Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:182
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico)
10 giugno 2004
[OSCURATO:PERSONA]330/03
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Dipendenti — Rifiuto di promozione — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto:
Ricorso diretto all’annullamento della decisione del Consiglio di non promuovere la ricorrente al grado C 1 per l’esercizio
2002 nonché il risarcimento dei danni.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Dipendenti — Promozione — Reclamo di un candidato non promosso — Decisione di rigetto — Obbligo di motivazione — Portata
(Statuto del personale, art. 45)
2.
Dipendenti — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Discrezionalità dell’amministrazione — Sindacato giurisdizionale
— Limiti
(Statuto del personale, art. 45)
3.
Dipendenti — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Criteri — Meriti personali dei candidati — Presa in considerazione
di tutti i dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi rientranti nella stessa categoria e aventi lo stesso grado
(Statuto del personale, artt. 5, 7 e 45)
4.
Dipendenti — Promozione — Criteri — Meriti — Presa in considerazione dell’anzianità di servizio e dell’età — Carattere sussidiario
(Statuto del personale, art. 45, n. 1)
5.
Dipendenti — Ricorso — Previo reclamo amministrativo — Identità di petitum e di causa petendi — Motivi e argomenti che non
figurano nel reclamo, ma vi si ricollegano strettamente — Ricevibilità
(Statuto del personale, art. 90)
6.
Dipendenti — Ricorso — Domanda di risarcimento connessa a una domanda di annullamento — Rigetto della domanda di annullamento
che comporta il rigetto della domanda di risarcimento
(Statuto del personale, art. 91)
1. Anche se l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati
non promossi, essa, per contro, è tenuta a motivare la decisione con cui respinge il reclamo di un dipendente non promosso
e si suppone che la motivazione di tale decisione coincida con quella della decisione oggetto del reclamo. Dato che le promozioni,
ai sensi dell’art. 45 dello Statuto, avvengono «a scelta», è sufficiente che la motivazione del rigetto del reclamo riguardi
la sussistenza dei requisiti legali ai quali lo Statuto subordina la regolarità della promozione.
(v. punti 35 e 36)
Riferimento: Corte 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/Commissione (Racc. pag. I‑225, punto 13); Corte 9 dicembre 1993,
causa C‑115/92 P, Parlamento/Volger (Racc. pag. I‑6549, punti 22 e 23); Tribunale 29 maggio 1997, causa T‑6/96, Contargyris/Parlamento
(Racc. PI pagg. I‑A‑119 e II‑357, punto 147); Tribunale 18 dicembre 1997, causa T‑142/95, Delvaux/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑477
e II‑1247, punto 84); Tribunale 21 settembre 1999, causa T‑157/98, Oliveira/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑163 e II‑851, punto
50)
2. Ai fini dello scrutinio per merito comparativo da prendere in considerazione nell’ambito di una decisione di promozione prevista
dall’art. 45 dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina dispone di un’ampia discrezionalità, dato che le promozioni
avvengono, ai sensi del detto articolo, «a scelta». In tale settore, il controllo del giudice comunitario deve limitarsi ad
accertare se, tenuto conto delle vie e dei mezzi che possono aver determinato la valutazione dell’amministrazione, questa
si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato. Il Tribunale
non può quindi sostituire la propria valutazione delle capacità e dei meriti dei candidati a quella dell’autorità che ha il
potere di nomina.
(v. punto 45)
Riferimento: Corte 21 aprile 1983, causa 282/81, Ragusa/Commissione (Racc. pag. 1245, punti 9 e 13); Tribunale 27 aprile 1999,
causa T‑283/97, Thinus/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑69 e II‑353, punto 42)
3. L’obbligo per l’autorità che ha il potere di nomina di procedere a uno scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promuovibili,
previsto dall’art. 45 dello Statuto, costituisce l’espressione sia del principio di parità di trattamento dei dipendenti sia
delle loro aspettative di carriera. La valutazione dei loro meriti costituisce, al riguardo, il criterio determinante. Risulta
dalla lettera e dallo spirito degli artt. 5 e 7 dello Statuto, nonché dal principio della parità di trattamento dei dipendenti
e della loro vocazione alla carriera che, allorché l’autorità che ha il potere di nomina procede all’esame comparativo dei
meriti dei dipendenti promuovibili, essa deve prendere in considerazione tutti i dipendenti aventi i requisiti per essere
promossi appartenenti alla stessa categoria e che abbiano lo stesso grado, poiché tale fattore implica che essi sono reputati
avere impieghi e responsabilità equivalenti. Pertanto, la nomina nell’ambito di un procedimento di promozione prende in considerazione,
ai fini dello scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promuovibili, «lo scarto esistente tra il livello delle valutazioni
analitiche di un dato dipendente e il livello medio delle valutazioni analitiche dei dipendenti dello stesso grado nello stesso
servizio nonché di tutti i dipendenti del suo grado, indipendentemente dal servizio», ed è conforme ai principi testé ricordati.
(v. punti 46‑48)
Riferimento: Tribunale 12 febbraio 1992, causa T‑52/90, Volger/Parlamento (Racc. pag. II‑121, punto 24); Tribunale 5 marzo
1998, causa T‑221/96, Manzo‑Tafaro/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑115 e II‑307, punto 17)
4. Ai sensi dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, «la promozione (…) è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano
maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti
per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi cui sono stati oggetto». Tuttavia, a proposito dei criteri di selezione
per le promozioni, l’autorità che ha il potere di nomina può anche, in subordine, prendere in considerazione altri elementi,
segnatamente l’età dei dipendenti promuovibili e la loro anzianità nel grado o nel servizio. Ne consegue che la presa in considerazione
della cronistoria della carriera dei dipendenti promuovibili s’inscrive nell’ambito dell’esame comparativo dei loro rispettivi
meriti.
(v. punti 49 e 50)
Riferimento: Corte 24 marzo 1983, causa 298/81, Colussi/Parlamento (Racc. pag. 1131); Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87,
Vainker/Parlamento (Racc. pag. 23); Manzo-Tafaro/Commissione, cit., punto 17
5. Nei ricorsi del personale, le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate
nel reclamo e contenere soltanto censure che si basino su una causa identica a quella delle censure esposte nel reclamo, anche
se tali censure possono essere sviluppate dinanzi al Tribunale mediante la deduzione di motivi e argomenti che, pur non figurando
necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente. Infatti, il procedimento precontenzioso di cui all’art. 90
dello Statuto ha lo scopo di consentire una composizione amichevole delle controversie sorte tra i dipendenti e l’amministrazione.
Perché tale procedimento possa raggiungere il suo obiettivo, è necessario che l’autorità che ha il potere di nomina sia in
grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le censure che gli interessati formulano nei confronti della decisione
impugnata.
(v. punti 56 e 57)
Riferimento: Corte 1° luglio 1976, causa 58/75, Sergy/Commissione (Racc. pag. 1139); Corte 17 febbraio 1977, causa 48/76,
Reinarz/Commissione e Consiglio (Racc. pag. 291); Corte 20 maggio 1987, causa 242/85, Geist/Commissione (Racc. pag. 2181,
punto 9); Corte 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione (Racc. pag. 99, punto 10); Corte 14 marzo 1989, causa
133/88, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (Racc. pag. 689, punto 9); Tribunale 29 marzo 1990, causa T‑57/89, Alexandrakis/Commissione
(Racc. pag. II‑143, punti 8‑10)
6. Nei ricorsi del personale, le domande di risarcimento di un danno devono essere respinte quando sono strettamente connesse
alle domande di annullamento a loro volta dichiarate irricevibili o respinte perché infondate.
(v. punto 69)
Riferimento: Tribunale 6 luglio 1992, causa T‑1/91, Della Pietra/Commissione (Racc. pag. II‑2145, punto 34); Tribunale 15
maggio 1997, causa T‑273/94, N/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A 97 e II‑289, punto 159)