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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 22973/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE di APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.1 La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 20 maggio 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 599 bis cod.proc.pen., di anni quattro di reclusione ed euro 1000 di multa ciascuno. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deducendo: - violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. avendo il giudice d'appello violato l'obbligo motivazionale in particolare non avendo indicato l'iter logico seguito per svalutare gli elementi favorevoli all'imputato; con successiva memoria nell'interesse della Sapuppo, l'Avv.to Maccarone chiedeva di non procedersi procedere per difetto di querela alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs 150/2022 e di rideterminare la pena irrogata. 1.3 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deduceva la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. non sussistendo la certezza della colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio; si lamentava ancora che erroneamente il giudice di appello non riteneva il delitto di cui all'art. 605 cod.pen. assorbito in quello di cui al 628 cod.pen.. 1.4 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduceva con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione non avendo il giudice di appello prosciolto l'imputato ex art. 129 cod.proc.pen. alla luce della condizione di invalidità totale di questi. 1.5 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduceva la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. non avendo il giudice assolto all'obbligo di motivazione. 1.6 Analoga violazione deduceva l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 1.7 Ciò posto i ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili così come quelli che deducono difetto di motivazione su tale punto ovvero su altri aspetti oggetto di rinuncia in sede di concordato in appello.

Quanto alla richiesta avanzata nell'interesse della Sapuppo con la memoria successivamente depositata in relazione all'intervenuta modifica del regime di procedibilità per il reato di cui all'art. 605 cod.pen., va fatta applicazione del principio secondo cui in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Rv. 273551 - 01) Ne deriva pertanto che l'inammissibilità dell'unico motivo di ricorso della Sapuppo preclude l'applicabilità della disciplina sopravvenuta così come invocata con la memoria depositata.

In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] i J [OSCURATO:PERSONA] CANCELLAkth SECONDA SEZIONE PENALE 2 IL 25 MAG. 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE di APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.1 La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 20 maggio 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 599 bis cod.proc.pen., di anni quattro di reclusione ed euro 1000 di multa ciascuno. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deducendo: - violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. avendo il giudice d'appello violato l'obbligo motivazionale in particolare non avendo indicato l'iter logico seguito per svalutare gli elementi favorevoli all'imputato; con successiva memoria nell'interesse della Sapuppo, l'Avv.to Maccarone chiedeva di non procedersi procedere per difetto di querela alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs 150/2022 e di rideterminare la pena irrogata. 1.3 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deduceva la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. non sussistendo la certezza della colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio; si lamentava ancora che erroneamente il giudice di appello non riteneva il delitto di cui all'art. 605 cod.pen. assorbito in quello di cui al 628 cod.pen.. 1.4 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduceva con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione non avendo il giudice di appello prosciolto l'imputato ex art. 129 cod.proc.pen. alla luce della condizione di invalidità totale di questi. 1.5 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduceva la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. non avendo il giudice assolto all'obbligo di motivazione. 1.6 Analoga violazione deduceva l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 1.7 Ciò posto i ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili così come quelli che deducono difetto di motivazione su tale punto ovvero su altri aspetti oggetto di rinuncia in sede di concordato in appello. Quanto alla richiesta avanzata nell'interesse della Sapuppo con la memoria successivamente depositata in relazione all'intervenuta modifica del regime di procedibilità per il reato di cui all'art. 605 cod.pen., va fatta applicazione del principio secondo cui in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Rv. 273551 - 01) Ne deriva pertanto che l'inammissibilità dell'unico motivo di ricorso della Sapuppo preclude l'applicabilità della disciplina sopravvenuta così come invocata con la memoria depositata. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] i J [OSCURATO:PERSONA] CANCELLAkth SECONDA SEZIONE PENALE 2 IL 25 MAG. 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22973/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris