CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 marzo 2025
Cassazione n. 30615/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 25/03/2025 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso il 05.03.2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti dorniciliari con l'obbligo di dimora nel comune di residenza, anche eventualmente associato all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, tenuto conto che, decaduta la misura in relazione alla detenzione a fine di spaccio di droga c.d. leggera, il pericolo cautelare afferisce alla contestazione di detenzione di 7 grammi lordi di MDMA tali da confezionare una dose circa di stupefacente, priva di qualsiasi gravità. 3. E' intervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale. 4. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per l'intervenuta rinuncia ad esso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos