CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27195/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 10 settembre 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Viterbo ad [OSCURATO:PERSONA] a tre anni e due mesi di reclusione ed € 14.000,00 di multa per i reati ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per avere detenuto, al fine di cederle a terzi, sostanze stupefacenti del tipo cocaina, dal peso complessivo di gr. 364,9 circa, e hashish dal peso complessivo di gr. 1108,6 circa (in Vetralla il 11 dicembre 2020). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e contraddittorietà della motivazione per l'assenza di prova dell'ascrivibilità della detenzione della sostanza stupefacente in capo all'imputato. La sentenza impugnata, nell'illustrare le ragioni fondanti la responsabilità dell'imputato, avrebbe fornito due affermazioni antitetiche: da un lato avrebbe sottolineato che sussisterebbero le regioni di urgenza per procedere alla perquisizione a norma dell'art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990, anche in virtù del viavai di soggetti notato sotto l'abitazione dell'imputato, che confermerebbe quanto riferito dalla fonte confidenziale; dall'altro, che tale viavai non sarebbe avvenuto nell'abitazione dell'imputato: pertanto, non sarebbe logica la successiva considerazione per cui gli agenti, in ragione di tale viavai, avrebbero ritenuto che nell'abitazione fossero state detenute sostanze stupefacenti. La sentenza impugnata, da un lato, affermerebbe l'assenza della prova di un'attività di cessione di stupefacenti avvenuta all'interno dell'appartamento del ricorrente; dall'altro, desumerebbe erroneamente la condotta di detenzione esclusivamente dalla circostanza che l'immobile fosse nella disponibilità dell'imputato, con un sillogismo incongruo. La motivazione sarebbe altrettanto carente laddove dedurrebbe la penale responsabilità dell'imputato unicamente dalla circostanza che le sostanze stupefacenti, la sostanza da taglio e il bilancino di precisione si trovassero nella stanza da letto. Il provvedimento impugnato sarebbe altresì contraddittorio laddove avrebbe ammesso con alta probabilità la partecipazione di altre persone nel reato, stante la compresenza di più soggetti nella stessa abitazione; dall'altro avrebbe assolto l'imputato dai reati di cui ai capi 2 e 3 relativi alle armi, perché non certa la riconducibilità delle stesse all'imputato. 2.2 Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e l'assenza di motivazione sul motivo di appello sull'inutilizzabilità degli esiti della perizia disposta dal giudice, in violazione dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. e del diritto di difesa di cui all'art. 6 CEDU. Circa l'espletamento della perizia ex art. 441, comma 5, cod proc. pen. la Corte territoriale, nell'affermare che non vi sarebbe stata alcuna violazione del diritto di difesa, perché gli esiti della perizia avrebbero potuto essere anche favorevoli all'imputato, avrebbe mal interpretato la doglianza difensiva sul punto, secondo cui la perizia sarebbe stata disposta in violazione della ratio del rito abbreviato, poiché tardiva, nonché in violazione del principio del favor rei e del diritto di difesa di cui all'art. 6 CEDU. Dopo aver dato conto di quanto contenuto nell'atto di appello e della giurisprudenza a sostegno delle proprie tesi difensive, si sostiene che la Corte territoriale non si sarebbe espressa sul motivo di impugnazione, concernente l'utilizzabilità della perizia de qua e il potere di integrazione del giudice, esercitabile solo in bonam partem e solo prima che le parti rassegnino le rispettive conclusioni, mentre nella fattispecie sarebbe stato esercitato in malam partem e tardivamente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. La disponibilità di tutta la sostanza stupefacente rinvenuta nell'appartamento si è fondata sulla circostanza che la cocaina, la gran parte dell'hashish, la sostanza da taglio ed il bilancino di precisione sono stati rinvenuti nella camera da letto del ricorrente, quindi in luogo in diretta disponibilità dell'imputato. Le ritenute, ma non sussistenti, contraddizioni indicate a pagina 2 del ricorso, non concernono gli elementi di prova posti a sostegno della decisione ma le modalità della perquisizione, per altro circostanza questa del tutto irrilevante ai fini della decisione. 1.2. Nessuna contraddizione sussiste tra l'aver affermato che in assenza dell'imputato non vi è prova che avvennero cessioni di sostanza stupefacente e la ritenuta detenzione delle sostanze stupefacenti anche in assenza del ricorrente nell'abitazione, trattandosi di condotte diverse, l'una istantanea, l'altra permanente. 1.3. Inoltre, il motivo si confronta solo parzialmente con la motivazione della sentenza impugnata che si fonda non sulla sola disponibilità dell'appartamento ma, oltre che sulle dichiarazioni del ricorrente, sul luogo in cui furono rinvenute la gran parte delle sostanze stupefacenti e gli strumenti per il taglio ed il peso - la camera da letto del ricorrente - in un luogo, cioè in sua diretta ed esclusiva disponibilità.1.4. Non sussiste alcuna contraddizione neanche nell'aver ipotizzato il concorso di persone nei reati di cessione, poiché la Corte di appello ha chiaramente affermato, sulla base degli elementi di prova prima indicati, che la detenzione delle sostanze stupefacenti era attribuibile al ricorrente. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Il motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché deduce il vizio ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., che concerne la violazione di legge sostanziale, in relazione ad una dedotta violazione di legge processuale, ed il vizio della motivazione con riferimento all'applicazione di una norma processuale, quindi ad una questione di diritto. 2.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto; tale vizio nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto, alla giustificazione della ricostruzione storica del fatto per cui si procede. Cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 per cui «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge». 2.3. Il motivo è poi inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui deduce la violazione del diritto di difesa di cui all'art. 6 Cedu. Con la sentenza Filardo le Sezioni Unite, alla cui motivazione per ragioni di sintesi si rimanda, hanno affermato il principio per cui «Deve ... ritenersi non consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale». 2.4. È manifestamente infondata la tesi difensiva per cui la perizia, disposta ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. al fine di accertare la natura delle sostanze stupefacenti ed il principio attivo, sarebbe contraria alla ratio del giudizio abbreviato ed in violazione del principio del favo rei. 2.4.1. Va ricordato che, in tema di giudizio abbreviato, l'esercizio del potere d'integrazione della prova, riconosciuto al giudice dall'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale (cfr. Sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015, V D M., Rv. 265905). 2.4.2. Inoltre, quanto ai limiti dell'esercizio del potere ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., l'integrazione probatoria disposta dal giudice in base a tale norma può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti. Cfr. in tal senso Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Prevete, Rv. 280968 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutare l'eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria. 2.4.3. La decisione di procedere alla perizia sulla sostanza stupefacente è pertanto del tutto legittima. 3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.