delle giustificazioni fornite. Meramente confutativa appare, sotto altro versante, la contestazione riferita alla qualificazione in chiave di «ragionevolezza temporale» di uno iato cronologico che non può certo definirsi eccessivo né, tantomeno, abnorme, tanto più in ragione della valenza emblematica dei reati per i quali egli è stato condannato. Tanto, nel rispetto del consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico stando al quale «In tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 agosto 1992, n. 356, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione» (così, tra le tante, Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468). Non meno infondata si palesa l'ultima censura, che si appunta sulla fuoriuscita di [OSCURATO:PERSONA], a partire dal 2011, dal nucleo familiare del quale hanno continuato a far parte i fratelli Vincenzo e Giuseppe, al quale quei beni sono stati donati nel 2016, epoca largamente posteriore alla commissione dei cc.dd. «reati-spia». Sul punto, va sottolineato, quanto al primo aspetto, che i beni, solo formalmente intestati a [OSCURATO:PERSONA], sono invece rientrati, sin dal 2005, nella disponibilità di Vincenzo, onde ininfluente è il successivo distacco di Carmelo dalla famiglia, e, dall'altro, che la donazione, da parte dell'intestatario fittizio dei beni, in favore di altro familiare convivente con Vincenzo è stata logicamente intesa come atto parimenti simulato, non idoneo a determinare l'effettivo mutamento della titolarità degli immobili, con conseguente venir meno di ogni questione in tema di «ragionevolezza temporale». 7. Con il sesto motivo, i ricorrenti sottopongono a revisione critica la motivazione sottesa al rigetto della spiegata opposizione in relazione alla confisca, limitatamente all'importo di euro 25.500, delle somme versate in seguito alla stipula, nell'ottobre 2003, di una polizza assicurativa emessa dalla [OSCURATO:PERSONA]. In dettaglio, il giudice dell'esecuzione ha disposto la confisca, nella misura di 12.000 euro, dei premi versati da [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 2005-2009, cui è stata circoscritta la «ragionevolezza temporale», nonché, per equivalente, della somma di 13.500, corrispondente al valore dell'immobile acquisito da Perri grazie a risorse di matrice illecita e da lui donato ad [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di un percorso motivazionale more solito ineccepibile, i ricorrenti avanzato obiezioni non pertinenti, quale quella che si appunta sull'epoca, remota, di accensione della polizza, che nulla ha a che vedere con l'oggetto della confisca, circoscritto ai premi versati nel periodo messo a fuoco, in ossequio ad un criterio nitidamente esposto, dal giudice dell'esecuzione. Deducono, inoltre, l'assenza di sperequazione con riferimento alle somme investite nella polizza, così dissentendo dall'opposta valutazione, cui la Corte di assise di appello è pervenuto attraverso un percorso argomentativo scevro da pecche logiche o giuridiche. Asseriscono, ulteriormente, che [OSCURATO:PERSONA], indicato quale intestatario fittizio del 50% delle unità immobiliari di [OSCURATO:PERSONA], nn. 25 e 29, acquistato il 2 maggio 2006 e donato alla cugina [OSCURATO:PERSONA] nel 2011, lo ha ricevuto in donazione dalla nonna, affermazione che appare smentita da quanto esposto nell'ordinanza impugnata (cfr. pagg. 6-7) ed attestato dagli stessi ricorrenti alla pag. 19, terzultimo periodo, dell'atto introduttivo del presente giudizio — ove si menziona expressis verbis il «prezzo pagato nel 2006 da [OSCURATO:PERSONA] (13.500,00) per l'acquisto dell'immobile» — e non contraddetto aliunde, in merito alla corresponsione, da parte dell'acquirente, di una somma di denaro della quale egli, contando esclusivamente sui redditi leciti della sua famiglia, non avrebbe potuto disporre. Nel sottolineare, infine, che [OSCURATO:PERSONA] ha, in conseguenza del trasferimento alla Brandimarte, perso la titolarità e la disponibilità di quei beni, che, per questa ragione, non sono stati confiscati, i ricorrenti dimenticano che, in ipotesi consimili, il provvedimento ablatorio colpis
Decreto Cassazione n. 43483/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris