CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 46349/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALA di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso insistendo per raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame, con ordinanza del 19/1/2023, ha confermato l'ordinanza con la quale in data 21/11/2022 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso esterno ad associazione a delinquere di stampo mafioso di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. 2. Il ricorrente è sottoposto a indagini perché, insieme al padre, quale imprenditore del settore boschivo, avrebbe fornito un contributo causalmente diretto all'esecuzione del programma criminoso della ‘ndrina Bellocco / in specifico corrispondendo la somma annuale di euro 15.000,00 e ulteriori somme per coprire le spese dei familiari dei detenuti, avere costituito un canale di comunicazione tra alcuni associati, anche velicolando una missiva manoscritta di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA]. L'originaria contestazione formulata come partecipe all'associazione è stata qualificata dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 110 e 416 bis cod. pen. Il Tribunale del riesame ha respinto l'impugnazione evidenziando che il pagamento della somma annuale e l'episodio della lettura della missiva inviata da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] costituiscono elementi significativi dell'esistenza di un rapporto paritario e sinallagmatico tra la cosca e il ricorrente, che sarebbe pertanto qualificabile come imprenditore colluso e non, come sostenuto dalla difesa, come vittima di estorsione. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. Nel primo articolato motivo la difesa rileva che il Tribunale sarebbe incorso in macroscopici errori travisando gli elementi emersi così che il provvedimento impugnato sarebbe illogico e contraddittorio. Il ricorrente censura i vari passaggi della motivazione evidenziando che gli episodi indicati nell'ordinanzaril presunto intervento di Palaia per ottenere da Cagliotti il pagamento di un debito, la somma di 15.000,00 versata annualmente e anche la veicolazione della missiva inviata da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA],—non sarebbero significativi circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Con riferimento al versamento della somma annuale, ad esempio, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato che a causa di un mancato pagamento/ la ditta del ricorrente era stata "sospesa" da ogni attività e che ciò non rappresentava la perdita di un vantaggio quanto, piuttosto, vero e proprio danno tale da imporre di ritenere che l'attuale ricorrente non era un imprenditore colluso quanto, invece, un imprenditore vittima di estorsione che, pure, al limite, era costretto a mantenere dei rapporti di contiguità pur di non subire conseguenze peggiori. Lo stesso episodio relativo alla veicolazione della rnissiva scritta, poi, non sarebbe stato adeguatamente valutato e interpretato in quanto gli elementi emersi, come ad esempio il tempo trascorso tra il giorno della consegna in carcere e quello della lettura al destinatario, climostrerebbrChe il contenuto della stessa non si riferiva a necessità urgenti del sodalizio criminale. Sotto tale profilo, infatti, sarebbe lo stesso contenuto della lettera a non essere certo e non se ne potrebbe pertanto trarre alcuna conseguenza negativa nei confronti del ricorrente. In questo contesto, in sintesi, non emergerebbe alcun concreto, specifico, consapevole e volontario contributo del ricorrente al rafforzamento dell'associazione mafiosa e, quindi, il reato contestato non sarebbe configurabile. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, anche con rifermento al c.d. "tempo silente". Nel secondo motivo la difesa rileva che il Tribunale, considerato che dai fatti indicati a carico del ricorrente sono trascorsi tre anni, avrebbe reso una motivazione carente ed erronea quanto alll'attualità delle esigenze cautelari, individuate esclusivamente nel pericolo che il ricorrente possa commettere altri reati della stessa specie con non meglio specificate persone, diverse da quelle attuali, ora tutte detenute. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. La doglianza è infondata. 1.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/202CI, Barhoumi, Rv. 279495 - 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nel giudizio di legittimità, d'altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhounni, Rv. 279495 - 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02). 1.2. Il Tribunale del riesame ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento della conclusione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di concorso esterno nell'associazione a delinquere di tipo mafioso. Nell'ordinanza impugnata, con gli specifici riferimenti alle conversazioni intercettate, il giudice del riesame ha evidenziato l'esistenza di collegamenti tra l'indagato e l'associazione e di un rapporto dal quale le due parti traevano un reciproco vantaggio. Il versamento della somma di circa 15.000,00, infatti, non era finalizzato ad evitare un male ingiusto quanto, piuttosto, era una controprestazione che si inseriva nel rapporto che intercorreva tra il ricorrente e l'associazione che aveva l'interesse a sponsorizzare e supportare l'attività dell'azienda nell'aggiudicazione di gare, nella gestione dei lavori così conseguiti e anche nell'attività di recupero dei crediti. La natura sinallagmatica di tale rapporto, d'altro canto, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di impugnazione, risulta dimostrata proprio dalla circostanza che a fronte del mancato pagamento di quanto dovuto) la ditta non aveva subito minacce ma, invece, era stata "sospesa" e non veniva considerata per le future collaborazioni con la cosca. In questo contesto, del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva piena conoscenza e nel quale era direttamente e personalmente inserito, come correttamente evidenziato dal giudice della cautela, assume poi rilievo significativo e dirimente la specifica disponibilità di fare da tramite per la trasmissione di comunicazioni riservate tra gli associati, come accaduto con la lettera inviata da [OSCURATO:PERSONA] dal carcere ad [OSCURATO:PERSONA]. Missiva il cui contenuto, sebbene sconosciuto, era talmente riservato da dover essere bruciata subito dopo che lo stesso indagato l'aveva personalmente letta al destinatario. 1.3. La motivazione così resa è conforme alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto per la quale integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474 - 01; Sez. 5, n. 30133 /' ?7 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683 - 01; Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 256740 - 01; Sez. 1, n. 30534 del 30/06/2010, Tallura, Rv. 248321 - 01). Quanto alla possibilità di qualificare i fatti nei termini del reato contestato, d'altro canto, gli elementi acquisiti circa la trasmissione della missiva assumono di per sé, quanto meno allo stato, la consistenza della gravità indiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ciò in quanto la consegna di messaggi tra rappresentanti di spicco di un'associazione mafiosa, di cui uno detenuto, garantendo così agli esponenti di vertice di mantenerne la gestione anche in situazioni di difficoltà, deve essere considerato di per sé quale contributo consistente all'intera associazione (Sez. 2, Sentenza n. 32076 del 28/01/2021, Scola, R\l' . 281959 - 01; :Sez. 1, Sentenza n. 1073 del 22/11/2006, dep. 2007, Alfano, Rv. 235855; Sez. 1, n. 54 del 11/12/2008, dèp. 2009, Sarracino, Rv. 242577). 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, anche con riferi-nento al c.d. "tempo silente". La doglianza è infondata. Nel caso di specie il tempo trascorso, peraltro neanche particolarmente lungo, ha valenza neutra, ciò in quanto il c.d. tempo silente, in assenza di specifici e concreti elementi dai quali poter desumere che il decorso del tempo abbia determinato l'effettivo venir meno delle esigenze cautelari, non è da solo sufficiente a superare la presunzione di cui alrart. 275, comma 3, cod. proc. pen. Come anche di recente ribadito, infatti, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, anche quella per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen., può essere superata solo con il rifiuto di ogni contat c:on l'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. tempo silente (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio e dalle logiche da questo perseguite, dovendo questo invece essere valutato nell'ambito di una verifica nella quale devono essere considerati tutti gli elementi emersi e assumono principale rilievo i comportamenti attivi, quale ad esempio il trasferimento in un'altra città e la drastica interruzione di rapporti di frequentazione (Sez. 2, n. 34786 del 30/5/2023, Gabriele, n.m; Sez. 1, n. 25697 del 2/12/2022, dep. 2023, Alvaro, n.m.; Sez. 2, n. 30652 del 30/11/2022, dep. 2023, Agresta, n.m.; Sez 1, n. 6753 del 25/10/2022, dep. 2023, Praticò, n.m.; Sez. 1, n. 45236 del 25/10/2022, Manglaviti, n.m.; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01).2.2. La motivazione del provvedimento impugnato in merito alla sussistenza e consistenza delle esigenze cautelari, risulta conforme ai principi sopra indicati e appare adeguata. Il giudice del riesame, infatti, con il riferimento alla particolare contiguità mostrata dal ricorrente rispetto alle logiche di gestione rnafiosa dell'attività imprenditoriale, ha dato sufficiente conto della sussistenza e della consistenza del pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato, anche a prescindere dal fatto che gli attuali indagati siano tutti o quasi detenuti. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spes