CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 1948
Cassazione n. 08245/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N.\ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 19/06/2023 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 29/a/2022 del Tribunale di Monza, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 di reclusione in relazione al reato di cui all'articolo 5 d. Igs. 74/2000. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in quanto erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che la difesa avesse omesso di indicare gli atti inutilizzabili, laddove nell'atto di appello si chiariva che si trattava del PVC, inutilizzabile per violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p.; 2.2. Con il secondo motivo lamenta inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, avendo utilizzato per la decisione prove assunte in violazione dei divieti di cui all'art. 191 c.p.p. (il PVC di cui sopra). 2.3. Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi - che possono essere trattati congiuntamente - costituiscono pedissequa reiterazione di doglianze formulate in appello e motivatamente respinte dai giudici di secondo grado; essi, pertanto, difettano di specificità, omettendo di confrontarsi con il contenuto del provvedimento impugnato. 3.1. I primi due motivi, che afferiscono alla dedotta inutilizzabilità del processo verbale di constatazione, sono stati affrontati dalla Corte di appello, che ha respinto la doglianza citando quella giurisprudenza (Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Dichiara, Rv. 278423 - 01) secondo cui la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, essendo invece necessario che tale sanzione processuale sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito cui la disposizione citata rimanda (in motivazione, la Corte ha aggiunto che è onere di chi eccepisce l'inutilizzabilità, indicare, a pena di inammissibilità del ricorso, gli atti specificamente affetti dal vizio e l'incidenza degli stessi rispetto al provvedimento impugnato). Questa Corte, anche di recente, ha confermato che il verbale di constatazione redatto dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria deve essere qualificato come documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa e, in quanto tale, acquisibile ed utilizzabile ai fini probatori ai sensi dell'art. 234 c.p.p. (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, Gamba, Rv. 274131; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, dep. 2009, Ceragioli e altri, Rv. 242523; Sez. 3, n. 6218 del 17/4/1997, Cetrangolo, Rv. 208633; Sez. 3, n. 4432 del 10/4/1997, Cosentini, Rv. 208030; Sez. 3, n. 1969 del 21/1/1997, Basile, Rv. 206944; Sez. 3, n. 6251 del 15/5/1996, Caruso, Rv. 205514). Si è anche osservato che non si tratta di un atto processuale, poiché non è previsto dal codice di rito o dalle norme di attuazione (art. 207); né può essere qualificato quale «particolare modalità di inoltro della notizia di reato» (art. 221 disp. att. c.p.p.), in quanto i connotati di quest'ultima sono diversi. Si è tuttavia precisato che, nel momento in cui emergono indizi di reato e non meri sospetti, occorre procedere secondo le modalità prescritte dall'art. 220 disp. att. c.p.p., con la conseguenza che la parte di documento compilata prima dell'insorgere degli indizi ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non lo è quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito. La cognizione circa la sussistenza di indizi di reità, deve tuttavia risultare oggettivamente evidente a chi opera e non deve essere soltanto ipotizzata sulla base di mere congetture (Sez. 3, n. 16044 del 28/2/2019, Rossi, Rv. 275397 non massimata sul punto). La Corte si è anche pronunciata sulle conseguenze della eventuale inosservanza della disposizione in esame, chiarendo che essa non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda. Da ciò consegue, dunque, che non può dedursi la generica violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., essendo necessaria la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato l'inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti e riportati nel processo verbale di constatazione redatto dalla medesima ( Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, Gamba, Rv. 274131, cit.; Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016 (dep. 2017), Pelini e altro, Rv. 269299. V. anche Sez. 3, n. 5235 del 24/05/2016 (dep. 2017), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269213). Ne deriva che occorre da parte dell'interessato l'indicazione delle specifiche violazioni codicistiche che avrebbero determinato l'inutilizzabilità degli atti compiuti e riportati nel p.v.c., non essendo sufficiente la generica deduzione della violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. (Cass. pen. sez. III, 26-10-2016, n. 6594; Cass. pen. sez. III, 24-05-2016, n. 5235). Diversamente, si finirebbe per vanificare irragionevolmente tutta l'attività svolta dagli organi accertatori. In definitiva, è onere di chi eccepisce la trasgressione di quest'ultima disposizione precisare quali parti del p.v.c. siano state redatte dopo gli indizi di reato e in contrasto a precise previsioni codici stiche. Il che, come precisato dal provvedimento impugnato, non è - nel caso di specie - accaduto, avendo il ricorrente eccepito la totale inutilizzabilità del PVC e dei suoi allegati. 3.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza ritiene che la pena irrogata dal primo giudice sia congrua alla luce degli importi evasi, pari a 10 volte la soglia di punibilità, evidenziando come essa sia già stata mitigata per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Con tale motivazione il ricorso non si confronta in modo realmente critico affatto, limitandosi ad una pedissequa reiterazione, peraltro meramente fattuale e rivalutativa, dei motivi di appello, risultando di tal guisa inammissibile. 4. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del