CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10799/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 3 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, pronunciata il 14 febbraio 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nei reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55 d.lgs. 231/2007. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il difetto della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale per i reati contestati, è manifestamente infondato in quanto prospetta argomentazioni, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito, in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, che può essere pacificamente dedotta dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (v. fra le altre, Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120), non comprendendosi come l'imputato possa avere utilizzato per fare acquisti uno strumento di pagamento intestato a un'altra persona, senza dubitare in alcun modo della provenienza illecita dello stesso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta genericamente il vizio della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto o, quantomeno, all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura in fatto, già esaminati e puntualmente smentiti dalla Corte di appello a pagina 3, ove si è sottolineata l'impossibilità della ricezione in buona fede di un bancomat, trattandosi di un titolo di credito intestato a una persona specifica che non può essere acquistato; osservato che anche il diniego della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità è stato congruamente motivato dal giudice di appello, il quale si è conformato al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui il danno patrimoniale derivante ricettazione di carte di credito, in considerazione del valore strumentale di queste, che consentono al titolare di effettuare molteplici atti di acquisto a pagamento differito, non deve essere rapportato al semplice valore venale del documento e non può, pertanto, essere ritenuto modesto (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 24648 del 03/03/2015, Bortoletto, Rv. 263724 - 01), fermo restando che, nel caso in esame, erano stati spesi più di mille euro; considerato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) mentre il trattamento sanzionatorio, di poco superiore al minimo edittale, non può dirsi frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142-01), avendo la Corte territoriale evidenziato la gravità del danno economico cagionato alla persona offesa e i numerosi precedenti penali dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d