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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 22814/2024

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel.

ORDINANZA sul ricorso 3158/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elett.te domic. presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende; -resistente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questorep.t.; -intimata- avverso il provvedimento del Giudice di pace di Siracusa emesso il 20.12.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/5/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di pacedi Siracusa, preso atto della nota della Questura nella quale si chiedeva la revoca del provvedimento del 2022 del medesimo giudice di sospensione dell’atto impugnato (il decreto di respingimento emesso dal Questore di Siracusa il 30.11.2021nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), a seguito della presentazione, da parte del medesimo, della domanda di protezione internazionale, tenuto conto che nelle more era stata emessa nei confronti del ricorrente una decisione di rigetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania, notificatae mai impugnata, con decreto del 20.12.2022 revocava il suddetto provvedimento di sospensione, rigettando il ricorso del ricorrente avverso il decreto di respingimento emesso dal Questore di Siracusa il 30.11.2021.

Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con unico motivo.

Il Ministero dell’Internosi è costituito al solo fine di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Non svolge difese la Questura di Siracusa. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo deduce nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, nonché omesso esame di fatto decisivo, per aver il Giudice di pace provveduto senza fissare un’apposita udienza sull’istanza di revoca, precludendogli la difesa che sarebbe consistita nell’eccepire di aver tempestivamente impugnato il provvedimento di diniego della Commissione T erritorial e, con la conseguenza che, in quanto richiedente asilo, non poteva essere respinto né espulso dal territorio, sino alla definitiva conclusione del procedimento.

Il ricorrente soggiunge altresì che il Tribunale avevasospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.

Il ricorso èfondato. [OSCURATO:PERSONA] di pace , dopo avere sospeso l’efficacia del decreto di respingimento, per l’intervenuta presentazione della domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, ha poi ‒ a seguito della comunicazione, fuori udienza, da parte della Questura dell’avvenuto rigetto della domanda di protezione ‒ revocato, inaudita altera parte, l’ordinanza di sospensione e rigettato l’opposizione al decreto di respingimento.

La fissazione dell’udienza avrebbe consentito all’istante di dimostrare la proposizione del ricorso avverso il provvedimento reiettivo della domanda di protezione, e la sua disposta sospensione.

Orbene, l’evidente violazione del contraddittorio comporta, nella specie, la nullità dell'intero giudizio, con la conseguenza che la decisione che lo conclude ne resta travolta,e non è idonea a porre in essere statuizioni suscettibili di trasformarsi in cosa giudicata (Cass., 11496/2004; Cass.,26040/2005).

Nel caso concreto, la violazione del contraddittorio ha impedito l’esame delle difese del ricorrente in ordine ai presupposti della protezione internazionale.

Per quanto esposto, in accoglimento dell’unico motivo, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Giudice di pace per la prosecuzione del processo attraverso l’instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte accoglie ilricorso, cassa il provvedimento impugnato, e rinvia la causa al Giudice di pace di Siracusa, in persona di diverso magistrato, anche in ord

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 3158/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elett.te domic. presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende; -resistente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questorep.t.; -intimata- avverso il provvedimento del Giudice di pace di Siracusa emesso il 20.12.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/5/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di pacedi Siracusa, preso atto della nota della Questura nella quale si chiedeva la revoca del provvedimento del 2022 del medesimo giudice di sospensione dell’atto impugnato (il decreto di respingimento emesso dal Questore di Siracusa il 30.11.2021nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), a seguito della presentazione, da parte del medesimo, della domanda di protezione internazionale, tenuto conto che nelle more era stata emessa nei confronti del ricorrente una decisione di rigetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania, notificatae mai impugnata, con decreto del 20.12.2022 revocava il suddetto provvedimento di sospensione, rigettando il ricorso del ricorrente avverso il decreto di respingimento emesso dal Questore di Siracusa il 30.11.2021. Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con unico motivo. Il Ministero dell’Internosi è costituito al solo fine di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione. Non svolge difese la Questura di Siracusa. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo deduce nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, nonché omesso esame di fatto decisivo, per aver il Giudice di pace provveduto senza fissare un’apposita udienza sull’istanza di revoca, precludendogli la difesa che sarebbe consistita nell’eccepire di aver tempestivamente impugnato il provvedimento di diniego della Commissione T erritorial e, con la conseguenza che, in quanto richiedente asilo, non poteva essere respinto né espulso dal territorio, sino alla definitiva conclusione del procedimento. Il ricorrente soggiunge altresì che il Tribunale avevasospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorso èfondato. [OSCURATO:PERSONA] di pace , dopo avere sospeso l’efficacia del decreto di respingimento, per l’intervenuta presentazione della domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, ha poi ‒ a seguito della comunicazione, fuori udienza, da parte della Questura dell’avvenuto rigetto della domanda di protezione ‒ revocato, inaudita altera parte, l’ordinanza di sospensione e rigettato l’opposizione al decreto di respingimento. La fissazione dell’udienza avrebbe consentito all’istante di dimostrare la proposizione del ricorso avverso il provvedimento reiettivo della domanda di protezione, e la sua disposta sospensione. Orbene, l’evidente violazione del contraddittorio comporta, nella specie, la nullità dell'intero giudizio, con la conseguenza che la decisione che lo conclude ne resta travolta,e non è idonea a porre in essere statuizioni suscettibili di trasformarsi in cosa giudicata (Cass., 11496/2004; Cass.,26040/2005). Nel caso concreto, la violazione del contraddittorio ha impedito l’esame delle difese del ricorrente in ordine ai presupposti della protezione internazionale. Per quanto esposto, in accoglimento dell’unico motivo, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Giudice di pace per la prosecuzione del processo attraverso l’instaurazione del contraddittorio. P.Q.M. La Corte accoglie ilricorso, cassa il provvedimento impugnato, e rinvia la causa al Giudice di pace di Siracusa, in persona di diverso magistrato, anche in ord