CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11413/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
).- Ricorrenti –Contro[OSCURATO:PERSONA].- Intimato –Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 590/2022depositata in data 11/05/2022.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella cameradi consiglio del giorno 28 ottobre 2025.Rilevato che:1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2206 del 2019,respinse la domanda dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dicondanna del [OSCURATO:PERSONA], in Presezzo (BG), al risarcimentodei danni occorsi all’appartamento degli attori, nell’aprile e nelNumero registro generale 20053/2022Numero sezionale 2556/2025Numero di raccolta generale 11413/2026Data pubblicazione 27/04/2026settembre del 2012, causati, il primo, dalla fuoriuscita dal bagno diliquami provenienti dalla colonna di scarico condominiale, il secondo,dalla caduta di conci dal frontalino e dal celino del balconedell’appartamento del piano di sopra che aveva causato la rotturadella portafinestra e la tenda solare degli attori;2. la Corte d’appello di Brescia, nel contraddittorio del CondominioSerena, ha respinto l’appello dei coniugi Poma/Mancini sul rilievo che,per un verso, le prove dedotte dagli appellanti non erano idonee adindividuare le cause del rigurgito fognario asseritamente verificatosinell’aprile del 2012; per altro verso, come evidenziato dalle risultanzedella c.t.u., il sottobalcone (cd. “celino”) da cui si erano verificati idistacchi non poteva considerarsi parte comune perché privo difunzione ornamentale, e, ancora, che, quanto al “frontalino”, inmancanza di fotografie della facciata dell’edificio condominiale nonera possibile stabilirne la funzione al fine di considerarlo partecomune;3. avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e GiovanninaMancini hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi, illustrati da una memoria.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.In data 17/02/2025, il consigliere delegato ha depositato unaproposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,che è stata ritualmente comunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, il difensore dei ricorrenti hachiesto la decisione del ricorso. È stata quindi fissata l’adunanza incamera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazionedell’art. 115 c.p.c., in relazione al distacco di materiale dal balconesoprastante: la sentenza sarebbe errata nella parte in cui non haNumero registro generale 20053/2022Numero sezionale 2556/2025Numero di raccolta generale 11413/2026Data pubblicazione 27/04/2026rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] non contestava la natura condominiale delfrontalino e del celino del balcone del piano soprastantel’appartamento dei ricorrenti da cui si erano staccati i blocchi dicalcestruzzo;2. con il secondo motivo è prospettato, ai sensi dell’art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame, da parte della Corte d’appello,delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio resa in sede di ATP,secondo cui il frontalino ed il celino del balcone da cui si eranostaccati i pezzi di calcestruzzo precipitati sul balcone degli attoriavevano natura condominiale;3. con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., l’omessa valutazione, da parte della Corte d’appello, dellaquestione, evidenziata nell’atto di appello, della mancatapartecipazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], al procedimento dimediazione, contegno dal quale, per il disposto dell’art. 8 comma 4-bis del d.lgs. n. 28/2010, il giudice avrebbe potuto desumereargomenti di prova.I ricorrenti aggiungono che la sentenza avrebbe una motivazionemeramente apparente per l’omessa pronuncia su questo specificomotivo di appello;4. con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 comma1 n. 5 c.p.c., la mancata ammissione da parte dei giudici di meritodella prova per testi attraverso la quale gli attori intendevanodimostrare che, nell’aprile del 2012, nel bagno del loro appartamentosi erano verificati dei rigurgiti provenienti dallo scarico condominiale;5. il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.Nel dettaglio, il principio di autosufficienza del ricorso percassazione impone la trascrizione degli atti processuali nel caso in cuisia fatta valere l’erronea applicazione del principio di noncontestazione. Si tratta di un punto fermo della giurisprudenza diNumero registro generale 20053/2022Numero sezionale 2556/2025Numero di raccolta generale 11413/2026Data pubblicazione 27/04/2026legittimità per la quale, lo sottolinea Cass. 12/05/2022, n. 15256(vedi anche Cass. n. 15058/2024, «in tema di non contestazione, taleda espungere il fatto dall’àmbito del controverso e da escludere ilbisogno di prova ex art. 115 c.p.c., in virtù del principio diautosufficienza il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erroneaapplicazione del principio di non contestazione non può prescinderedalla trascrizione degli atti processuali che ne integrerebbero ipresupposti, perché l’onere di specifica contestazione, a opera dellaparte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettantopuntuale a carico della parte onerata della prova (Cass. Sez. 3,5.3.2019, n. 6303). E ciò tanto nel caso […] in cui il ricorrentelamenti l’erronea qualificazione da parte del giudice del merito di unfatto come non contestato, sia perché effettivamente especificamente contestato da parte sua, sia perché non allegato inmodo specifico dalla controparte, quanto nel diverso caso [a cui varicondotta la presente fattispecie, n.d.r.] in cui il ricorrente lamenti lamancata qualificazione del fatto come non contestato da parte delgiudice del merito, benché fosse stato specificamente allegato e lacontroparte non lo avesse specificamente contestato (Cass. Sez. 3,5.3.2019, n. 6303; Cass. Sez. 6 - 3, n. 12840 del 22.5.2017; Cass.Sez. 3, n. 20637 del 13.10.2016; Cass. Sez. 1, n. 9843 del 7.5.2014;Cass. Sez. 1, n. 324 del 11.1.2007). Inoltre recentemente questaCorte ha affermato che con riguardo al novellato art. 115 c.p.c.spetta al giudice del merito apprezzare, nell’àmbito del giudizio difatto al medesimo riservato, la esistenza e il valore di una condotta dinon contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte e taleaccertamento è sindacabile in cassazione solo per vizio dimotivazione, nei limiti in cui lo stesso sia tuttora denunciabile, aisensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, novellato (Sez. 3, n. 1154del 17.1.2022)».Numero registro generale 20053/2022Numero sezionale 2556/2025Numero di raccolta generale 11413/2026Data pubblicazione 27/04/20266. Il secondo, il terzo e il quarto motivo, suscettibili di esamecongiunto per connessione argomentativa, sono in parte inammissibilie in parte infondati per le seguenti ragioni.L’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio di cui al n. 5dell’art. 360 comma 1 c.p.c. costituisce un rilievo inammissibileperché si è in presenza della cd. doppia conforme, ossia di duedecisioni di rigetto da parte dei giudici di merito fondate sui medesimiaspetti fattuali in punto di regolarità dell’accertamento dellaviolazione e di insussistenza dell’invocata esimente (cfr. Cass., Sez.Un., n. 8053/2014; Cass. n. 23940/2017 e Cass. n. 7090/2022;Cass. n. 26315/2024).Peraltro, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art.348 ter commi 4 e 5 c.p.c., con conseguente inammissibilità dellacensura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamentecorrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le duestatuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo inrelazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che ilgiudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice. (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Cass. n. 8982/2024).Sotto altro profilo, fin da Cass. Sez. Un. 07/04/2014, n. 8053, si èandato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360comma 1 n. 5 c.p.c. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,Numero registro generale 20053/2022Numero sezionale 2556/2025Numero di raccolta generale 11413/2026Data pubblicazione 27/04/2026primo comma, n. 6, e 369 comma 2 n. 4 c.p.c., il ricorrente deveindicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato»,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il«quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra leparti e la sua «decisività» (cfr., altresì Cass., 27/04/2023, n. 11111,che, in motivazione, punto 5.2.2., evidenzia che il “nuovo” motivo dicui al n. 5 assume caratteristiche completamente diverse da quelledel “vecchio” vizio di motivazione).Si è anche chiarito (vedi, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10525 del31/03/2022) che, in tema di giudizio di cassazione, il motivo diricorso di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. deve riguardare un fattostorico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possanoconsiderarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito,né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanzeistruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincenteapprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delleprove acquisite nel corso del relativo giudizio.In altre parole, alla Corte di legittimità non può essere chiesta unanuova attività istruttoria ed è principio altrettanto pacifico ingiurisprudenza che, con la proposizione del ricorso per cassazione, ilricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito,tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo,non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito dellacausa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto ilgiudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioNumero registro generale 20053/2022Numero sezionale 2556/2025Numero di raccolta generale 11413/2026Data pubblicazione 27/04/2026convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.7/04/2017, n. 9097; Cass. 07/03/2018, n. 5355; Cass. 13/06/2023,n. 16781).Con riferimento alla fattispecie concreta all’attenzione delCollegio, per la giurisprudenza della Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n.8159 del 07/09/1996; in termini, tra le altre, Cass. Sez. 2, Sentenzan. 14576 del 30/07/2004), i balconi sono elementi accidentali e nonportanti della struttura del fabbricato, non costituiscono parti comunidell'edificio e appartengono ai proprietari delle unità immobiliaricorrispondenti, che sono gli unici responsabili dei danni cagionatidalla caduta di frammenti di intonaco o muratura, che si siano da essistaccati, mentre i fregi ornamentali e gli elementi decorativi, che adessi ineriscano (quali i rivestimenti della fronte o della partesottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini), sono condominiali,se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell'interoedificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essicorrispondenti, con la conseguenza che è onere di chi vi ha interesse(il proprietario del balcone, da cui si sono distaccati i frammenti,citato per il risarcimento), al fine di esimersi da responsabilità,provare che il danno fu causato dal distacco di elementi decorativi,che per la loro funzione ornamentale dell'intero edificioappartenevano alle parti comuni di esso.La Corte territoriale ha valutato gli elementi probatori (inparticolare, il contenuto della c.t.u.) e, con motivazione adeguata epriva di vizi logici (donde l’infondatezza della critica in punto dicarenza strutturale della decisione prospettata in ricorso), ha respintola domanda degli attori evidenziando che: (i) “le fotografie prodottenon mostrano alcuna traccia del rigurgito fognario, ma soltanto segniNumero registro generale 20053/2022Numero sezionale 2556/2025Numero di raccolta generale 11413/2026Data pubblicazione 27/04/2026di umidità sui mobili del bagno; […] le conclusioni del CTU attestanoche non era possibile ricondurre le deboli umidità del bagno ad unrigurgito fognario, che nel resto dei locali gli arredi presentano solosegni dovuti all’usura; […] la condotta tenuta dai danneggiati inconcomitanza all’evento è dubbia, poiché essi non hanno allegato nédi aver richiesto l’intervento di un’impresa privata per il ripristino nédei Vigili del fuoco per la constatazione dei danni; […] neppure hannoinviato all’amministratore del [OSCURATO:PERSONA] una tempestiva denunciadel sinistro, poiché la prima missiva con richiesta di risarcimento deldanno risale al 14.11.2012”; (ii) il celino, ossia il sottobalcone,sovrastante l’appartamento dei due condòmini, costituito da unostrato in calcestruzzo che copre i ferri d’armatura non ha unafunzione ornamentale e non può quindi considerarsi parte comune;(iii) quanto al frontalino, “le fotografie non mostrano l’intera facciatadell’edificio condominiale, così che non è possibile stabilirne lafunzione al fine di considerarlo parte comune”; (iv) quanto ai danniasseritamente causati dai cedimenti del balcone del piano superiore, ilconsulente d’ufficio aveva rinvenuto detto sottobalcone ripristinato e,pertanto, non aveva potuto “determinare le dimensioni e il numerodei conci di calcestruzzo che si erano distaccati, né riscontrare dallefotografie allegate dagli appellanti se avevano danneggiato ilserramento della portafinestra e la tenda solare che non era più inloco” (vedi pagg. 4-6 della sentenza).Il terzo motivo è inammissibile anche perché pone una questionenuova, estranea ai motivi di appello, non esaminata dalla Corte diBrescia.In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettatequestioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, ilricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non soloallegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma,Numero registro generale 20053/2022Numero sezionale 2556/2025Numero di raccolta generale 11413/2026Data pubblicazione 27/04/2026in virtù del principio di specificità, anche indicare in quale specificoricorso devono investire questioni già comprese nel “themadecidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, insede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili diufficio (Cass. Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018; Cass. Sez. 6-1, Ord. n.15430 del 2018; Cass. Sez. 2, Ord. n. 38228 del 2021; Cass. Sez. L,Ord. n. 18018 del 01/07/2024).7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione inragione del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.8. Poiché il ricorso è deciso in conformità della proposta formulatadal consigliere delegato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., va applicato –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c. – il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguentecondanna dei ricorrenti al pagamento, in favore della cassa delleammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferioread euro 500 e non superiore a euro 5.000).9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento di unasomma di euro 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, exart. 96 comma 4 c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002,dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento,Numero registro generale 20053/2022Numero sezionale 2556/2025Numero di raccolta generale 11413/2026Data pubblicazione 27/04/2026da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 28 ottobre 2025.La PresidenteMilena Falaschi