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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2018

Cassazione n. 24781/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SORVEGLIANZA diLivornoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 25 febbraio 2026 il magistrato di sorveglianza diLivorno ha dichiarato inammissibile l’istanza ex art. 35-ter ord. pen. presentatadal condannato [OSCURATO:PERSONA].Il magistrato ha dichiarato inammissibile l’istanza, in quanto meramentereiterativa di altra già decisa dal magistrato di sorveglianza di Potenza conriferimento al medesimo periodo di detenzione.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,deduce che l’istanza non era meramente reiterativa perchè introduceva un fattonuovo costituito da nuove misurazioni e perché comunque chiedeva la nomina diun perito.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso deve essere qualificato quale reclamo.1.

Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che il magistrato disorveglianza ha provveduto non de plano, ma all’esito dell’udienza del 25febbraio 2026.

Anche dalla lettura degli atti emerge che in quella data si è tenutaun’udienza camerale partecipata all’esito della quale il magistrato ha emesso ilprovvedimento.Si versa, pertanto, in una situazione in cui il provvedimento è soggetto areclamo, conformemente all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondocui avendo il magistrato di sorveglianza assunto la decisione “all'esito dellacelebrata udienza in camera di consiglio, il ricorso proposto avverso ilprovvedimento deve essere qua l i f i cato come rec lamo” (Sez. 1,n. 36498 del 06/06/2018, Gargiulo, n.m.; nello stesso senso Sez. 1,n. 23706 del 17/11/2016, dep. 2017, Nobis, n.m.).Il ricorso diretto per cassazione è ammesso, infatti, soltanto nel diverso casoin cui il magistrato di sorveglianza abbia pronunciato l’inammissibilità de plano,(Sez. 1, n. 46966 del 16/07/2015, Koleci, in motivazione; Sez. 1, n. 46966 del16/07/2015, dep. 2016, n. 876, Ruffolo; Sez. 1, n. 2228 del 16/07/2015, dep.2016, n. 874, Tripi).2.

Il ricorso deve, pertanto, essere riqualificato in reclamo, ed a ciòconsegue l’applicazione della norma generale dell'art. 568, comma 5, secondoperiodo, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv.220221: "In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale siaimpugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quellolegislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a normadell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità delprovvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistentenell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quinditrasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un attogiurisdizionale, al giudice competente"), e la trasmissione degli atti al Tribunaledi sorveglianza per la decisione del reclamo.

P.Q.MQualificato il ricorso come reclamo, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale disorveglianza di Firenze.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA diLivornoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 25 febbraio 2026 il magistrato di sorveglianza diLivorno ha dichiarato inammissibile l’istanza ex art. 35-ter ord. pen. presentatadal condannato [OSCURATO:PERSONA].Il magistrato ha dichiarato inammissibile l’istanza, in quanto meramentereiterativa di altra già decisa dal magistrato di sorveglianza di Potenza conriferimento al medesimo periodo di detenzione.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,deduce che l’istanza non era meramente reiterativa perchè introduceva un fattonuovo costituito da nuove misurazioni e perché comunque chiedeva la nomina diun perito.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso deve essere qualificato quale reclamo.1. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che il magistrato disorveglianza ha provveduto non de plano, ma all’esito dell’udienza del 25febbraio 2026. Anche dalla lettura degli atti emerge che in quella data si è tenutaun’udienza camerale partecipata all’esito della quale il magistrato ha emesso ilprovvedimento.Si versa, pertanto, in una situazione in cui il provvedimento è soggetto areclamo, conformemente all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondocui avendo il magistrato di sorveglianza assunto la decisione “all'esito dellacelebrata udienza in camera di consiglio, il ricorso proposto avverso ilprovvedimento deve essere qua l i f i cato come rec lamo” (Sez. 1,n. 36498 del 06/06/2018, Gargiulo, n.m.; nello stesso senso Sez. 1,n. 23706 del 17/11/2016, dep. 2017, Nobis, n.m.).Il ricorso diretto per cassazione è ammesso, infatti, soltanto nel diverso casoin cui il magistrato di sorveglianza abbia pronunciato l’inammissibilità de plano,(Sez. 1, n. 46966 del 16/07/2015, Koleci, in motivazione; Sez. 1, n. 46966 del16/07/2015, dep. 2016, n. 876, Ruffolo; Sez. 1, n. 2228 del 16/07/2015, dep.2016, n. 874, Tripi).2. Il ricorso deve, pertanto, essere riqualificato in reclamo, ed a ciòconsegue l’applicazione della norma generale dell'art. 568, comma 5, secondoperiodo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv.220221: "In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale siaimpugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quellolegislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a normadell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità delprovvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistentenell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quinditrasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un attogiurisdizionale, al giudice competente"), e la trasmissione degli atti al Tribunaledi sorveglianza per la decisione del reclamo. P.Q.MQualificato il ricorso come reclamo, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale disorveglianza di Firenze.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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