CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09767/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 1°aprile 2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore cli Mejri, lamentando che la Corte di appello aveva omesso totalmente di valutare l'eccezione difensiva secondo cui si chiedeva di caducare la statuizione del giudice di primo grado relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 maggio 2018 [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti relativamente all'unico motivo di ricorso si deve rilevare come la statuizione del giudice di primo grado era corretta, alla luc:e della motivazione contenuta a pag. 15 della sentenza di primo grado, posto che la revoca della sospensione condizionale doveva essere disposta di ufficio ai sensi dell'art. 168 cod. pen., ed il ricorrente non indica per quale motivo la suddetta revoca non avrebbe dovuto essere disposta( 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de