CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 22414/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.12/06/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5095/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 5 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Avversola SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn.5982/2019 depositata i l 29/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentantepro tempore, avverso la sentenza n. 19649/07/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di rigetto del ricorso della suddetta società avverso un avviso di pagamento, con il quale l’Ufficio aveva recuperato, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.551/1988, conv. in legge n. 20/1989, la somma complessiva di euro 10.846.716,44 a titolo di addizionale provinciale (e interessi nonché indennità di mora) sui consumi di energia elettrica effettuati dal 2008 al 2011. 2.In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR accoglieva l’appello della contribuente osservando che: 1) la società, nel periodo in questione, in quanto consumatore finale, non rientrava nelle categorie dei soggetti obbligati al pagamento, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 504/95, vigente ratione temporis: solo con l’introduzione dell’art. 53, comma 1, lett. c-bis) del TUA, in forza dell’art. 3, comma 13 lett. a) del d.l. n. 16/2012 (avente valenza innovativa e non interpretativa) è stato, infatti, previsto l’obbligo del pagamento dell’accisa anche a carico dei soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica dal mercato elettrico; 2) andava disapplicata, per contrasto con la Direttiva Europea n. 2008/112/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia (ex plurimis, sentenze 27 febbraio 2014, C-82/2012), la disciplina interna di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988 conv. in legge n. 20 del 1989, non avente una finalità specifica, ma risolvendosi in una mera contribuzione al bilancio interno dello Stato con conseguente non debenza delle addizionali medesime e delle sanzioni irrogate. 3. Resiste con controricorso la società contribuente. 4. La Procura Generale ha depositato requisitoriascritta, chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato che: 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 6 del d.l. n.551 del 1988, conv. in legge n. 20 del 1989 e della Direttiva n. 118/08 CE, art. 1, per avere la CTR annullato l’atto impositivo, stante l’incompatibilità delle addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica con la Direttiva europea 2008/112/CE per mancanza di finalità specifiche ai sensi dell’art. 1, par. 2, della detta Direttiva, rispondendo ad una mera esigenza di bilancio degli Enti locali, senza considerare che le addizionali in questione non costituivano un’imposizione autonoma, ma integravano un semplice aumento di aliquota dell’accisa sull’energia elettrica, con lo stesso presupposto. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2 e 53, comma 1 lett. c-bis,TUA, 34, 45 e 65 All 1 al DM 19.12.03, per avere la CTR escluso che la società contribuente fosse soggetto obbligato al pagamento dell’addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica,sebbene l’art. 3, comma 13, lett. a) del d.l. n. 16 del 2012 – che aveva introdotto nell’art. 53, comma 1, del TUA, la lett.C-bis) –non avesse un carattere innovativo, ma espli cativo del complesso delle norme vigenti e la società fosse da considerare soggetto passivo già ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del TUA, atteso che il presupposto impositivo si era verificato nei confronti di quest’ultima all’atto della immissione in consumo e, quindi , al momento dell’acquisto dell’energia direttamente alla borsa elettrica e dell’impiego della stessa per usi propri. 3. Va premesso che la sentenza impugnata fonda l’accoglimento dell’appello della contribuente su due autonome rationes decidendi- ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata - per avere ritenuto 1) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non essere soggetto obbligato al pagamento dell’addizionale provinciale in quanto consumatore finale non rientrante nelle categorie di cui all’art. 53, comma 1, del TUA, nella versione vigente ratione temporis, avendo l’art. 3, comma 13, lett. a) del d.l. n. 16 del 2012, che aveva introdotto nell’art. 53, comma 1, del TUA, la lett. c- bis) (includendovi i soggetti che acquistavano per uso proprio energia elettrica sul mercato elettrico limitatamente al consumo di detta energia), carattere innovativo e non interpretativo della disciplina previgente (prima ratio); 2) da disapplicare la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, in tema di addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica incompatibile con la Direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE (seconda ratio). 3.1. Il primo motivo- che censura la seconda ratio decidendi - è infondato. 3.2. Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, che non v’è ragione di modificare:«In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime» (cfr. Cass. n. 15198 del 04/06/2019; Cass.n. 27101 del 23/10/2019; da ultimo, Cass. n. 31616 del 2022). 3.3 L’infondatezza del primo motivo comporta l’inammissibilità per difetto di interesse del secondo motivo -che aggredisce la prima ratio decidendi. Deve essere confermato il principio di diritto secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, distinte e autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’infondatezza delle censure mosse a una ratio decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni, in quanto queste ultime non potrebbero condurre, stante la definitività delle altre, alla cassazione della decisione (Cass. 30912 del 2019; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882;Cass. 5185 del 2017). 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. 5. Trattandosi di ricorso proposto successivamente alla formazione del richiamato orientamento in tema di contrarietà col diritto unionale della disciplina interna delle addizionali provinciali sui consumi di energia elettrica, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi ex D.M. n. 55 del 2014, in relazione al valore di causa, da individuare nell’importo corrispondente all’ammontare intimato con l’avviso di pagamento. 5.1. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 -L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liqui