CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31903/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’indagato, il quale hainsistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 10 febbraio 2026, il G.I.P. del Tribunale di Salernorigettava la richiesta di revoca, o in subordine di riduzione del valore, del sequestropreventivo per equivalente disposto in relazione alla provvisoria imputazione di cuial capo F, avente ad oggetto la contestazione, a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]., legalmente amministratata da [OSCURATO:PERSONA] egestita di fatto da [OSCURATO:PERSONA], dell’illecito amministrativo di cui agli art. 5,6, 25 undecies e 28 del d. lgs. n. 231 del 2001, riferito al reato di cui agli art. 452quaterdecies cod. pen. e 259 del d. lgs. n. 152 del 2006; fatti commessi in Polla ein Tunisia dal 30 settembre 2019 al 20 luglio 2020.Con ordinanza del 27 aprile 2026, il Tribunale del riesame di Salerno, inparziale riforma del provvedimento impugnato, rideterminava l’importo dasequestrare in 44.362 euro, disponendo la restituzione al ricorrente della residuasomma oggetto dell’originaria cautela reale2. Avverso l’ordinanza del Tribunale campano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suodifensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unicomotivo, con il quale la difesa deduce la violazione degli art. 125 e 321 cod. proc.pen., nonché degli art. 19 e 53 del d. lgs. n. 231 del 2001, 3 e 27 Cost. e 49,paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, eccependo ildifetto di motivazione da parte del Tribunale rispetto alla richiesta difensiva direvoca del sequestro preventivo per equivalente, nella misura in cui è statoaffermato nell’ordinanza impugnata che l’indagato avrebbe posto in essere lacondotta delittuosa nella veste di gestore di fatto della compagine aziendale.Tale affermazione viene censurata sotto un triplice aspetto: in primo luogo, sirileva che le attività materiali ascritte al ricorrente sono espressione del ruolo didipendente di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di compiti di tipo esecutivo e non gestionale.In secondo luogo, si obietta che il Tribunale non ha spiegato per quale ragione ilfatto che l’indagato avrebbe concorso nella realizzazione del reato presuppostoquale gestore di fatto, piuttosto che come socio o dipendente, dovrebbe influiresulla quantificazione della quota di profitto a lui ascrivibile. In terzo luogo, sicontesta il provvedimento gravato sia per aver deprivato di rilevanza la mancatariscossione degli utili da parte dell’indagato, sia per aver dato luogo aun’applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca esorbitanterispetto ai limiti di operatività dell’istituto, come delineati dal diritto vivente e inparticolare dalla cd. sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 13783/2025 delle Sezioni Unite penali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questaCorte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondocui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestropreventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo perviolazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores iniudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali darendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la qualepuò denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomomotivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 5807 del18/01/2017, Rv. 269119 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).2. Ciò premesso, deve ritenersi che, rispetto al provvedimento impugnato,non sia configurabile né una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione.Ed invero i giudici del riesame, all’esito di un’accurata ricostruzione dei fatti dicausa, hanno evidenziato, in maniera pertinente, che la circostanza, peraltro nondedotta in precedenza, relativa alla mancata riscossione degli utili da parte diPapucci negli anni 2019 e 2020, era destinata a restare priva di rilievo, posto cheil reato presupposto (art. 452 quaterdecies cod. pen. e 259 del d. lgs. n. 152 del2006), come già rilevato in una precedente ordinanza di riesame non impugnatadalla difesa, è stato commesso dall’indagato non quale socio della [OSCURATO:SOCIETA]., ma nella veste di gestore di fatto di tale società, essendo egliil “braccio destro” dell’amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], per cui laquantificazione del profitto non poteva né essere esclusa dalla mancata percezionedegli utili, né essere parametrata alla consistenza della sua quota sociale.Ciò posto, il Tribunale ha parzialmente accolto l’appello cautelare quanto allamisura del sequestro, richiamando a tal fine il principio elaborato dalle SezioniUnite di questa Corte (sentenza n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Rv. 287756,ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, esclusaogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti diciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cuiaccertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo incaso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singoloconcorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali. Dunque, in applicazione ditale approdo ermeneutico, non è stato ritenuto legittimo il sequestro dell’interoprofitto indicato al capo F, ossia dell’importo di 88.724 euro, essendo statorideterminato il valore del sequestro nella misura della metà, ovvero 44.362 euro,non essendo possibile quantificare l’importo del profitto percepito da [OSCURATO:PERSONA].2.1. Orbene, ritiene il Collegio che l’apparato argomentativo dell’ordinanzaimpugnata, in quanto razionale e coerente con le coordinate interpretative diriferimento, non presta il fianco alle censure difensive, che invero, oltre ariproporre temi già efficacemente trattati, si muovono nell’orbita non tanto dellaviolazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità della motivazione, profiloquesto, come si è detto, non deducibile con il ricorso per cassazione propostocontro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.3. Alla stregua delle considerazioni svolte, l’odierno ricorso deve esserepertanto rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì deciso il 24.06.2026Il consigliere estensore Il Presidente