CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23356/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parzialeriforma di quella pronunciata il 10 aprile 2024 dal Tribunale di Asti nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]:- su concorde richiesta delle parti, dichiarati inammissibili i restanti motividi gravame oggetto di rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena inflittaallo stesso alla misura di anni 2, mesi 3 di reclusione, ed eliminato la penaaccessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici;- ha confermato le ulteriori statuizioni, tra cui la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla penadi anni 6 di reclusione, con le pene accessorie dell’interdizione perpetua daipubblici uffici e dell’interdizione legale per il periodo di espiazione della pena e lacondanna di entrambi gli imputati al risarcimento dei danni, da liquidare inseparato giudizio.È stata disposta la condanna degli imputati alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenuta dalla parte civile.2. Hanno proposto ricorso gli imputati, in cui sono articolati i motivi diseguito sintetizzati, conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.3. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Cavallaro3.1. Con un unico motivo si deduce la mancanza di motivazione conriferimento all’assenza dei presupposti per il proscioglimento dell’imputato aisensi dell’art. 129 cod. proc. pen.4.Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Fantu4.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e falsaapplicazione degli artt. 597, comma 3, 517, 522 cod. proc. pen.La Corte di appello ha ritenuto contestata in fatto la circostanzaaggravante di cui all’art 368, comma secondo, cod. pen., sebbene non ne siafatta menzione nell’imputazione e nemmeno è stata ritenuta nella sentenza diprimo grado.Si è così contravvenuto al principio di correlazione tra accusa e sentenzaposto dall’art. 521 cod. proc. pen. nonché al divieto di reformatio in peiusprevisto dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.Essa è, peraltro, in rapporto di alternatività con l’aggravante di cui alcomma terzo dell’art. 368 cod. pen., posto che il profilo della astratta gravità delreato è assorbito, ossia storicamente e logicamente superato dalla intervenutacondanna definitiva per il reato oggetto di falsa incolpazione.4.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione degli artt. 63, 157,161, 368, comma secondo, cod. pen. con riferimento alla determinazione deltempo necessario a prescrivere.Erroneamente si è ritenuta integrata l’aggravante di cui al secondocomma dell’art. 368 cod. pen. e la stessa incidente, quale aggravante ad effettospeciale, sul termine di prescrizione del reato.4.3. Con il terzo motivo la difesa sollecita la rimessione alla Cortecostituzionale della questione di legittimità dell’art. 368, comma terzo, cod. pen.per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 1, Cost., formulata nei motivi aggiuntipresentati innanzi alla Corte di appello.Anzitutto, quanto al contrasto con il principio di cui all’art. 3 Cost., èirragionevole la previsione di tale ipotesi circostanziale a fronte una pluralità dinorme incriminatrici – assunte quali tertia comparationis - poste a tutela delmedesimo bene-interesse, costituito dall’amministrazione della giustizia, inrelazione alle quali non è prevista alcuna aggravante nel caso in cui dal fattoderivi la condanna dell’imputato in misura eccedente una determinata soglia. Sitratta del reato di falsa testimonianza di cui all’art. 372 cod. pen., il reato di falsaperizia o interpretazione di cui all’art. 373 cod. pen., il reato di frode processualedi cui all’art. 374 cod. pen., il reato di frode nel processo penale e depistaggio dicui all’art. 375 cod. pen.Sotto altro profilo, l’aggravante contestata alla ricorrente è stataintrodotta con il codice Rocco, in un’epoca in cui non esistevano le attuali,sofisticate tecnologie e tecniche di indagine, sicché la prova dichiarativa rivestivaun ruolo centrale per l’accertamento delle responsabilità; nel tempo è scemata lapericolosità correlata a tale ipotesi di reato, nelle sue diverse declinazioni, ancheper effetto dell’implementazione delle garanzie difensive e del massimo rigorecon cui vengono analizzate le propalazioni accusatorie, sicché l’epilogo naturaledi una accusa calunniosa viene ad essere, di regola, l’archiviazione del reatooggetto di accusa.Ciò significa che non vi è un nesso eziologico diretto tra la calunnia el’evento-condanna, costituendo la falsa incolpazione solo l’antecedente storicooccasionale dell’affermazione di responsabilità.Quanto al contrasto con il principio di personalità della responsabilitàpenale, presidiato dall’art. 27 Cost., altre fattispecie aggravate disseminate nelcodice (tra cui: il delitto di lesioni personali, i delitti di danno alla personacollegati alla violazione della normativa finalizzata alla prevenzione degli infortunisul lavoro, i reati di violazione delle norme in tema di circolazione stradale) lequali prevedono una risposta punitiva più elevata in forza di un eventosuccessivo cagionato dalla condotta costituente reato, si connotano tutte per laprevedibilità dell’evento aggravatore.Di contro, da parte di chi commette il reato di calunnia non sarebberoconcretamente prevedibili, come richiesto ex art. 59, comma secondo, cod. pen.,né la possibilità che dalla falsa notitia criminis scaturisca la condanna delsoggetto incolpato, né l’entità della pena che a questo potrà essere irrogata, atale risultato contribuendo una pluralità di fattori che sfuggono sia allarappresentazione che alla volontà dell’agente, tra cui la professionalità deglisicchè tali aggravanti sarebbero imputate a titolo di responsabilità oggettiva,4.4. Con il quarto ed il quinto motivo, la ricorrente deduce violazione dilegge in relazione agli artt. 81 e 368 cod. pen., nonché in relazione agli artt. 516,comma 1, 522, 597, comma 3, cod. proc. pen.Nel caso in esame sarebbe configurabile un unico reato di calunnia,commesso il 1° marzo 2016 mediante la proposizione dell’unica denuncia sporta,in quanto il contenuto delle accuse, nelle successive e reiterative dichiarazionipredibattimentali rese dalla imputata, sarebbe rimasto invariato.Non essendo stato ampliato il perimetro dei fatti di rilevanza penale, conallegazione di ulteriori elementi dal punto di vista storico – naturalistico perciascuno degli episodi contestati, la Corte di appello, ravvisando quattro episodidi calunnia invece che una condotta sostanzialmente unitaria ha ancora una voltaviolato il divieto di reformatio in peius.5. Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente, va disattesa l’istanza di rinvio per impedimento dellaodierna udienza avanzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in ragione di un concomitanteimpegno difensivo innanzi alla Corte di Appello di Torino.L’istante non ha, invero, indicato ragioni apprezzabili - al di là di genericiriferimenti alla delicatezza delle questioni da trattare - per dare priorità aldiverso giudizio e, soprattutto, per non avere designato un sostituto processuale,nel presente procedimento o nell’altro.Ricorso Cavallari2. Il ricorso è inammissibile.Le parti sono addivenute in appello al concordato sulla pena, nella misurache è stata recepita dalla Corte di merito, con rinuncia ai motivi, ad eccezione diquelli inerenti al trattamento sanzionatorio.La rinuncia, quale atto abdicativo, ha effetti preclusivi dell’ulterioresvolgimento processuale, determinando il passaggio in giudicato della sentenzagravata in relazione ai capi che ne sono stati oggetto, come risulta dal combinatodisposto degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.Pertanto, poiché, ai sensi dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen.,l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice delgravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, unavolta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, il giudice di appello non puòprenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base diun’ipotetica, implicita revoca di tale rinuncia, attesa la natura irrevocabile di tuttii negozi processuali, ancorché abbiano struttura unilaterale.Di qui il principio, costantemente affermato, secondo cui il ricorso percassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. èammissibile solo ove si deducano motivi relativi alla formazione della volontàdella parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sonoprecluse le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla sussistenza di cause dinullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, ma anche quelle inerenti allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.pen. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, dep. 23/11/2018, Bouachra, Rv. 274522– 01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01;Sez. 6, n. 35108del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707 – 01), ferma restando l’ipotesi, che qui nonricorre, individuata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19415 del 27/10/2022,dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 – 01, che ha stabilito il principio secondo cui, neiconfronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello, è proponibile ilricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione delreato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.Va poi detto che, concordata la pena, sono altresì precluse le doglianzerelative ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusinella illegalità della sanzione inflitta, ovvero in una pena non rientrante nei limitiedittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (tra le tante, si vedano Sez.1, n. 50710 del 10/11/2023, Mangiacotti, Rv. 285655 - 01; Sez. 6, n. 23614 del18/5/2022, Ferrigno, Rv. 283284 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019,Mariniello, Rv. 276102 – 01).Ai sensi degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc.pen., va dunque dichiarata l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi diimpugnazione articolati nell’interesse di Cavallari, ed anche quelli relativi altrattamento sanzionatorio che, con la individuazione della pena che è statarecepita dalla Corte di appello, devono intendersi di fatto rinunciati.Ricorso Fantu3. Il ricorso è infondato nei limiti e per le ragioni che di seguito siespongono.3.1. La prima doglianza attiene alla aggravante di cui all’art. 368, commasecondo, cod. pen. ravvisata per la prima volta nella sentenza di appello e ai suoirapporti con l’aggravante di cui al terzo comma dello stesso art. 368 cod. pen.L’aggravante, che si incentra sulla entità della pena astrattamenteapplicabile per il reato oggetto di falsa incolpazione, non è logicamentecompatibile con la aggravante relativa alla entità della pena di fatto applicataall’esito del giudizio.Le due circostanze - che hanno la stessa matrice, essendo entrambecorrelate all’impatto della falsa incolpazione sul soggetto accusato - si attaglianoa momenti diversi della progressione procedimentale che ha impulso dalladenuncia calunniosa, con la conseguenza che, se è stata pronunciata condannanei confronti del soggetto falsamente incolpato, all’esito del giudizio, ad unapena superiore ad una certa soglia, il disvalore della aggravante contestata alsecondo comma, fondata sulla sola pena astrattamente prevista dalla normaincriminatrice, risulta inevitabilmente assorbito.Va detto tuttavia che la Corte di appello, a seguito di gravame interpostodal solo imputato, ha sì ritenuto contestata in fatto anche l’aggravante di cui alsecondo comma dell’art. 368 cod. pen., ma non ha applicato alcun aumentoulteriore sulla pena come determinata dal primo giudice, che aveva tenuto contodella sola aggravante di cui al terzo comma.Dunque, non si configura alcuna violazione del divieto di reformatio inpeius e neanche un effettivo interesse ad impugnare, ex art. 568 cod. proc. pen.,in relazione a tale specifico profilo - interesse che, come è noto, non puòidentificarsi in quello alla correttezza teorica della decisione - posto chedall’accoglimento del ricorso non potrebbe derivare alcuna situazione divantaggio per il ricorrente.3.2. Alla luce di quanto precede, ai fini della determinazione del temponecessario a prescrivere rileva la sola circostanza aggravante di cui al terzocomma dell’art. 368 cod. pen., che, in quanto aggravante ad effetto speciale, aisensi dell’art. 63, comma terzo, cod. pen., ha incidenza sul termine diprescrizione come previsto dall’art. 157, comma secondo, cod. pen.Detto termine, secondo i calcoli effettuati in sentenza, non è decorso.3.3. E' infondata la questione di legittimità costituzionale relativa allaaggravante di cui al terzo comma dell’art. 368 cod. pen.Essa è stata formulata in relazione a diversi parametri.3.3.1. Quanto al contrasto con l’art. 3 Cost., l’aggravante in disaminaprevede un aggravamento di pena che, contrariamente a quanto lamentato inricorso, è espressione di discrezionalità legislativa e non evidenzia alcunairragionevolezza (per sproporzione) o arbitrio, nell’ancorare il maggior disvaloreal danno provocato alla parte offesa per effetto della condotta calunniatoriadell’autore del reato.Ed invero, per orientamento granitico della Corte costituzionale, ladiscrezionalità del legislatore, sia in ordine alla individuazione delle condottepunibili, sia in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ènotoriamente sindacabile nel solo caso in cui sia stata esercitata in modomanifestamente irragionevole, arbitrario o radicalmente ingiustificato (Cortecost. v. sentenzen. 134 del 2012, n. 324 del 2008, n. 22 del 2007, n. 394 del2006, n. 325 del 2005 e n. 364 del 2004; ordinanze n. 41 del 2009 e n. 52 del2008; e, con riferimento alle sanzioni amministrative di natura punitiva secondo ic.d. criteri Engel, v. sentenze n. 112 del 2019 nonché, con riferimento alle stessesanzioni, anche a prescindere dalla loro natura punitiva, sentenze n. 185 del2021 e n. 212 del 2019).Sotto altro profilo, trattandosi di reato aggravato dall’evento, il fatto chetale evento consegua a condotte di soggetti diversi dall’imputato non costituisceun unicum.La sentenza di merito ha richiamato al riguardo la fattispecieincriminatrice di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazioneall’ottenimento del beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, inseguito a dichiarazione contenente falsità od omissioni.Il riferimento, quali tertia comparationis, ai reati di falsa testimonianza exart. 372 cod. pen., di falsa perizia o interpretazione ex art. 373 cod. pen., difrode processuale ex art. 374 cod. pen., di frode nel processo penale edepistaggio ex art. 375 cod. pen., i quali non ammetterebbero analogaaggravante – addotto dalla difesa a riprova di una incoerenza sistematica chelegittima il promuovimento dell’incidente di costituzionalità - non tieneall’evidenza conto del disposto dell’art. 383-bis cod. pen., che prevede unadiversa modulazione della pena proprio per tali reati, in ragione della gravitàdella condanna inflitta in conseguenza delle condotte incriminate.È valutazione difensiva del tutto assertiva che tale previsione codicistica,nel prevedere una griglia sanzionatoria di intensità crescente a seconda dellagravità di tale condanna - previsione introdotta dall’art. 1, comma 3, della legge11 luglio 2016, n. 133 proprio per l’esigenza di una migliore individualizzazionedel trattamento punitivo - sia espressione di una concezione anacronistica eoramai superata.Hanno la stessa struttura operativa di quella qui in esame le peculiariaggravanti previste dal settimo comma dell’art. 16-septies d.l. 16 gennaio 1981,n. 8.Tale disposizione contempla un significativo aumento di pena (da un terzoalla metà) quando il collaboratore di giustizia abbia commesso il reato di calunniaallo scopo di usufruire delle circostanze attenuanti, dei benefici penitenziari odelle misure di tutela o speciali di protezione previsti dalla stessa normativa intema di collaboratori di giustizia, ed un incremento ancor più consistente (dallametà ai due terzi), se uno dei detti obiettivi sia stato conseguito.3.3.2. Anche la dedotta contrarietà della circostanza aggravante di cuiall’art. 368, comma terzo, cod. pen. al principio di personalità dellaresponsabilità penale presidiato dall’art. 27 Cost., non risulta fondata.Costituisce un puro enunciato difensivo che l’effetto di aggravamento nonsia prevedibile da parte dell’imputato, nel momento in cui viene resa denuncia.Ed invero, il riferimento alle pene edittali previste per i reati oggetto di accusecalunniose è contenuto nella norma incriminatrice, che non ammette ignoranza,sicché stante l’estrema gravità dei reati oggetto di falsa incolpazione, l’inflizionedi una condanna ad una pena superiore a cinque anni di reclusione ben potevaessere oggetto di rappresentazione da parte dell’agente.È noto, al riguardo, che i criteri di imputazione delle circostanzeaggravanti, previsti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen. - in forza del quale lecircostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto seda lui conosciute ovvero da lui per errore ritenute insussistenti – possonoriguardare non solo le circostanze antecedenti o contemporanee alla condottadell'agente, ma anche quelle successive, in relazione alle quali la conoscenza ol'ignoranza per colpa devono intendersi, rispettivamente, come previsione oprevedibilità della circostanza medesima (v. Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016,Beccaro, Rv. 268522 – 01).Parimenti indimostrata è la mancanza di nesso di derivazione causale trala condotta calunniosa e l’evento di condanna sul presupposto che le piùinnovative tecnologie ed il più rigoroso statuto regolativo delle fonti dichiarative,anche in punto di verifica di attendibilità della notitia criminis, consentirebbero diaccertare il mendacio; di talchè, le accuse calunniose, salvi i casi di calunniaparticolarmente “qualificata”, di regola evolverebbero in archiviazione.Il ricorso ha poi addotto irragionevole disparità di trattamento con leaggravanti di cui all’art. 283-bis cod. pen., sul rilievo che tale ultimadisposizione si riferirebbe ad ipotesi di reato in cui le condotte - diversamente daquanto previsto per la calunnia - sarebbero suscettibili di avere un immediatoeffetto decettivo sul giudice.Si tratta di aspetti differenziali inconsistenti, posto che matrice di tutti ipredetti reati, non solo della calunnia, resta pur sempre il mendacio.3.4. Il terzo ed il quarto motivo, inerenti all’ applicazione della disciplinadella continuazione, possono essere trattati congiuntamente perché strettamenteconnessi.Va premesso che, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bisin idem, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementicostitutivi, dati dalla condotta, dall’evento naturalistico e dal nesso causale, econ riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 1, n. 41867del 26/06/2024, D’Alise, Rv. 287251 – 01; Sez. 5, n. 52215 del 30/10/2014,Carbognani, Rv. 261364 – 01).In tema di calunnia, è stato precisato che la proposizione di plurimedenunce contenenti false accuse depositate presso più autorità ed in luoghidistinti dà luogo ad una pluralità di reati, dovendosi escludere l'identità del fattonel caso in cui la reiterazione della condotta avvenga con modalità spazio-temporali diverse. (Sez. 6, n. 13416 del 08/03/2016, Pasquinelli, Rv. 267269 -Nella sentenza impugnata è spiegato perché le denunce successive allaprima non possano considerarsi un mero post factum non punibile: dal lorocontenuto emerge come l'imputata abbia via via arricchito il nucleo originariodella narrazione di ulteriori particolari e di inediti riferimenti quanto alle modalitàdella reclusione, ad altre circostanze di fatto in ordine alle minacce poste inessere da Benedetto e Bostan, alla tempistica delle violenze, allo stato diubriachezza in cui versavano i suoi aguzzini (v. pag. 27 della sentenza).Conclusivamente, non può dirsi che il reato di calunnia si sia consumatocon la proposizione della prima denuncia, posto che la presentazione di plurimiintegra la commissione di più reati di calunnia quando il contenuto dell'attosuccessivo contenga un ampliamento dell'originaria accusa, mentre integra unpost factum non punibile ove consista nella mera conferma e precisazionedell'iniziale accusa. (Sez. 6, n. 3368 del 09/01/2018, Muglia, Rv. 272159 - 01).Essendo stata confermata integralmente la condanna di primo grado, per ipiù fatti riuniti nel vincolo della continuazione, non vi è stata, da ultimo, alcunaviolazione del principio di reformatio in peius.4. Alla inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della sommaindicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e locondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]