CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 novembre 2024
Cassazione n. 46425/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso alla sentenza del Tribunale di Larino, ai sensi degli artt. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. e 591 cod.proc.pen. stante l'assenza di elezione di domicilio, è inammissibile. L'art. 581 comma 1 -quater cod.proc.pen. stabilisce che, con l'atto d'impugnazione del difensore, sia depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato. Ora, risulta dagli atti che l'atto di appello presentato dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] (e non dalla parte personalmente) conteneva il mandato ad impugnare ma non l'elezione di domicilio, da cui la correttezza della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione non potendo ritenersi equipollente all'elezione di domicilio il generico riferimento alla circostanza che era indicata la residenza tenuto conto del tenore esplicito della norma che prevede anche che l'elezione di domicilio sia successiva alla sentenza impugnata. Restano assorbiti i motivi di merito. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] r stensore [OSCURATO:PERSONA]