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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 36371/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 10/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostil:uto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l' ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, in data 13 settembre 2022 dal Magistrato di sorveglianza della stessa città, ai sensi dell'art. 16, comma .5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

In particolare, ha rilevato che appariva indiimostrata la sussistenza della causa ostativa all'espulsione per la mancanza di un rapporto di convivenza con cittadini italiani, per l'assenza di un titolo di permanenza legittima nel territorio dello Stato ed in considerazione della pena residua inferiore ad anni due.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Egli deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza adottato il provvedimento impugnato fondandola su presupposti fattuali erronei e senza tenere conto delle deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata ai sensi dell'art.666, comma 3, cod. proc. pen. per l'udienza del 10 gennaio 2023, con particolare riferimento alla sua convivenza con il fratello e la cognata sebbene non siano cittadini italiani ed al fatto che dal 2016 al 2021 egli non si trovava in Italia in quanto precedentemente espulso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Deve anzitutto ricordarsi che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'espulsione dello straniero non appartenente all'Unione europea, identificato, irregolare, il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione di pena, anche residua, non superiore a due anni per reati non ostativi, prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, e successive modificazioni (I. n. 189 del 30 luglio 2002 e d.l. n. 146 del 23 dicembre 2013, conv. con mod. dalla

I. n. 10 del 21 febbraio 2014), ha natura sostanzialmente amministrativa e costituisce una misura alternativa alla detenzione "atipica", della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge (Sez. 1, n. 50871 del 25/5/2018, Tello, n.nn.; Sez. 1, n. 6814 del 9/7/2015, dep. 2016, Nakai, n.m.; Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175- 01; Sez. 1, n. 17255 del 17/3/2008, Lagji, Rv. 239623 - 01), salvo che ricorra, quale clausola derogatoria, la condanna per uno o più delitti disciplinati dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. ovvero per i delitti previsti dal [OSCURATO:PERSONA] in materia di immigrazione.

3. Ciò posto si rileva che il ricorrente non si confronta in modo specifico con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato sostenendo, in modo generico, di essere convivente con il fratello e la di lui compagna limitandosi a richiamare la già prodotta documentazione relativa ai predetti, senza però avere dimostrato il dedotto rapporto di convivenza che impedirebbe l'espulsione.

In sostanza, quindi, il condannato vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere la sua opposizione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. w o z --e, P.Q.M.

M < --iel , F3A_,-,. < ..i W (f) ,-- T-n . — n...- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesea- processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. cew IIJ 1 — 0: . .:R.C: :Cy) i z4 * * - o a.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2023. 27) ,-- ..,:- r;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 10/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostil:uto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l' ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, in data 13 settembre 2022 dal Magistrato di sorveglianza della stessa città, ai sensi dell'art. 16, comma .5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. In particolare, ha rilevato che appariva indiimostrata la sussistenza della causa ostativa all'espulsione per la mancanza di un rapporto di convivenza con cittadini italiani, per l'assenza di un titolo di permanenza legittima nel territorio dello Stato ed in considerazione della pena residua inferiore ad anni due. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza adottato il provvedimento impugnato fondandola su presupposti fattuali erronei e senza tenere conto delle deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata ai sensi dell'art.666, comma 3, cod. proc. pen. per l'udienza del 10 gennaio 2023, con particolare riferimento alla sua convivenza con il fratello e la cognata sebbene non siano cittadini italiani ed al fatto che dal 2016 al 2021 egli non si trovava in Italia in quanto precedentemente espulso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Deve anzitutto ricordarsi che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'espulsione dello straniero non appartenente all'Unione europea, identificato, irregolare, il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione di pena, anche residua, non superiore a due anni per reati non ostativi, prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, e successive modificazioni (I. n. 189 del 30 luglio 2002 e d.l. n. 146 del 23 dicembre 2013, conv. con mod. dalla I. n. 10 del 21 febbraio 2014), ha natura sostanzialmente amministrativa e costituisce una misura alternativa alla detenzione "atipica", della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge (Sez. 1, n. 50871 del 25/5/2018, Tello, n.nn.; Sez. 1, n. 6814 del 9/7/2015, dep. 2016, Nakai, n.m.; Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175- 01; Sez. 1, n. 17255 del 17/3/2008, Lagji, Rv. 239623 - 01), salvo che ricorra, quale clausola derogatoria, la condanna per uno o più delitti disciplinati dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. ovvero per i delitti previsti dal [OSCURATO:PERSONA] in materia di immigrazione. 3. Ciò posto si rileva che il ricorrente non si confronta in modo specifico con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato sostenendo, in modo generico, di essere convivente con il fratello e la di lui compagna limitandosi a richiamare la già prodotta documentazione relativa ai predetti, senza però avere dimostrato il dedotto rapporto di convivenza che impedirebbe l'espulsione. In sostanza, quindi, il condannato vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere la sua opposizione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. w o z --e, P.Q.M. M < --iel , F3A_,-,. < ..i W (f) ,-- T-n . — n...- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesea- processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. cew IIJ 1 — 0: . .:R.C: :Cy) i z4 * * - o a. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2023. 27) ,-- ..,:- r;
Decreto Cassazione n. 36371/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris