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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36819/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 19.6.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del ricorso limitatamente alla pena detentiva ed inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP di Salerno, procedendo nelle forme del rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata estorsione continuata ed aggravata ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen., di porto in luogo pubblico di un ordigno esplosivo e, infine, di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e, perciò, ritenuto tra le prime due violazioni di legge il vincolo della continuazione, applicata la contestata recidiva ed operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 8 e mesi 10 di reclusione ed Euro 10.222 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e con le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale;

2. la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto contestato al capo 3) della rubrica riconducendolo alla ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309 del 1990 e ha di conseguenza rideterminato la pena in anni 7 e mesi 11 di reclusione ed Euro 5.222 di multa confermando nel resto la sentenza impugnata;

3. ricorre per cassazione il difensore dell'Alfano lamentando: 3.1 violazione di legge nella determinazione della pena: rileva che la Corte di Appello ha confermato la condanna per i capi 1) e 2) ed ha invece riqualificato il capo 3) per il quale ha rideterminato la pena in mesi 10 di reclusione ed Euro 1.667 di multa che, sommata a quella inflitta per i capi 1) e 2), porta quella complessiva ad anni 7 e mesi 6 di reclusione ed Euro 5.222 di multa e non già, come erroneamente indicato nella sentenza gravata, ad anni 7 e mesi 11 di reclusione ed Euro 5.222 di multa; 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione sul capo 1): segnala che la Corte di Appello, in maniera apodittica, ha ritenuto di ascrivere all'Alfano la estorsione di cui al capo 1) per il solo fatto che costui fosse, verosimilmente, l'autore del lancio dell'ordigno di cui al capo 2); sottolinea che nulla consentiva invece di collegare l'Alfano al soggetto che, in data 21.4.2018, aveva effettuato la telefonata minatoria alla ditta [OSCURATO:PERSONA] né allo sconosciuto che aveva eseguito l'attentato del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; sottolinea che i giudici di merito hanno di fatto disatteso le risultanze dell'approfondimento istruttorio disposto dal GUP con la audizione della persona offesa e che non aveva offerto elementi per collegare l'Alfano alle richieste estorsive indirizzate nei confronti della ditta Maiorino; rileva come nel caso di specie non ricorressero, o comunque non fossero stati evidenziati, nemmeno i presupposti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere integrata una situazione di "estorsione ambientale"; 3.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla recidiva: ricorda che la applicazione della recidiva prescinde ormai da ogni forma di automatismo segnalando che la Corte territoriale ha tuttavia confermato la decisione del GUP esclusivamente in considerazione del precedente specifico omettendo di motivare sui presupposti richiesti dalla giurisprudenza a fronte della evidente occasionalità della ricaduta in cui si è concretato l'episodio in esame; 3.4 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 416bis.1 cod. pen.: segnala che proprio sulla scorta delle dichiarazioni dei due Maiorino, sentiti dal GUP, si sarebbe dovuto concludere per la assenza di atteggiamenti intimidatori ovvero comunque evocativi della forza intimidatrice del vincolo associativo in capo al ricorrente avendo costoro finito per ammettere che l'intenzione di avanzare una richiesta di denaro era stata una loro impressione; sottolinea che le persone offese non hanno percepito l'Alfano quale emissario di sodalizi criminali operanti sul territorio né il ricorrente aveva accennato ad un suo legame con organizzazioni di quel tipo; 3.5 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 81 cod. pen.: segnala l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello nell'escludere il vincolo della continuazione tra i fatti di cui ai capi 1) e 2) e quello di cui al capo 3) laddove, al contrario, ricorrevano tutti i presupposti per una decisione di segno diverso, a partire dalla contiguità temporale, alle modalità della condotta, alla sistematicità e omogeneità delle violazioni, alla loro causale, alle condizioni di tempo e luogo potendosi supporre con qualche certezza che il denaro frutto di estorsioni venisse reimpiegato per l'acquisto ed il commercio di sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, fatta salva la necessità di rettificare la pena detentiva, è per il resto inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero comunque non consentite in questa sede.

1. Il secondo motivo del ricorso propone infatti censure sostanzialmente reiterative rispetto a quelle già avanzate con l'atto di appello cui la Corte ha fornito delle risposte esaustive e non censurabili in questa sede perché fondate su considerazioni non manifestamente illogiche o contraddittorie rispetto agli elementi acquisiti nel corso della istruttoria. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere del delitto di tentata estorsione perché "... dopo che un concorrente nel delitto, allo stato non identificato, il giorno 21.4.2018 rivolgeva a [OSCURATO:PERSONA], figlia del titolare dell'attività [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a mezzo telefono le seguenti espressioni gravemente minatorie: 'fategliela voi l'ambasciata perché a me poco piace aspettare ... ma non ha capito che ha altri due giorni di tempo ? prima di cominciare a temere per la famiglia.

Lui ha altri due giorni di tempo .. sa dove andare ... se non ci potete andare di mezzo pure voi ... glielo dite ?', nella notte tra 1'8 ed il 9 maggio 2018 posizionava un ordigno esplosivo di fabbricazione artigianale nei pressi del summenzionato esercizio commerciale, che effettivamente esplodeva in anticipo non determinando danni alla struttura del negozio, in tal modo compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la vittima a consegnargli una somma di denaro, evento non verificatosi per cause non dipendenti dalla sua volontà, con l'aggravante del metodo mafioso, tenuto conto della obiettiva gravità delle intimidazioni poste in essere con il ricorso ad armi e, dunque, in modo da determinare in capo alla p.o., una evidente condizione di assoggettamento e con la aggravante di aver commesso il fatto con uso di armi".

La Corte di Appello ha ricostruito il fatto come riassunto nella sentenza di primo grado (cfr., pagg. 3-4) e, affrontando il motivo di appello sulla responsabilità (cfr., ivi, pag. 6), è partita dalla premessa secondo cui l'attentato dinamitardo del 9.5.2018 (che ha dato luogo alla imputazione sub 2) su cui peraltro, non c'è ricorso) era certamente riconducibile all'Alfano che in due occasioni, in paio di mesi prima, si era recato presso la ditta del Maiorino per convocarlo al cospetto di terzi "lasciandogli intendere che avrebbe comunicato a chi di dovere la sua scarsa disponibilità ad assecondare le loro pretese e così in buona sostanza prospettandogli il ricorso a più efficaci forme di pressione in grado di piegare la resistenza della vittima, poi effettivamente messe in atto, risulta quanto mai palese il collegamento tra la condotta da lui posta in essere la notte del 9 maggio 2018 e culminata nell'arresto dell'agente, a l'iniziativa estorsiva facente capo ad una pluralità di soggetti rimasti non identificati" (cfr., ivi, pag. 7).

Rispetto a questa ricostruzione - non illogica ovvero palesemente contraddittoria rispetto agli elementi acquisiti - la censura formulata nel ricorso si risolve nella prospettazione di una alternativa fattuale che non è suscettibile di essere coltivata in questa sede risolvendosi in una censura "di merito" concernente la (ri)valutazione degli elementi acquisiti nel corso del processo; esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e sia pure ad avviso del ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Cass.

SS.UU., 31.5.2000 n. 12, .Jakani; Cass. Pen., 4, 2.12.2003 n. 4.842, Elia).

2. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo del ricorso, concernente la recidiva.

Come autorevolmente ribadito dalle SS.UU. (cfr., Cass.

SS.UU., 25.10.2018 n. 20.808, Schettino) "...

Il superamento di ogni dubbio interpretativo circa il carattere e gli esatti termini della facoltatività della recidiva sortita dalla riforma del 2005, conseguito in virtù dei ripetuti interventi della Corte costituzionale e dei consonanti arresti delle Sezioni Unite, consente di affermare che nel vigente quadro normativo la recidiva è sempre facoltativa, che tale facoltatività investe il piano del suo riconoscimento, mentre risulta estranea al piano degli effetti, che si dispiegano o rimangono inespressi a seconda che l'aggravante sia ritenuta o esclusa, salvo riemergere allorquando essi devono essere modulati.

Correlativamente, il giudice di merito, proprio perché investito di un potere discrezionale, ha l'obbligo di spiegare la sua scelta fornendo adeguata motivazione in ordine ai due profili evidenziati di una "maggiore pericolosità del reo" e di una "più accentuata colpevolezza per il fatto", secondo la precisazione operata da S. U. Calibè; e, come già accennato, egli è chiamato a rendere motivazione in ordine non già all'an dell'effetto diretto, che consegue indefettibile in caso di riconoscimento della circostanza, ma in ordine alla sua entità, ovvero alla misura dell'aumento di pena e infine in ordine alla relazione con concorrenti circostanze eterogenee, quando non soggetta a vincolo normativo".

Tanto premesso, si deve prendere atto che la Corte di Appello ha motivato sul punto (cfr, pag. 9) in maniera assolutamente esaustiva avendo ritenuto che "... nel caso di specie non si può trascurare il dato obiettivo che l'Alfano, a carico del quale, come già evidenziato, è già stata annotata una precedente condanna per condotte estorsive, abbia reiterato comportamenti estorsivi con modalità di estremo allarme sociale e per di più dando prova di essere inserito in contesti delinquenziali di elevata pericolosità, così di fatto rivelando una assai spiccata e persistente attitudine a commettere tale tipologia di reati" sicché "... la ricaduta nel reato non è stata un evento occasionale, ma espressione di pericolosità e devianza specifica" (cfr., ivi).

3. Analogamente deve concludersi per quanto concerne il quarto motivo poiché anche in tal caso la Corte ha motivato in termini non illogici e, per altro verso, in coerenza con i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.

Ha spiegato, infatti, che "... il presentarsi più volte ad un operatore economico di un territorio, come quello dell'agro nocerino-sarnese, tradizionalmente sensibile ai fenomeni camorristici, per convocarlo al cospetto di altri soggetti, lasciandogli intendere che costoro gli avrebbero richiesto il pagamento di una somma di denaro, e dunque evocando l'idea di un gruppo malavitoso cui sarebbe riconducibile l'iniziativa, non può che equivalere ad utilizzare il cd. metodo mafioso nell'attuazione dell'illecito, tanto più quando, come nel caso di specie, per piegare la resistenza della vittima, alle mere minacce verbali si faccia seguire l'esecuzione di attentati dinamitardi tipici dei più pericolosi sodalizi criminali" spiegando che "detta condotta è obiettivamente idonea a determinare nella vittima il convincimento di dover trattare con una pluralità di persone, stabilmente coese in un gruppo criminale organizzato, e per questo maggiormente pericoloso" (cfr., pag. 8).È ormai acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua esistenza, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intinnidatrice "tipica" dell'agire mafioso essendo perciò l'aggravante configurabile tanto con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, che nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (cfr., Cass. Pen., 6, 13.6.2017 n. 41.772, PM in proc.

Vicidomini; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 8.2.2018 n. 21.530, Spada, in cui la Corte ha spiegato che per configurarsi l'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste "tipicamente" mafiosa).

In definitiva, la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (cfr., Cass. Pen., 2, 5.6.2013 n. 38.094, PM in proc. [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 16.053, Campanella; cfr, anche, Cass. Pen., 1, 4.11.2011 n. 5.881, Giampà; Cass. Pen., 2, 2.20.1013 n. 322, Ferrise).

In altri termini, quel che rileva non è la effettiva e reale esistenza di un sodalizio riconducibile a quelli connotati dalle caratteristiche proprie di cui all'art. 416bis cod. pen., ovvero che il reo (o anche i suoi accoliti) ne facciano effettivamente parte, ma il fatto di far ricorso a metodi propri e simili a quelli utilizzati nell'ambito di quelle consorterie criminali, connotate per l'appunto dalla forza intimidatrice promanante per l'appunto dalla consapevolezza, da parte delle vittime, che la condotta criminosa di cui sono destinatarie non è riconducibile esclusivamente all'autore materiale della condotta in quel momento da essi subita ma che costui possa contare sull'apporto di terzi in grado di sostenerne l'azione, di vendicarlo se occorre, comunque di intervenire in suo aiuto anche con metodi violenti; con l'effetto, così, di ridurre, per ciò solo, i margini di "resistenza" della persona offesa in tal modo indotta ad accondiscendere "spontaneamente" ed a non reagire rispetto alle illegittime pretese avanzate nei suoi confronti.E' sufficiente, cioè, che l'esistenza di un sodalizio appaia sullo sfondo, perché evocato dall'agente, inducendo perciò la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore - o ad abbandonare ogni velleità di difesa - per timore di più gravi conseguenze.

Come è stato efficacemente spiegato, insomma, "la ratio della disposizione di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata" (Cass. Pen., 6, 19.2.1998 n. 582, Primasso).

4. Il quinto motivo è a sua volta manifestamente infondato: anche in tal caso, infatti, la Corte di Appello ha risposto (cfr., pag. 10) confermando la correttezza della decisione impugnata considerata la "... eterogeneità degli illeciti e l'assenza di qualsivoglia elemento idoneo ad attestare che la condotta estorsiva ai danni del Maiorino e la detenzione dell'hashish fossero il frutto di una deliberazione unitaria".

Si tratta di una motivazione assolutamente corretta ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione "ah origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali; deve escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti, come pure sulla base dell'identità o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 7.4.2004 n. 18.037, Tazzeo; conf., Cass. Pen., 5, 3.10.2013 n. 5.599, Hudorovic; Cass. Pen., 1, 26.2.2014 n. 39.222, B.; Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 896, Hamani A.S. in cui la Corte ha ribadito che, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l'occasionalità di uno di questi).

5. Il primo motivo rivela un errore effettivamente presente nella sentenza impugnata ma che è suscettibile di essere rimediato in questa sede senza procedere all'annullamento della sentenza.

Ed in effetti, il GUP - con decisione confermata dalla Corte di Appello - aveva inflitto al ricorrente, per i reati di cui ai capi 1) e 2), la pena complessiva di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed Euro 3.555 di multa (cfr., pag. 10, ultimo capoverso della sentenza di primo grado) cui aveva sommato quella di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 6.667 di multa per il delitto di cui al capo C); la Corte di Appello, avendo ricondotto il fatto di cui al capo 3) nella ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del DPR 309 del 1990, ha rideterminato la pena per il capo 3), così riqualificato, in mesi 10 di reclusione ed Euro 1.667 di multa da sommare a quella che, come detto, è stata confermata per i capi precedenti.

Se non ché la pena complessiva cui si perviene sommando quella stabilita per i capi 1) e 2) e quella per il capo 3) (come riqualificato) è pari ad anni 7 e mesi 6 di reclusione ed Euro 5.222 di multa e non ad anni 7 e mesi 10 di reclusione ed Euro 5.222 di multa come invece statuito nella sentenza impugnata.

Trattasi, tuttavia, di errore cui, come si è accennato, è suscettibile di essere rimediato con la rettifica della sentenza impugnata nei termini appena indicati.

P.Q.M. visto l'art. 619 cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 19.6.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del ricorso limitatamente alla pena detentiva ed inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP di Salerno, procedendo nelle forme del rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata estorsione continuata ed aggravata ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen., di porto in luogo pubblico di un ordigno esplosivo e, infine, di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e, perciò, ritenuto tra le prime due violazioni di legge il vincolo della continuazione, applicata la contestata recidiva ed operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 8 e mesi 10 di reclusione ed Euro 10.222 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e con le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale; 2. la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto contestato al capo 3) della rubrica riconducendolo alla ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309 del 1990 e ha di conseguenza rideterminato la pena in anni 7 e mesi 11 di reclusione ed Euro 5.222 di multa confermando nel resto la sentenza impugnata; 3. ricorre per cassazione il difensore dell'Alfano lamentando: 3.1 violazione di legge nella determinazione della pena: rileva che la Corte di Appello ha confermato la condanna per i capi 1) e 2) ed ha invece riqualificato il capo 3) per il quale ha rideterminato la pena in mesi 10 di reclusione ed Euro 1.667 di multa che, sommata a quella inflitta per i capi 1) e 2), porta quella complessiva ad anni 7 e mesi 6 di reclusione ed Euro 5.222 di multa e non già, come erroneamente indicato nella sentenza gravata, ad anni 7 e mesi 11 di reclusione ed Euro 5.222 di multa; 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione sul capo 1): segnala che la Corte di Appello, in maniera apodittica, ha ritenuto di ascrivere all'Alfano la estorsione di cui al capo 1) per il solo fatto che costui fosse, verosimilmente, l'autore del lancio dell'ordigno di cui al capo 2); sottolinea che nulla consentiva invece di collegare l'Alfano al soggetto che, in data 21.4.2018, aveva effettuato la telefonata minatoria alla ditta [OSCURATO:PERSONA] né allo sconosciuto che aveva eseguito l'attentato del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; sottolinea che i giudici di merito hanno di fatto disatteso le risultanze dell'approfondimento istruttorio disposto dal GUP con la audizione della persona offesa e che non aveva offerto elementi per collegare l'Alfano alle richieste estorsive indirizzate nei confronti della ditta Maiorino; rileva come nel caso di specie non ricorressero, o comunque non fossero stati evidenziati, nemmeno i presupposti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere integrata una situazione di "estorsione ambientale"; 3.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla recidiva: ricorda che la applicazione della recidiva prescinde ormai da ogni forma di automatismo segnalando che la Corte territoriale ha tuttavia confermato la decisione del GUP esclusivamente in considerazione del precedente specifico omettendo di motivare sui presupposti richiesti dalla giurisprudenza a fronte della evidente occasionalità della ricaduta in cui si è concretato l'episodio in esame; 3.4 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 416bis.1 cod. pen.: segnala che proprio sulla scorta delle dichiarazioni dei due Maiorino, sentiti dal GUP, si sarebbe dovuto concludere per la assenza di atteggiamenti intimidatori ovvero comunque evocativi della forza intimidatrice del vincolo associativo in capo al ricorrente avendo costoro finito per ammettere che l'intenzione di avanzare una richiesta di denaro era stata una loro impressione; sottolinea che le persone offese non hanno percepito l'Alfano quale emissario di sodalizi criminali operanti sul territorio né il ricorrente aveva accennato ad un suo legame con organizzazioni di quel tipo; 3.5 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 81 cod. pen.: segnala l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello nell'escludere il vincolo della continuazione tra i fatti di cui ai capi 1) e 2) e quello di cui al capo 3) laddove, al contrario, ricorrevano tutti i presupposti per una decisione di segno diverso, a partire dalla contiguità temporale, alle modalità della condotta, alla sistematicità e omogeneità delle violazioni, alla loro causale, alle condizioni di tempo e luogo potendosi supporre con qualche certezza che il denaro frutto di estorsioni venisse reimpiegato per l'acquisto ed il commercio di sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, fatta salva la necessità di rettificare la pena detentiva, è per il resto inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero comunque non consentite in questa sede. 1. Il secondo motivo del ricorso propone infatti censure sostanzialmente reiterative rispetto a quelle già avanzate con l'atto di appello cui la Corte ha fornito delle risposte esaustive e non censurabili in questa sede perché fondate su considerazioni non manifestamente illogiche o contraddittorie rispetto agli elementi acquisiti nel corso della istruttoria. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere del delitto di tentata estorsione perché "... dopo che un concorrente nel delitto, allo stato non identificato, il giorno 21.4.2018 rivolgeva a [OSCURATO:PERSONA], figlia del titolare dell'attività [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a mezzo telefono le seguenti espressioni gravemente minatorie: 'fategliela voi l'ambasciata perché a me poco piace aspettare ... ma non ha capito che ha altri due giorni di tempo ? prima di cominciare a temere per la famiglia. Lui ha altri due giorni di tempo .. sa dove andare ... se non ci potete andare di mezzo pure voi ... glielo dite ?', nella notte tra 1'8 ed il 9 maggio 2018 posizionava un ordigno esplosivo di fabbricazione artigianale nei pressi del summenzionato esercizio commerciale, che effettivamente esplodeva in anticipo non determinando danni alla struttura del negozio, in tal modo compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la vittima a consegnargli una somma di denaro, evento non verificatosi per cause non dipendenti dalla sua volontà, con l'aggravante del metodo mafioso, tenuto conto della obiettiva gravità delle intimidazioni poste in essere con il ricorso ad armi e, dunque, in modo da determinare in capo alla p.o., una evidente condizione di assoggettamento e con la aggravante di aver commesso il fatto con uso di armi". La Corte di Appello ha ricostruito il fatto come riassunto nella sentenza di primo grado (cfr., pagg. 3-4) e, affrontando il motivo di appello sulla responsabilità (cfr., ivi, pag. 6), è partita dalla premessa secondo cui l'attentato dinamitardo del 9.5.2018 (che ha dato luogo alla imputazione sub 2) su cui peraltro, non c'è ricorso) era certamente riconducibile all'Alfano che in due occasioni, in paio di mesi prima, si era recato presso la ditta del Maiorino per convocarlo al cospetto di terzi "lasciandogli intendere che avrebbe comunicato a chi di dovere la sua scarsa disponibilità ad assecondare le loro pretese e così in buona sostanza prospettandogli il ricorso a più efficaci forme di pressione in grado di piegare la resistenza della vittima, poi effettivamente messe in atto, risulta quanto mai palese il collegamento tra la condotta da lui posta in essere la notte del 9 maggio 2018 e culminata nell'arresto dell'agente, a l'iniziativa estorsiva facente capo ad una pluralità di soggetti rimasti non identificati" (cfr., ivi, pag. 7). Rispetto a questa ricostruzione - non illogica ovvero palesemente contraddittoria rispetto agli elementi acquisiti - la censura formulata nel ricorso si risolve nella prospettazione di una alternativa fattuale che non è suscettibile di essere coltivata in questa sede risolvendosi in una censura "di merito" concernente la (ri)valutazione degli elementi acquisiti nel corso del processo; esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e sia pure ad avviso del ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Cass. SS.UU., 31.5.2000 n. 12, .Jakani; Cass. Pen., 4, 2.12.2003 n. 4.842, Elia). 2. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo del ricorso, concernente la recidiva. Come autorevolmente ribadito dalle SS.UU. (cfr., Cass. SS.UU., 25.10.2018 n. 20.808, Schettino) "... Il superamento di ogni dubbio interpretativo circa il carattere e gli esatti termini della facoltatività della recidiva sortita dalla riforma del 2005, conseguito in virtù dei ripetuti interventi della Corte costituzionale e dei consonanti arresti delle Sezioni Unite, consente di affermare che nel vigente quadro normativo la recidiva è sempre facoltativa, che tale facoltatività investe il piano del suo riconoscimento, mentre risulta estranea al piano degli effetti, che si dispiegano o rimangono inespressi a seconda che l'aggravante sia ritenuta o esclusa, salvo riemergere allorquando essi devono essere modulati. Correlativamente, il giudice di merito, proprio perché investito di un potere discrezionale, ha l'obbligo di spiegare la sua scelta fornendo adeguata motivazione in ordine ai due profili evidenziati di una "maggiore pericolosità del reo" e di una "più accentuata colpevolezza per il fatto", secondo la precisazione operata da S. U. Calibè; e, come già accennato, egli è chiamato a rendere motivazione in ordine non già all'an dell'effetto diretto, che consegue indefettibile in caso di riconoscimento della circostanza, ma in ordine alla sua entità, ovvero alla misura dell'aumento di pena e infine in ordine alla relazione con concorrenti circostanze eterogenee, quando non soggetta a vincolo normativo". Tanto premesso, si deve prendere atto che la Corte di Appello ha motivato sul punto (cfr, pag. 9) in maniera assolutamente esaustiva avendo ritenuto che "... nel caso di specie non si può trascurare il dato obiettivo che l'Alfano, a carico del quale, come già evidenziato, è già stata annotata una precedente condanna per condotte estorsive, abbia reiterato comportamenti estorsivi con modalità di estremo allarme sociale e per di più dando prova di essere inserito in contesti delinquenziali di elevata pericolosità, così di fatto rivelando una assai spiccata e persistente attitudine a commettere tale tipologia di reati" sicché "... la ricaduta nel reato non è stata un evento occasionale, ma espressione di pericolosità e devianza specifica" (cfr., ivi). 3. Analogamente deve concludersi per quanto concerne il quarto motivo poiché anche in tal caso la Corte ha motivato in termini non illogici e, per altro verso, in coerenza con i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte. Ha spiegato, infatti, che "... il presentarsi più volte ad un operatore economico di un territorio, come quello dell'agro nocerino-sarnese, tradizionalmente sensibile ai fenomeni camorristici, per convocarlo al cospetto di altri soggetti, lasciandogli intendere che costoro gli avrebbero richiesto il pagamento di una somma di denaro, e dunque evocando l'idea di un gruppo malavitoso cui sarebbe riconducibile l'iniziativa, non può che equivalere ad utilizzare il cd. metodo mafioso nell'attuazione dell'illecito, tanto più quando, come nel caso di specie, per piegare la resistenza della vittima, alle mere minacce verbali si faccia seguire l'esecuzione di attentati dinamitardi tipici dei più pericolosi sodalizi criminali" spiegando che "detta condotta è obiettivamente idonea a determinare nella vittima il convincimento di dover trattare con una pluralità di persone, stabilmente coese in un gruppo criminale organizzato, e per questo maggiormente pericoloso" (cfr., pag. 8).È ormai acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua esistenza, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intinnidatrice "tipica" dell'agire mafioso essendo perciò l'aggravante configurabile tanto con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, che nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (cfr., Cass. Pen., 6, 13.6.2017 n. 41.772, PM in proc. Vicidomini; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 8.2.2018 n. 21.530, Spada, in cui la Corte ha spiegato che per configurarsi l'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste "tipicamente" mafiosa). In definitiva, la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (cfr., Cass. Pen., 2, 5.6.2013 n. 38.094, PM in proc. [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 16.053, Campanella; cfr, anche, Cass. Pen., 1, 4.11.2011 n. 5.881, Giampà; Cass. Pen., 2, 2.20.1013 n. 322, Ferrise). In altri termini, quel che rileva non è la effettiva e reale esistenza di un sodalizio riconducibile a quelli connotati dalle caratteristiche proprie di cui all'art. 416bis cod. pen., ovvero che il reo (o anche i suoi accoliti) ne facciano effettivamente parte, ma il fatto di far ricorso a metodi propri e simili a quelli utilizzati nell'ambito di quelle consorterie criminali, connotate per l'appunto dalla forza intimidatrice promanante per l'appunto dalla consapevolezza, da parte delle vittime, che la condotta criminosa di cui sono destinatarie non è riconducibile esclusivamente all'autore materiale della condotta in quel momento da essi subita ma che costui possa contare sull'apporto di terzi in grado di sostenerne l'azione, di vendicarlo se occorre, comunque di intervenire in suo aiuto anche con metodi violenti; con l'effetto, così, di ridurre, per ciò solo, i margini di "resistenza" della persona offesa in tal modo indotta ad accondiscendere "spontaneamente" ed a non reagire rispetto alle illegittime pretese avanzate nei suoi confronti.E' sufficiente, cioè, che l'esistenza di un sodalizio appaia sullo sfondo, perché evocato dall'agente, inducendo perciò la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore - o ad abbandonare ogni velleità di difesa - per timore di più gravi conseguenze. Come è stato efficacemente spiegato, insomma, "la ratio della disposizione di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata" (Cass. Pen., 6, 19.2.1998 n. 582, Primasso). 4. Il quinto motivo è a sua volta manifestamente infondato: anche in tal caso, infatti, la Corte di Appello ha risposto (cfr., pag. 10) confermando la correttezza della decisione impugnata considerata la "... eterogeneità degli illeciti e l'assenza di qualsivoglia elemento idoneo ad attestare che la condotta estorsiva ai danni del Maiorino e la detenzione dell'hashish fossero il frutto di una deliberazione unitaria". Si tratta di una motivazione assolutamente corretta ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione "ah origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali; deve escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti, come pure sulla base dell'identità o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 7.4.2004 n. 18.037, Tazzeo; conf., Cass. Pen., 5, 3.10.2013 n. 5.599, Hudorovic; Cass. Pen., 1, 26.2.2014 n. 39.222, B.; Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 896, Hamani A.S. in cui la Corte ha ribadito che, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l'occasionalità di uno di questi). 5. Il primo motivo rivela un errore effettivamente presente nella sentenza impugnata ma che è suscettibile di essere rimediato in questa sede senza procedere all'annullamento della sentenza. Ed in effetti, il GUP - con decisione confermata dalla Corte di Appello - aveva inflitto al ricorrente, per i reati di cui ai capi 1) e 2), la pena complessiva di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed Euro 3.555 di multa (cfr., pag. 10, ultimo capoverso della sentenza di primo grado) cui aveva sommato quella di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 6.667 di multa per il delitto di cui al capo C); la Corte di Appello, avendo ricondotto il fatto di cui al capo 3) nella ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del DPR 309 del 1990, ha rideterminato la pena per il capo 3), così riqualificato, in mesi 10 di reclusione ed Euro 1.667 di multa da sommare a quella che, come detto, è stata confermata per i capi precedenti. Se non ché la pena complessiva cui si perviene sommando quella stabilita per i capi 1) e 2) e quella per il capo 3) (come riqualificato) è pari ad anni 7 e mesi 6 di reclusione ed Euro 5.222 di multa e non ad anni 7 e mesi 10 di reclusione ed Euro 5.222 di multa come invece statuito nella sentenza impugnata. Trattasi, tuttavia, di errore cui, come si è accennato, è suscettibile di essere rimediato con la rettifica della sentenza impugnata nei termini appena indicati. P.Q.M. visto l'art. 619 cod. proc.
Sentenza Cassazione n. 36819/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris