CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08047/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 settembre 1958; avverso la sentenza n. 3262 della Corte di appello de L'Aquila del 1 dicembre 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] LEO, il quale ha concluso chiedendo la assoluzione dell'imputato ex art. 131-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata in data 1 dicembre 2022, la Corte di appello de L'Aquila ha solo parziali-I-lente acco:to in gravarne pres-entato da Schiaratk) avverso la sentenza del 15 luglio 2020 con la quale il Tribunale di Pescara ne aveva dichiarato la penale responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 2 e 8 del dlgs n. 74 del 2000 per avere egli, nella duplice veste di amministratore deiia Hotei 'Duca d'[OSCURATO:PERSONA] e deiia [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente emesso ed utilizzato una fattura, dell'importo di euro 38.000,00 relativa ad una operazione inesistente in quanto riferita ad un'attività mai svolta dalla società fornitrice e lo aveva, conseguentemente, condannato, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena, sospesa, di anni i e mesi 8 di reclusione, oltre accessori. Nel riformare la sentenza del giudice di primo grado la Corte di appello abruzzese ha dichiarato l'avvenuta estinzione ; stante la maturata prescrizione, del reato di cui all'art. 8 del dlgs n. 74 del 2000, rideterminando, pertanto, la residua pena principale in anni 1 e mesi 6 di reclusione, riducendo, altresì, anche la durata delle pene accessorie. Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore fiduciario lo Schiarato, articolando 4 motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato il vizio di manifesta illogicità della motivazione e di violazione di legge per essere stata confermata la sentenza del giudice di primo grado, sebbene la condotta da lui posta in essere fosse del tutto carente di offensività; in sostanza osserva il ricorrente che, non essendo stato posto in dubbio il fatto che la prestazione di cui alla fattura indicata nel capo di imputazione sarebbe stata fornita, sarebbe stato dal punto di vista fiscale irrilevante il fatto che a fornirla sia stata la [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] ovvero la [OSCURATO:PERSONA] o direttamente l'imputato nell'esplicazione della sua attività professionale, come opinato dai giudici del merito, posto che in tutti questi casi il regime fiscale dell'Iva applicabile alla operazione sarebbe stato lo stesso; ha, altresì, aggiunto il ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA], che aveva portato in detrazione l'Iva corrisposta in forza della fattura in ipotesi relativa ad operazione inesistente, ha successivamente rimborsato tale somma all'Erario, che, in tale modo, non ha subito alcun danno dalla operazione in discorso. Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato in vizio di violazione di legge per avere i giudici del merito assunto erroneamente che, ove la fattura fosse stata emessa da altro soggetto che non la [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta, l'aliquota Iva da applicarsi sarebbe stata un'altra; circostanza questa non rispondente al vero. Con il terzo motivo la ricorrente difesa ha lamentato il vizio di motivazione per travisamento della prova, per non avere i giudici del merito considerato il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi Tirolese e Gagiiardi, i quali hanno dichiarato che effettivamente ia [OSCURATO:PERSONA] di Aosta aveva svolto un'attività di sviluppo e promozione nel campo fotovoltaico per conto della [OSCURATO:PERSONA]. Infine, con il quarto motivo di impucinazione il ricorrente, avendo rilevato che alla luce della legislazione ora vigente, alla fattispecie criminosa residua a lui ascritta è applicabile l'art. 131-bis cod. pen., cosa che non sarebbe stata ammissibile al momento della emanazione sia della sentenza di primo grado che di quella di secondo grado e considerato che la vicenda presenta in ogni caso una ridottissima rilevanza penale, chiede che sia dichiarata la sua non punibilità alla luce della disposizione ora richiamata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato ma nei soli limiti che saranno qui di seguito illustrati. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, con il quale è dedotta la illegittimità della decisione assunta dalla Corte aquilana, la quale non avrebbe rilevato, in violazione di legge e in assenza di una logica motivazione, la non sussistenza del reato contestato all'imputato stante la mancanza di offensività della condotta da lui posta in essere, atteso che il versamento della imposta cui si fa riferimento nel capo di imputazione, cioè VIVA, è avvenuto nelle medesima misura, stante l'identità della aliquota applicabile in entrambi i casi, in cui sarebbe stato richiesto sia che la fattura di cui alla rubrica fosse stata emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] o dall'odierno imputato in proprio sia che la fattura fosse emessa, come effettivamente accaduto, dalla [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], o' a cui p i-ende .e i I lUbSC iÌ i LUI i CI Ite, LiUè ' tjaie il i-eato oggetto di contestazione, sia caratterizzato dalla inoffensività laddove esso non abbia condotto ad un effettivo depauperamento del gettito fiscale dovuto è destituito di ogni fondamento. Come è, infatti, agevole, rilevare, attraverso l'esame della disposizione precettiva che sì assume essere stata violata, il reato in contestazione è un reato formale, il quale prevede che sia sottoposto a sanzione penale chi, al fine di evadere le imposte, indichi nelle proprie dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi documentati attraverso fatture od altri documenti relativi ad operazioni inesistenti. E', pertanto, evidente che, sebbene sostenuto dal dolo specifico, il reato in questione si perfeziona non in quanto vi sia stata un'effettiva evasione delle imposte dovute, ma in quanto vi sia stata la presentazione di un dichiarazione fiscaie mendace in cui i redditi siano stati faisamente abbattuti attraverso ia presentazione di documentazione attestante costi non sostenuti o comunque non versati a colui il quale risulta essere l'emittente delle fatture in questione. Significativi sono, infatti, nel senso descritto, i precedenti arresti di questa Corte con i quali è stato affermato che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno (Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 marzo 2017, n. 16459; Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 giugno 2016, n. 25808). D'altra parte non è da trascurarsi il rilievo che, laddove il legislatore penale hd ILCSU SIJCLiriLd1 I ICI Ile vaiol i.czal e, qual-ito al pi onici delia offecisivilà, l'esistenza della effettivo nocumento patrimoniale per l'Erario ha introdotto nella descrizione della fattispecie delle puntuali soglie di punibilità, cosa non prevista nella fattispecie che ora è in esame data la sussistenza di una componente frodatoria neiia sua struttura iegata aiia indicazione di eiementi passivi di reddito fondati su documentazione avente una valenza programmaticamente decettiva, al di sotto delle quali la condotta posta in essere non è sanzionata penalmente. Nessun rilievo ha, infine, la circostanza che, come detto, non vi sia stata alcun mancato introito finanziario da parte dell'Erario, avendo la [OSCURATO:PERSONA] provveduto all'intero versamento delle imposte la cui determinazione era stata messa in discussione attraverso la allegazione delle fatture riguardanti operazioni inesistenti, essendo, come verificatosi nel caso ora in esame, l'eventuale ottemperanza alla condanna al versamento del tributo contenuta nella decisione assunta in sede di giurisdizione tributaria con la quale è stato accertata l'avvenuta evasione fiscale un dato che non vale indubbiamente ad elidere, ove essa sussista, la valenza penale della condotta che ha portato a realizzare la evasione stessa.Riguardo al secondo motivo di ricorso, fondato sul preteso errore in cui sarebbe caduto il giudice di merito nell'affermare, contrariamente al vero secondo la parte ricorrente, che, ove la fattura fosse stata emessa dal soggetto che aveva effettivamente reso il servizio, l'imposta derivante dal compenso per siffatta prestazione sarebbe stata diversa, si tratta argomento privo di effettiva rilevanza posto che, a prescindere dalla sussistenza o meno del preteso errore, la affermazione della responsabilità penale dello Schiarato si fonda su elementi ulteriori e diversi rispetto a quello ora posto in contestazione dalla ricorrente difesa, di tal che la doglianza ora articolata si presenta priva di alcuna decisività in ordine alla legittimità o meno della sentenza impugnata. li terzo motivo, i Lui oggetto è iriLetitriitu SU di UII preteso IrtiViSdfIlentU probatorio è, al pari dei precedenti, inammisibile. Si rammenta che si ha travisamento probatorio, vizio deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., laddove in sede di decisione, i giudici del merito abbiano introdotto nella motivazione della sentenza una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 25 giugno 2019, n. 27929). Nel caso in esame il ricorrente, lungi da formulare la propria censura nei termini che precedono, si limita, ad attribuire un determinato significato a talune dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio, a suo avviso attestanti ia esistenza di un rapporto contrattuale fra la [OSCURATO:PERSONA] e ia [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], laddove la Corte di appello ha, invece, sostenuto che un tale contratto, relativo alla fornitura di servizi fra le due società non esistesse; ma, si osserva, una siffatta doglianza, essendo riferita, semmai alla valutazione della prova operata di fronte ai giudici territoriali ed alle conseguenze informative che da essa hanno tratto i giudici del merito, esula rispetto al travisamento della prova ed è, laddove motivata in termini di non manifesta illogicità, estranea all'ambito di cognizione di questa Corte. Fondato è, infine, il quarto ed ultimo motivo di impugnazione. Esso ha ad oggetto, infatti, la possibile applicazione alla presente fattispecie della disciplina dettata dall'art. 131-bis cod. pen., nella versione successiva alla intervenuta modificazione di esso attuata a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 150 del 2022; tale novella legislativa, della quale la Corte di appello non poteva tenere conto in quanto non ancora in vigore al momento della sua decisione, ha, infatti, sostanzialmente modificato i limiti oggettivi di applicazione della disposizione in questione che non è più limitata ai soli reati che prevedono nel massimo una pena non superiore a cinque anni di reclusione (come nella versione originaria) ma riguarda potenzialmente tutti i reati che prevedano nel minimo una pena non superiore a due anni di reclusione; in tale modo è stata fatta rientrare nel fuoco applicativo della disposizione di cui sopra anche l'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 che, anteriormente, ne era ratione poenae, escluso. Va rilevato, sempre in via preliminare, che, trattandosi di una disposizione incidente sulla punibilità del reato, la stessa deve intendersi di carattere sostanziale e, di conseguenza, questa, essendo chiaramente una disposizione di favore deiia quale è risultata ampliata la portata applicativa, la stessa è riferibile anche alle condotte delittuose commesse anteriormente alla data di sua entrata in vigore, né è ostativo alla ammissibilità della censura ora mossa alla sentenza della Corte aquilana il fatto che la stessa non avesse formato oggetto di gravame. Evidentemente non è, infatti, pertinente al caso ora in esame la ferma giurisprudenza secondo la quale la questione riguardante l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non è sollevabile per la prima volta di fonte al giudice della legittimità (cfr. in tale senso: Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 febbraio 2022, n. 4835); invero, la circostanza che la questione abbia trovato una sua attualità solo a decorrere dalla entrata in vigore della novella apportata all'art. 131-bis cod. pen., e cioè in epoca successiva alla adozione della sentenza impugnata, fa sì che la stessa, non diversamente da quanto si verificò in occasione della entrata in vigore della disposizione anche nella sua forma originaria, possa essere dedotta per la prima volta anche di fronte a questo giudice della legittimità (in tale senso, infatti, si veda: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 7 marzo 2023, n. 9466). Neppure è condizione di astratta impraticabilità della ipotesi sostenuta dal ricorrente, la circostanza che il reato sia stato a lui contestato in continuazione con la violazione di cui all'art. 8 del medesimo dlgs n. 74 del 2000; invero, in disparte il fatto che per questo secondo reato sia stato dichiarato il non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione, posto che, ai fini della esclusione della ipotesi di particolare tenuità il giudicante è tenuto a valutare anche la incidenza di eventuali reati prescritti aventi la stessa indole di quello in esame commessi dal medesimo soggetto che invoca la causa di non punibilità (Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 settembre 2022, n. 32857), come questa Corte ha di recente chiarito, la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 12 maggio 2022, n. 18891). Una siffatta valutazione, ritiene il Collegio, che debba essere tict_ebsa I ICII I ICI-Ite 1111 ICJJCI, III ClbJel icta di fattori o'i carattere formate °stativi aiia qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità, ai giudici del merito. Osserva, infatti, il Collegio come in diverse occasioni questa Corte abbia ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis- cod. pen., pssa essere ritenuta nel giudizio di legittimità senza rinvio alla sede di merito; ciò potrà, però, avvenire solo ove i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (in tale senso, da ultimo: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 18 dicembre 2020, n. 36518; Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 dicembre 2020, n. 35033; Corte di cassazione, Sezione IV penale, 1 ottobre 2020, n. 27241). Ma, quanto ai caso di SpeLie, LUI l IC didi ILI yià beytiaiatu, iiiilecito penaie in contestazione non rientrava, al momento della pronunzia della sentenza impugnata, fra quelli che astrattamente erano suscettibili di formare oggetto di valutazione ex art. 131-bis cod. pen.; per tale ragione nella sentenza in questione - verosimiimente in quanto si trattava di verifica ai [epoca uitronea rispetto alla economia del decidere - non è contenuto alcun elemento informativo, né positivo né negativo, che consenta a questa Corte di legittimità di rilevare con immediatezza e senza la necessità di svolgere esami di merito, la sussistenza o meno degli elementi (da ricercare tra quelli che le Sezioni unite di questa Corte hanno, con la ricordata sentenza n. 18891 del 2022, indicato come dati rilevanti ai fini del giudizio in discorso) per potere ritenere od escludere la qualificabilità del fatto addebitato al ricorrente in termini di particolare tenuità. Proprio in ragione della complessa valutazione che deve, nella fattispecie, essere operata ai fini della eventuale riscontrabilità in concreto della causa di non punibilità, la relativa indagine, attenendo anche a schietti profili, fattuali, esonda rispetto agli argini entro i quali è contenuti il giudizio di legittimità. Né, si precisa, una tale scelta può avere delle ricadute in termini di eventuale estinzione ratione longí temporís del reato in contestazione, posto che deve ritenersi ancora pienamente applicabile, pur a seguito della intervenuta modificazione legislativa dell'art. 131-bis cod. pen. il principio in forza del quale, nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (così, da ultimo in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezione II penale, 16 maggio 2023, n. 20884). Nei descritti limiti e come precisato in dispositivo, la sentenza impugnata deVC ebbef dlilluilata culi i dila Cul te dpiJelki CSSCIIIIÙ, per converso, risultati inammissibili i restanti motivi di ricorso. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuit