CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43124/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PERU') il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno del 20 giugno 2018, che aveva riconosciuto colpevole [OSCURATO:PERSONA] anche del delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento di otto confezioni di profumo, sottratte ad un esercizio commerciale, (fatto commesso in Piombino il 3 marzo 2017) e, per l'effetto, l'aveva condannata alla pena di giustizia. 2. Il ricorso nell'interesse della Santini è affidato a due motivi, che denunciano: I.) la contraddittorietà della motivazione rispetto ai verbali di perquisizione e sequestro, dai quali era dato evincere l'assenza delle placche antitaccheggio sulle confezioni di profumo sottratte, così da doversi escludere l'esistenza dei requisiti di integrazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod.pen.; II). la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione del delitto di furto contestato da consumato a tentato. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Entrambi i motivi proposti constano di rilievi astratti, privi di effettivi addentellati agli elementi della fattispecie concreta siccome valorizzati nella sentenza impugnata (che ha dato adeguatamente conto delle ragioni in fatto per le quali si dovesse qualificare il furto come consumato, pag. 3, punto 2, sub 'motivi della decisione'), e, comunque, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con ineccepibili argomenti dai giudici di merito, sì da risultare sviluppati in assenza di autentico confronto critico con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Gli stessi si traducono, peraltro, in doglianze volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di decisive emergenze processuali (tali non potendosi dire quelle ritratte dai verbali di perquisizione e sequestro allegati al ricorso, risultando palesemente illogico ritenere che le confezioni di profumo sottratte fossero state inserite in buste schermate con fogli alluminio solo per impedirne il deterioramento), palesandosi, come tali, estranei al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944), destinato a riscontrare soltanto l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. I P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]