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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 12929/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24196-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 168, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in unione con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 4923/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24196/2020 Numero sezionale 3792/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 12929/2022Data pubblicazione 22/04/2022 08/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi dal Tribunale di Milano, invocandone la condanna al rilascio di un immobile di esclusiva proprietà dell’attore, al quale era pervenuto per successione paterna, occupato senza titolo dal convenuto.

Quest’ultimo resisteva alla domanda, invocando in via riconvenzionale l’accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà del bene di cui è causa e la condanna dell’attore alla restituzione di una somma di denaro, a suo tempo prestata dal convenuto al fratello, padre del [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza n.1338/2018 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda principale, rigettava la riconvenzionale di accertamento dell’usucapione, accogliendo invece in parte quella a contenuto restitutorio.

Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 1554/2018, resa nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad otto motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, che aveva accolto l’azione di petizione ereditaria proposta da [OSCURATO:PERSONA], figlio ed erede di Tatoli F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24196/2020 Numero sezionale 3792/2022 Francesco, unico proprietario del bene controverso, nei confronti Numero di raccolta generale 12929/2022Data pubblicazione 22/04/2022 dell’odierno ricorrente, qualificando quest’ultimo come occupante senza titolo del cespite di cui è causa e condannandolo pertanto al suo rilascio in favore dell’attore. [OSCURATO:PERSONA] aveva, in particolare, appellato la decisione di prime cure nella parte in cui essa aveva respinto l’eccezione di usucapione e la domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 45.000 da lui proposta.

La Corte distrettuale, confermando la valutazione del merito proposta già dal Tribunale, ha ritenuto non raggiunta la prova del possesso valido ad usucapionem, poiché il [OSCURATO:PERSONA] aveva occupato il cespite sulla base di un accordo con il fratello, che ne era unico proprietario; ed ha, del pari, ritenuto non raggiunta la prova della domanda riconvenzionale di restituzione, non essendo ammissibili le testimonianze invocate, sul punto, dall’odierno ricorrente, giusta il disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad otto motivi.

Con il primo di essi, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1158 c.c. perché il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare la testimonianza Scolaro, secondo cui il denaro per acquistare l’immobile sarebbe stato del ricorrente, e dunque ritenere l’intestazione del cespite al fratello Francesco frutto di una interposizione fittizia di persona.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1141 c.c. perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto ravvisare l’atto di interversione del possesso nell’esecuzione, da parte del possessore, di importanti lavori di ristrutturazione del bene di cui è causa.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1144 c.c. perché l’uso esclusivo del cespite non poteva ritenersi compreso nell’ambito degli atti di mera tolleranza, che per loro natura presuppongono un godimento di modesta portata del bene che ne costituisce oggetto.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24196/2020 Numero sezionale 3792/2022 violazione degli artt. 1141 e 2697 c.c. perché la Corte territoriale Numero di raccolta generale 12929/2022Data pubblicazione 22/04/2022 avrebbe dovuto porre a carico dell’attore l’onere di dimostrare che la relazione con la cosa era iniziata a titolo di mera detenzione.

Con il quinto motivo il ricorrente eccepisce invece la mancanza della prova della derivazione della relazione di fatto del [OSCURATO:PERSONA] con la cosa da un atto di mera tolleranza del fratello.

Con il sesto motivo il ricorrente contesta la mancata ammissione della prova per testimoni sulla domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 45.000 oggetto della domanda riconvenzionale spiegata in prime cure.

Con il settimo motivo, il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito, nonostante l’attore avesse agito invocando l’occupazione senza titolo del cespite, abbia configurato un titolo di detenzione in capo all’occupante, in tal modo pronunciando oltre la domanda.

Con l’ottavo motivo, infine, il ricorrente lamenta il vizio della motivazione.

Le censure, suscettibili di essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili.

Giova premettere che la questione dell’interposizione fittizia di persona è argomento nuovo, non contenuto nei motivi di appello, né fatto valere nelle conclusioni spiegate nell’ambito del giudizio di gravame, riportate nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 2 e 3).

Né il ricorrente deduce, nei vari motivi di ricorso, di aver proposto tale questione nel corso del giudizio di merito, indicando il momento processuale in cui ciò sarebbe avvenuto.

Per quanto invece concerne il rigetto della domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale dal ricorrente nelle fasi di merito, la Corte milanese ha ritenuto provato, anche in base alle allegazioni dello stesso ricorrente, che il bene in contestazione appartenesse al fratello (cfr. pag. 7 della sentenza) e che questi gli avesse consentito di abitarvi in base ad un accordo intervenuto tra i due fratelli (cfr. pag. 10 della sentenza).

Da tale premessa, il giudice di merito ha fatto derivare la configurazione della relazione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24196/2020 tra il ricorrente ed il bene in termini di mera detenzione ed ha Numero sezionale 3792/2022Numero di raccolta generale 12929/2022 pertanto escluso il valido inizio di un possesso rilevante ai fini Data pubblicazione 22/04/2022 dell’usucapione del cespite.

Ha inoltre ritenuto che la prolungata tolleranza della detenzione si giustificasse alla luce del rapporto di parentela tra i due fratelli (cfr. pag. 9) e che l’esecuzione di lavori di ristrutturazione del bene ed il pagamento dei relativi oneri condominiali non fossero circostanze sufficienti ai fini della configurazione di un atto di interversione del possesso (cfr. pagg. 9 e 10).

Tale valutazione, che si risolve in un apprezzamento di fatto, è coerente con i principi affermati da questa Corte, secondo cui: 1) da un lato, “Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi … la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9661 del 27/04/2006, Rv. 588976); 2) dall’altro lato, “L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore –rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento– dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi.

Non rilevano, a tal fine, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24196/2020 l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la Numero sezionale 3792/2022Numero di raccolta generale 12929/2022 detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, Data pubblicazione 22/04/2022 un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né i meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26327 del 20/12/2016, Rv. 642763, che ha espressamente escluso che la locazione del bene, l’esecuzione di opere di manutenzione sullo stesso o la gestione delle relative utenze possano costituire atti di interversione, non trattandosi di condotte rivolte contro il titolare del bene).

Per quanto invece concerne la domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 45.000, la Corte di Appello – confermando sul punto la decisione di prime cure– la ha ritenuta sfornita di prova, giudicando inammissibile la prova per testi, tanto in ragione dell’importanza della somma in contestazione, quanto in relazione alla genericità con la quale il capitolato era stato dedotto dall’odierno ricorrente.

Quest’ultimo attinge soltanto la prima ratio, e non la seconda, non indicando, in particolare, quali fossero le domande dirette ai testimoni delle quali era stata invocata l’ammissione nel corso del giudizio di merito, e non dimostrando, in ultima analisi, che la prova era stata articolata –diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito– in modo sufficientemente preciso.

La deduzione finale del vizio di motivazione è invece esclusa, tanto in ragione dei limiti previsti dall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui all’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012, secondo cui l’anomalia motivazionale deducibile in Cassazione “… si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24196/2020 nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibilNumero sezionale 3792/2022Numero di raccolta generale 12929/2022e tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed Data pubblicazione 22/04/2022 obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), con conseguente esclusione dell’ammissibilità di ogni diverso profilo di vizio della motivazione; quanto in considerazione del fatto che nel caso di specie si configura una ipotesi di cd. doppia conforme, con conseguente applicazione della norma di cui all’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore, con la precisazione –a valere come parziale correzione della motivazione resa dalla Corte distrettuale– che, in presenza di una situazione di fatto configurata, dal giudice di merito, in termini di tolleranza, non v’è spazio alcuno per configurare nè il possesso, mancando un atto di instaurazione del rapporto con la res indipendente dalla volontà del titolare, nè la detenzione, poiché la relazione con la res si instaura sulla base della semplice acquiescenza del titolare, a prescindere dunque dall’esistenza di un qualsiasi titolo di legittimazione (in termini, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7817 del 04/04/2006, Rv. 589309).

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Esse vanno distratte in favore degli avvocati della parte controricorrente, dichiaratisi antistatari.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24196/2020 Numero sezionale 3792/2022 parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di Numero di raccolta generale 12929/2022 legittimità, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Data pubblicazione 22/04/2022 rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Dispone la distrazione di dette spese in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 08 aprile 2022.

Il Presidente (L.G.

Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24196-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 168, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in unione con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 4923/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24196/2020 Numero sezionale 3792/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 12929/2022Data pubblicazione 22/04/2022 08/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi dal Tribunale di Milano, invocandone la condanna al rilascio di un immobile di esclusiva proprietà dell’attore, al quale era pervenuto per successione paterna, occupato senza titolo dal convenuto. Quest’ultimo resisteva alla domanda, invocando in via riconvenzionale l’accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà del bene di cui è causa e la condanna dell’attore alla restituzione di una somma di denaro, a suo tempo prestata dal convenuto al fratello, padre del [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n.1338/2018 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda principale, rigettava la riconvenzionale di accertamento dell’usucapione, accogliendo invece in parte quella a contenuto restitutorio. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 1554/2018, resa nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad otto motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, che aveva accolto l’azione di petizione ereditaria proposta da [OSCURATO:PERSONA], figlio ed erede di Tatoli F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24196/2020 Numero sezionale 3792/2022 Francesco, unico proprietario del bene controverso, nei confronti Numero di raccolta generale 12929/2022Data pubblicazione 22/04/2022 dell’odierno ricorrente, qualificando quest’ultimo come occupante senza titolo del cespite di cui è causa e condannandolo pertanto al suo rilascio in favore dell’attore. [OSCURATO:PERSONA] aveva, in particolare, appellato la decisione di prime cure nella parte in cui essa aveva respinto l’eccezione di usucapione e la domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 45.000 da lui proposta. La Corte distrettuale, confermando la valutazione del merito proposta già dal Tribunale, ha ritenuto non raggiunta la prova del possesso valido ad usucapionem, poiché il [OSCURATO:PERSONA] aveva occupato il cespite sulla base di un accordo con il fratello, che ne era unico proprietario; ed ha, del pari, ritenuto non raggiunta la prova della domanda riconvenzionale di restituzione, non essendo ammissibili le testimonianze invocate, sul punto, dall’odierno ricorrente, giusta il disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad otto motivi. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1158 c.c. perché il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare la testimonianza Scolaro, secondo cui il denaro per acquistare l’immobile sarebbe stato del ricorrente, e dunque ritenere l’intestazione del cespite al fratello Francesco frutto di una interposizione fittizia di persona. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1141 c.c. perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto ravvisare l’atto di interversione del possesso nell’esecuzione, da parte del possessore, di importanti lavori di ristrutturazione del bene di cui è causa. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1144 c.c. perché l’uso esclusivo del cespite non poteva ritenersi compreso nell’ambito degli atti di mera tolleranza, che per loro natura presuppongono un godimento di modesta portata del bene che ne costituisce oggetto. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24196/2020 Numero sezionale 3792/2022 violazione degli artt. 1141 e 2697 c.c. perché la Corte territoriale Numero di raccolta generale 12929/2022Data pubblicazione 22/04/2022 avrebbe dovuto porre a carico dell’attore l’onere di dimostrare che la relazione con la cosa era iniziata a titolo di mera detenzione. Con il quinto motivo il ricorrente eccepisce invece la mancanza della prova della derivazione della relazione di fatto del [OSCURATO:PERSONA] con la cosa da un atto di mera tolleranza del fratello. Con il sesto motivo il ricorrente contesta la mancata ammissione della prova per testimoni sulla domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 45.000 oggetto della domanda riconvenzionale spiegata in prime cure. Con il settimo motivo, il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito, nonostante l’attore avesse agito invocando l’occupazione senza titolo del cespite, abbia configurato un titolo di detenzione in capo all’occupante, in tal modo pronunciando oltre la domanda. Con l’ottavo motivo, infine, il ricorrente lamenta il vizio della motivazione. Le censure, suscettibili di essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili. Giova premettere che la questione dell’interposizione fittizia di persona è argomento nuovo, non contenuto nei motivi di appello, né fatto valere nelle conclusioni spiegate nell’ambito del giudizio di gravame, riportate nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 2 e 3). Né il ricorrente deduce, nei vari motivi di ricorso, di aver proposto tale questione nel corso del giudizio di merito, indicando il momento processuale in cui ciò sarebbe avvenuto. Per quanto invece concerne il rigetto della domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale dal ricorrente nelle fasi di merito, la Corte milanese ha ritenuto provato, anche in base alle allegazioni dello stesso ricorrente, che il bene in contestazione appartenesse al fratello (cfr. pag. 7 della sentenza) e che questi gli avesse consentito di abitarvi in base ad un accordo intervenuto tra i due fratelli (cfr. pag. 10 della sentenza). Da tale premessa, il giudice di merito ha fatto derivare la configurazione della relazione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24196/2020 tra il ricorrente ed il bene in termini di mera detenzione ed ha Numero sezionale 3792/2022Numero di raccolta generale 12929/2022 pertanto escluso il valido inizio di un possesso rilevante ai fini Data pubblicazione 22/04/2022 dell’usucapione del cespite. Ha inoltre ritenuto che la prolungata tolleranza della detenzione si giustificasse alla luce del rapporto di parentela tra i due fratelli (cfr. pag. 9) e che l’esecuzione di lavori di ristrutturazione del bene ed il pagamento dei relativi oneri condominiali non fossero circostanze sufficienti ai fini della configurazione di un atto di interversione del possesso (cfr. pagg. 9 e 10). Tale valutazione, che si risolve in un apprezzamento di fatto, è coerente con i principi affermati da questa Corte, secondo cui: 1) da un lato, “Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi … la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9661 del 27/04/2006, Rv. 588976); 2) dall’altro lato, “L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore –rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento– dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi. Non rilevano, a tal fine, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24196/2020 l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la Numero sezionale 3792/2022Numero di raccolta generale 12929/2022 detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, Data pubblicazione 22/04/2022 un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né i meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26327 del 20/12/2016, Rv. 642763, che ha espressamente escluso che la locazione del bene, l’esecuzione di opere di manutenzione sullo stesso o la gestione delle relative utenze possano costituire atti di interversione, non trattandosi di condotte rivolte contro il titolare del bene). Per quanto invece concerne la domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 45.000, la Corte di Appello – confermando sul punto la decisione di prime cure– la ha ritenuta sfornita di prova, giudicando inammissibile la prova per testi, tanto in ragione dell’importanza della somma in contestazione, quanto in relazione alla genericità con la quale il capitolato era stato dedotto dall’odierno ricorrente. Quest’ultimo attinge soltanto la prima ratio, e non la seconda, non indicando, in particolare, quali fossero le domande dirette ai testimoni delle quali era stata invocata l’ammissione nel corso del giudizio di merito, e non dimostrando, in ultima analisi, che la prova era stata articolata –diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito– in modo sufficientemente preciso. La deduzione finale del vizio di motivazione è invece esclusa, tanto in ragione dei limiti previsti dall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui all’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012, secondo cui l’anomalia motivazionale deducibile in Cassazione “… si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24196/2020 nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibilNumero sezionale 3792/2022Numero di raccolta generale 12929/2022e tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed Data pubblicazione 22/04/2022 obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), con conseguente esclusione dell’ammissibilità di ogni diverso profilo di vizio della motivazione; quanto in considerazione del fatto che nel caso di specie si configura una ipotesi di cd. doppia conforme, con conseguente applicazione della norma di cui all’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore, con la precisazione –a valere come parziale correzione della motivazione resa dalla Corte distrettuale– che, in presenza di una situazione di fatto configurata, dal giudice di merito, in termini di tolleranza, non v’è spazio alcuno per configurare nè il possesso, mancando un atto di instaurazione del rapporto con la res indipendente dalla volontà del titolare, nè la detenzione, poiché la relazione con la res si instaura sulla base della semplice acquiescenza del titolare, a prescindere dunque dall’esistenza di un qualsiasi titolo di legittimazione (in termini, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7817 del 04/04/2006, Rv. 589309). Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Esse vanno distratte in favore degli avvocati della parte controricorrente, dichiaratisi antistatari. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24196/2020 Numero sezionale 3792/2022 parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di Numero di raccolta generale 12929/2022 legittimità, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Data pubblicazione 22/04/2022 rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dispone la distrazione di dette spese in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 08 aprile 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e
Sentenza Cassazione n. 12929/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris