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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 41325/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Messina il 16 febbraio 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Messina il 23 giugno 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di detenzione illecita di cocaina, fatto, qualificato come violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato come commesso il 29 maggio 2023, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla riconosciuta recidiva, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. L'imputato si affida a tre motivi con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione: A) quanto alla mancata riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; B) quanto al riconoscimento della recidiva; C) e quanto al rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva alla detenzione ex artt. 20-bis e 545-bis cod. pen. 3.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

Le doglianze sono reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (alle pp. 3-5 della sentenza) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

In particolare: la mancata riqualificazione in melius è giustificata con il richiamo alla quantità di droga, al principio attivo ed al numero di dosi ricavabili (quasi 200); il giudizio di accentuata pericolosità fondante il riconoscimento della recidiva è fondato sulla recente condanna per porto illegale di arma da sparo, indice, ad avviso dei giudici di merito, di inserimento in pericolosi circuiti criminali; e il diniego della sostituzione della pena detentiva inflitta con il lavoro di pubblica utilità è spiegato con la ritenuta inidoneità al fine di recupero e di reinserimento sociale del condannato, anche alla luce dei precedenti penali e della gravità del fatto per cui è processo.

Si tratta di apparato giustificativo che risulta non incongruo né illogico. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento délle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Messina il 16 febbraio 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Messina il 23 giugno 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di detenzione illecita di cocaina, fatto, qualificato come violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato come commesso il 29 maggio 2023, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla riconosciuta recidiva, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. L'imputato si affida a tre motivi con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione: A) quanto alla mancata riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; B) quanto al riconoscimento della recidiva; C) e quanto al rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva alla detenzione ex artt. 20-bis e 545-bis cod. pen. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le doglianze sono reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (alle pp. 3-5 della sentenza) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In particolare: la mancata riqualificazione in melius è giustificata con il richiamo alla quantità di droga, al principio attivo ed al numero di dosi ricavabili (quasi 200); il giudizio di accentuata pericolosità fondante il riconoscimento della recidiva è fondato sulla recente condanna per porto illegale di arma da sparo, indice, ad avviso dei giudici di merito, di inserimento in pericolosi circuiti criminali; e il diniego della sostituzione della pena detentiva inflitta con il lavoro di pubblica utilità è spiegato con la ritenuta inidoneità al fine di recupero e di reinserimento sociale del condannato, anche alla luce dei precedenti penali e della gravità del fatto per cui è processo. Si tratta di apparato giustificativo che risulta non incongruo né illogico. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento délle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 41325/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris