CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 19021/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAL /--- hato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile perché proposto tardivamente; rilevato, infatti, che dall'esame degli atti risulta che il termine per la proposizione del ricorso decorreva dall'i settembre 2022, atteso che la sentenza, emessa il 24 maggio 2022, fissava il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, termine che veniva a scadere in periodo feriale; considerato che ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. il termine per proporre impugnazione di 45 giorni nel caso previsto dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. decorrente dalla scadenza del termine determinato dal giudice, nel caso di specie decorreva dall'i settembre 2022 e veniva a scadere il 15 ottobre 2022, ma il ricorso risulta redatto il 31 ottobre e depositato il 3 novembre 2022 presso il Tribunale di Latina; ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent