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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 14115/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], costituito da un unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, è assolutamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato), non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], costituito da un unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere estremamente generico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, posto c:he, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], costituito da un unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, è assolutamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato), non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], costituito da un unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere estremamente generico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, posto c:he, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 14115/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris