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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 28705/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22156-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2713/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 22156 sez.

ML - ud. 13-07-2022 -2- • Adunanza camerale del 13 luglio 2022 — Pres.

Leone, rel.

Buffa n. 22156/2020 INPS- DISTEFANO La corte d'appello di Bari, con sentenza del 20 dicembre 2019, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di addebito afferenti le richieste di pagamento dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata per gli anni 2009 e 2010.

La corte territoriale ha dichiarato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non tenuto ad iscriversi presso la Gestione separata; il dato contabile della percezione, negli anni di interesse contributivo, di un reddito inferiore ad Euro 5.000,00, rappresentava, invero, un chiaro indice della natura occasionale dell'attività e l'INPS non aveva offerto alcun concreto elemento di prova a supporto della natura abituale dell'attività.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'INPS; la controparte ha resistito con controricorso.

Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 2, comrni 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18, commi 11 e 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, dell'art. 53 D.P.R. 917/1986, modificato dal D. Lgs. n. 344/2003, degli artt. 10, 11,22 L. 576/1980, dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, convertito con modificazione nella L. 326/003 e dell'art. 61, comma 3, del D. Lgs. 276/2003, anche con riferimento all'art.2697 c.c., per aver la corte territoriale dichiarato insussistente l'obbligo di contribuzione alla Gestione separata da parte dell'avvocato, iscritto all'Albo professionale degli Avvocati.

Il ricorso è infondato.

Va premesso che, ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26,

I. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'ad. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), questa Corte, sulla scorta di Cass.

S.U.n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art.44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con I. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021).

E trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26,

I. n. 335/1995, e dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei «soggetti che esercitino, per professione abituale,ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni», mentre il secondo, a decorrere dal 1° gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai «soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000».

Nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata, infatti, all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità Dirimente è, insomma, il modo in cui è svolta l'attività libero professionale, se in forma abituale o meno.

Una volta chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, ben può la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 rilevare quale indizio per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità (fermo restando che l'abitualità di cui si discute dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit.).

La Corte di merito, in difetto di prova -di cui era onerato l'INPS di abitualità dell'attività, ha accertato nel caso che l'attività svolta dal professionista era occasionale e produttiva di reddito modesto, inferiore al limite.

A fronte di tale accertamento, la mera iscrizione all'albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale, trattandosi per converso -come accertato dalla corte territoriale- di modesta attività non esorbitante dall'occasionalità (tra le tante, Cass. Sez.

L, Sentenza n. 10269 del 2021).

Ne deriva il rigetto del ricorso.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900 per compensi professionali, Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22156-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2713/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22156 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- • Adunanza camerale del 13 luglio 2022 — Pres. Leone, rel. Buffa n. 22156/2020 INPS- DISTEFANO La corte d'appello di Bari, con sentenza del 20 dicembre 2019, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di addebito afferenti le richieste di pagamento dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata per gli anni 2009 e 2010. La corte territoriale ha dichiarato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non tenuto ad iscriversi presso la Gestione separata; il dato contabile della percezione, negli anni di interesse contributivo, di un reddito inferiore ad Euro 5.000,00, rappresentava, invero, un chiaro indice della natura occasionale dell'attività e l'INPS non aveva offerto alcun concreto elemento di prova a supporto della natura abituale dell'attività. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'INPS; la controparte ha resistito con controricorso. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 2, comrni 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18, commi 11 e 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, dell'art. 53 D.P.R. 917/1986, modificato dal D. Lgs. n. 344/2003, degli artt. 10, 11,22 L. 576/1980, dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, convertito con modificazione nella L. 326/003 e dell'art. 61, comma 3, del D. Lgs. 276/2003, anche con riferimento all'art.2697 c.c., per aver la corte territoriale dichiarato insussistente l'obbligo di contribuzione alla Gestione separata da parte dell'avvocato, iscritto all'Albo professionale degli Avvocati. Il ricorso è infondato. Va premesso che, ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'ad. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), questa Corte, sulla scorta di Cass. S.U.n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art.44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con I. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021). E trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, I. n. 335/1995, e dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei «soggetti che esercitino, per professione abituale,ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni», mentre il secondo, a decorrere dal 1° gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai «soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000». Nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata, infatti, all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità Dirimente è, insomma, il modo in cui è svolta l'attività libero professionale, se in forma abituale o meno. Una volta chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, ben può la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 rilevare quale indizio per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità (fermo restando che l'abitualità di cui si discute dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit.). La Corte di merito, in difetto di prova -di cui era onerato l'INPS di abitualità dell'attività, ha accertato nel caso che l'attività svolta dal professionista era occasionale e produttiva di reddito modesto, inferiore al limite. A fronte di tale accertamento, la mera iscrizione all'albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale, trattandosi per converso -come accertato dalla corte territoriale- di modesta attività non esorbitante dall'occasionalità (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 10269 del 2021). Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900 per compensi professionali, Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis
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