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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 gennaio 1992

Cassazione n. 25340/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ENDIO, cheha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma – infunzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso l’istanza presentata daXXXXXXXXXXXXXXXX, volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazionedei reati giudicati mediante quattro sentenze [gruppo a): sentenza del09/01/1992 della Corte di appello di Catania, passata in giudicato il 03/05/1992,relativa al reato di furto aggravato commesso il 08/03/1990; sentenza del23/11/1991 della Pretura di Messina – Sezione distaccata di Taormina, passatain giudicato il 08/01/1992, relativa al reato di furto posto in essere il09/03/1989; gruppo b): sentenza del 02/04/2021 della Corte di appello di Roma,passata in giudicato il 04/06/2024, per il reato di ricettazione commesso il19/03/2007 ad Ardea; sentenza del 10/12/2020 della Corte di appello di Roma,divenuta irrevocabile il 09/06/2022, per i reati di rapina e riciclaggio commessinel febbraio 2010 nel Lazio].2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX, con atto a firmadell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale siduole della violazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., permanifesta illogicità della motivazione, in ragione della ritenuta carenza delpresupposto dell’identità del disegno criminoso, rispetto ai blocchi a) e b).

Ilgiudice dell ’esecuzione ha ritenuto che nemmeno la condizione ditossicodipendente del condannato potesse svolgere una funzione unificatrice fra ivari reati.

In realtà, vengono in rilievo reati contro il patrimonio, commessi dalricorrente nell’intento di sfamare la famiglia; il conclamarsi dello stato ditossicodipendente, poi, ha consolidato l’intenzione preventiva unitaria.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è da dichiarare inammissibile.2.

Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato,che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazionedi più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella lorospecificità e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, diregola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del datoprogettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).

Il giudice dell'esecuzione, nelvalutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad unprogramma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendoinvece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, ditutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione,dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado lacontiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecieincriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventivaprogrammazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiutisuccessivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6,n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793).

La ricaduta nel reato e l'abitualitàa delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unitàdi ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che connota il reatocontinuato (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 2, n.40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).2.1 Inoltre, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc.pen. adopera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimentodella continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto dellamedesima, preventiva risoluzione criminosa, valutando se l'imputato, inconcomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddettostato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce dispecifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalitàdella condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia deireati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempoe di luogo, la consumazione di più reati in relazione allo stato ditossicodipendenza.2.2.

Nella concreta fattispecie il ricorrente, nel censurare la motivazionedell'ordinanza impugnata, elude il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati: lanecessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati - quindiprecedente al primo dei reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo -almeno nella loro linea essenziale.

La necessità di tale preventivaprogrammazione sussiste anche in presenza del la condiz ione ditossicodipendenza del soggetto: il giudice dell'esecuzione deve tenere conto ditale condizione per verificare la plausibilità di una preventiva programmazioneunitaria, mentre non può - in quanto la norma dell'art. 671 cod. proc. pen., cosìcome modificata, non glielo permette - sostituire alla preventiva e unitariaprogrammazione dei reati lo "stile di vita" del soggetto tossicodipendente, intesonel caso di specie, come “incapacità di rispettare le più basilari regole diconvivenza” (cfr. ordinanza, penultimo capoverso, pag. 3).

In sostanza, lamodifica dell'art. 671 cod. proc. pen. non ha affatto introdotto un "nuovo"concetto di continuazione per i tossicodipendenti: anche per tale categoria diautori di delitti resta la necessità, imposta dall'art. 81, secondo comma, cod.pen., che i reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel sensosopra indicato.2.3.

Il Tribunale, dunque, ha ragionevolmente argomentatosull’impossibilità di ritenere i reati uniti da un medesimo disegno criminoso: lecondotte, invero, non risultano accomunate da un comune contesto temporale,elemento questo che sottolinea il carattere distinto dei contegni posti in essere.Inoltre, l’ordinanza evidenzia altri elementi reputati dimostrativi della mancatapreventiva progettazione delle fattispecie delittuose, quali la partecipazione aifatti di soggetti di volta in volta e la non sovrapponibilità delle modalitàesecutive.2.4.

Quanto alla domanda presentata in via subordinata, avente adoggetto l’unificazione per gruppi di reati, trattasi di una questione che vienededotta dalla difesa in maniera estremamente confusa e generica, laddove vienechiesta l’unificazione parziale (che la difesa definisce “a blocchi”).

Tale vaghezzadi argomentazione e deduzione porta alla inammissibilità della censura.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare ineuro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi elementiper ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa diinammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n.186 del 2000).

Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere dispostal’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003,n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENDIO, cheha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma – infunzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso l’istanza presentata daXXXXXXXXXXXXXXXX, volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazionedei reati giudicati mediante quattro sentenze [gruppo a): sentenza del09/01/1992 della Corte di appello di Catania, passata in giudicato il 03/05/1992,relativa al reato di furto aggravato commesso il 08/03/1990; sentenza del23/11/1991 della Pretura di Messina – Sezione distaccata di Taormina, passatain giudicato il 08/01/1992, relativa al reato di furto posto in essere il09/03/1989; gruppo b): sentenza del 02/04/2021 della Corte di appello di Roma,passata in giudicato il 04/06/2024, per il reato di ricettazione commesso il19/03/2007 ad Ardea; sentenza del 10/12/2020 della Corte di appello di Roma,divenuta irrevocabile il 09/06/2022, per i reati di rapina e riciclaggio commessinel febbraio 2010 nel Lazio].2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX, con atto a firmadell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale siduole della violazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., permanifesta illogicità della motivazione, in ragione della ritenuta carenza delpresupposto dell’identità del disegno criminoso, rispetto ai blocchi a) e b). Ilgiudice dell ’esecuzione ha ritenuto che nemmeno la condizione ditossicodipendente del condannato potesse svolgere una funzione unificatrice fra ivari reati. In realtà, vengono in rilievo reati contro il patrimonio, commessi dalricorrente nell’intento di sfamare la famiglia; il conclamarsi dello stato ditossicodipendente, poi, ha consolidato l’intenzione preventiva unitaria.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato,che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazionedi più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella lorospecificità e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, diregola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del datoprogettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nelvalutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad unprogramma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendoinvece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, ditutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione,dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado lacontiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecieincriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventivaprogrammazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiutisuccessivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6,n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualitàa delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unitàdi ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che connota il reatocontinuato (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 2, n.40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).2.1 Inoltre, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc.pen. adopera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimentodella continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto dellamedesima, preventiva risoluzione criminosa, valutando se l'imputato, inconcomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddettostato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce dispecifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalitàdella condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia deireati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempoe di luogo, la consumazione di più reati in relazione allo stato ditossicodipendenza.2.2. Nella concreta fattispecie il ricorrente, nel censurare la motivazionedell'ordinanza impugnata, elude il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati: lanecessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati - quindiprecedente al primo dei reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo -almeno nella loro linea essenziale. La necessità di tale preventivaprogrammazione sussiste anche in presenza del la condiz ione ditossicodipendenza del soggetto: il giudice dell'esecuzione deve tenere conto ditale condizione per verificare la plausibilità di una preventiva programmazioneunitaria, mentre non può - in quanto la norma dell'art. 671 cod. proc. pen., cosìcome modificata, non glielo permette - sostituire alla preventiva e unitariaprogrammazione dei reati lo "stile di vita" del soggetto tossicodipendente, intesonel caso di specie, come “incapacità di rispettare le più basilari regole diconvivenza” (cfr. ordinanza, penultimo capoverso, pag. 3). In sostanza, lamodifica dell'art. 671 cod. proc. pen. non ha affatto introdotto un "nuovo"concetto di continuazione per i tossicodipendenti: anche per tale categoria diautori di delitti resta la necessità, imposta dall'art. 81, secondo comma, cod.pen., che i reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel sensosopra indicato.2.3. Il Tribunale, dunque, ha ragionevolmente argomentatosull’impossibilità di ritenere i reati uniti da un medesimo disegno criminoso: lecondotte, invero, non risultano accomunate da un comune contesto temporale,elemento questo che sottolinea il carattere distinto dei contegni posti in essere.Inoltre, l’ordinanza evidenzia altri elementi reputati dimostrativi della mancatapreventiva progettazione delle fattispecie delittuose, quali la partecipazione aifatti di soggetti di volta in volta e la non sovrapponibilità delle modalitàesecutive.2.4. Quanto alla domanda presentata in via subordinata, avente adoggetto l’unificazione per gruppi di reati, trattasi di una questione che vienededotta dalla difesa in maniera estremamente confusa e generica, laddove vienechiesta l’unificazione parziale (che la difesa definisce “a blocchi”). Tale vaghezzadi argomentazione e deduzione porta alla inammissibilità della censura.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare ineuro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi elementiper ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa diinammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n.186 del 2000). Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere dispostal’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003,n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.