CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48967/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEtdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. LI Massimiliano ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto reato con particolare riferi- mento al riconoscimento del suo ruolo di promotore dell'associazione volta alla commer- cializzazione di sostanza stupefacente. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. 3. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscio- glimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinun- ciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'in- tero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Il fatto è stato inoltre qualificato ai sensi dell'art.73 comma 5 d.p.r. 309/90 e la destinazione dello stupefacente all'uso personale è smentita dalla stessa contestazione contenuta nell'imputazione ove risulta essere stato ac- certato un atto di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La pena risulta poi applicata nella misura concordata tra le parti e la stessa si inserisce all'in- terno della forchetta edittale di riferimento, sulla base di criteri edittali improntati al minimo. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determi- nazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso