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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 02194/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su conforme richiesta delle parti, visti gli artt. 444 e ss. cpp, applicava a [OSCURATO:PERSONA]- cesco, in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cod. pen, 73 co. 1 DPR 309/90 (cessione e detezione al fine di spaccio di cocaina, accertate in Torre del Greco il 10/6/2020), la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 18.000 di multa.

Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla disposta confisca dell'autovettura.

2. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il PG presso questa Corte chiedeva annullarsi la sen- tenza impugnata limitatamente alla disposta confisca dell'autovettura, rinviando per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

3. In punto di ammissibilità del ricorso va ricordato che la sentenza di pat- teggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassa- zione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

Un. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348).

4. Il ricorso è fondato.

Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui, anche con la sen- tenza di patteggiamento il giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e la sua valutazione, se correttamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità" (cfr. Sez. 4 n. 41560/2010).

La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettiva- mente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile" (cfr. n. 24756/2007).

Nello specifico, ai fini della confisca di un'autovettura utilizzata per il trasporto della droga ai sensi del comma primo dell'art. 240 cod. pen. è necessario non il semplice impiego per tale uso, ma un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo o, comunque, dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato (così Sez. 6, n. 13176/2012; Sez. 3 n. 23470 del 24/01/2019).

5. Ebbene, alla stregua degli indicati principi di diritto, poiché il giudice del patteggiamento non ha dato adeguatamente conto di un collegamento stabile tra l'autovettura e l'attività di spaccio di sostanza stupefacente posta in essere dal ricorrente (in quanto in sentenza si legge che l'autovettura è stata sempre in uso all'imputato, ma non si dà in alcun modo conto delle modalità con cui la stessa sarebbe stata utilizzata per compiere il reato) la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla disposta confisca dell'autovettura con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'auto Citroen tg. [OSCURATO:TARGA] e rinvia, per un nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- nunziata.

Così deciso in Roma il 9 dicembre 2021 Il C rOgliere est nsore Il presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su conforme richiesta delle parti, visti gli artt. 444 e ss. cpp, applicava a [OSCURATO:PERSONA]- cesco, in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cod. pen, 73 co. 1 DPR 309/90 (cessione e detezione al fine di spaccio di cocaina, accertate in Torre del Greco il 10/6/2020), la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 18.000 di multa. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla disposta confisca dell'autovettura. 2. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il PG presso questa Corte chiedeva annullarsi la sen- tenza impugnata limitatamente alla disposta confisca dell'autovettura, rinviando per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3. In punto di ammissibilità del ricorso va ricordato che la sentenza di pat- teggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassa- zione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348). 4. Il ricorso è fondato. Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui, anche con la sen- tenza di patteggiamento il giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e la sua valutazione, se correttamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità" (cfr. Sez. 4 n. 41560/2010). La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettiva- mente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile" (cfr. n. 24756/2007). Nello specifico, ai fini della confisca di un'autovettura utilizzata per il trasporto della droga ai sensi del comma primo dell'art. 240 cod. pen. è necessario non il semplice impiego per tale uso, ma un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo o, comunque, dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato (così Sez. 6, n. 13176/2012; Sez. 3 n. 23470 del 24/01/2019). 5. Ebbene, alla stregua degli indicati principi di diritto, poiché il giudice del patteggiamento non ha dato adeguatamente conto di un collegamento stabile tra l'autovettura e l'attività di spaccio di sostanza stupefacente posta in essere dal ricorrente (in quanto in sentenza si legge che l'autovettura è stata sempre in uso all'imputato, ma non si dà in alcun modo conto delle modalità con cui la stessa sarebbe stata utilizzata per compiere il reato) la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla disposta confisca dell'autovettura con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'auto Citroen tg. [OSCURATO:TARGA] e rinvia, per un nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- nunziata. Così deciso in Roma il 9 dicembre 2021 Il C rOgliere est nsore Il presidente
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