CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02295/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24603/2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e di?., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1443/2021/02 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA], quale coerede di [OSCURATO:PERSONA], a propria volta socia della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha provveduto a riprese relativamente all'anno di imposta 2007; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Messina che, con sentenza n. 117/07/16, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1443/2021/02, depositata il 15/02/2021 accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come non sussista un obbligo - sanzionato a pena di invalidità dell'atto impositivo - di allegazione, all'avviso di accertamento, non solo della delega alla relativa sottoscrizione in capo al funzionario procedente, ma neppure del sottostante avviso di accertamento, rilevando "non.. .11 dato formale della notificazione dell'atto presupposto, bensì il fatto che il contribuente sia stato messo nelle condizioni di potersi difendere dalla pretesa erariale in modo completo ed esaustivo" ed evidenziando, altresì come, nel merito, il calcolo e la determinazione dell'imposta dovuta dalla contribuente fossero esatti; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; Ric. 2021 n. 24603 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -2- che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "violazione dell'art. 112 e 132 c.p.c. ...e dell'art. 36 D.Lgs. 546/92" (cfr. ricorso, p. 9) per non essersi la C.T.R. pronunziata in relazione alla questione - pure sottoposta da essa contribuente - concernente l'impossibilità di approntare un'adeguata attività difensiva a cagione della mancata allegazione all'avviso di accertamento del sottostante p.v.c.; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) e dell'art. 42 del DPR n. 600/73, come modificato dal D.Lgs. n. 32/01, nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c." (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. erroneamente escluso rilevanza (nel senso della invalidità dell'atto impositivo) alla mancata allegazione del p.v.c. all'avviso di accertamento; che i motivi - suscettibili di trattazione congiunta, per identità di questioni agli stessi sottese - sono manifestamente inammissibili e, in ogni caso, infondati; che premesso che, già solo scorrendo il secondo motivo di ricorso (nonché la sentenza impugnata, estremamente chiara sul punto. Cfr. motivazione, p. 4, terzultimo cpv.), è comunque da escludere il vizio (lamentato con il primo motivo) di omissione di pronunzia rispetto alla dedotta nullità dell'atto impositivo - per lesione del diritto difesa della contribuente - conseguente alla mancata allegazione, ad esso, del sottostante p.v.c., giacché è la stessa difesa della CORIO a chiarire che la questione fu al contrario esaminata - sia pur per essere A Ric. 2021 n. 24603 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -3- disattesa - dalla C.T.R. ("i Giudici di appello hanno inteso privilegiare il fatto che la contribuente avesse esercitato il proprio diritto di difesa... piuttosto che valutare il difetto evidente di motivazione dell'avviso di accertamento e la limitazione nella facoltà di difesa della contribuente, che la mancata allegazione di documenti essenziali aveva provocato" - cfr. ricorso, p. 12), osserva la Corte come entrambe le censure non solo difettano di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. laddove, non trascrivendo la motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, parte ricorrente preclude al Collegio di valutare se ed in che termini l'atto impositivo contenesse - o meno - una relatio al sottostante p.v.c. ovvero ne riportasse i contenuti significativi (arg. da Cass., Sez. 5, 18.12.2009, n. 26683, Rv. 610991-01), ma neppure si confrontano con il principio per cui l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente a quegli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass., Sez. 5, 19.11.2019, n. 29968, Rv. 655917-01) ovvero dei quali non abbia, comunque, agevole conoscibilità (arg. da Cass., Sez. 5, 12.12.2018, n. 32127, Rv. 651783-01): sennonché il socio (e, per esso, i suoi eredi) ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (arg. da Cass., Sez. 6-5, 4.6.2018, n. 14275, Rv. 648869-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato (nei termini che precedono dovendosi emendare la motivazione della sentenza impugnata), con la condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ric. 2021 n. 24603 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -4- Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta. Per l'effetto, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così