CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23593/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/09/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino che aveva condannato i ricorrenti per il reato di truffa. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel loro stesso interesse e con distinti atti. I ricorsi sono inammissibili perché proposti personalmente dagli imputati, soggetti non più legittimati dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, intervenuta prima della presentazione dei ricorsi. Non rileva ai fini della presente statuizione che la firma dei ricorrenti fosse stata autenticata dal difensore (in questo senso, da ultimo, Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del, 01.03.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] eltrani (m* [OSCURATO:PERSONA] IL 30 MAG. 2023 IL FuNzIONARIO GIUDIZIARIO Il FUnz