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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 aprile 2024

Cassazione n. 12930/2024

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20972/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.15403/2023 depositata il 26/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto rituale attività difensiva (tale non potendo definirsi il deposito di un atto di costituzione a termini di deposito del controricorso ormai scaduti); P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 29/04/2024 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20972/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.15403/2023 depositata il 26/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto rituale attività difensiva (tale non potendo definirsi il deposito di un atto di costituzione a termini di deposito del controricorso ormai scaduti); P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 29/04/2024 IL
Decreto Cassazione n. 12930/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris