CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 02197/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
16 ORDINANZA sul ricorso 13490/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.G. Belli n. 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - R.G.N. 13490/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] c32-4 LOZ avverso la sentenza n. 6579/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ebbe a proporre procedimento monitorio nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] SRL, con sede in Montesarchio, proprietaria di un impianto di carburante in detto Comune al Km. 241+730 della strada statale Appia 7, per il pagamento della somma di euro 2.914,96, oltre interessi e spese, a titolo di canone per il mantenimento di un accesso su detta strada di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2004, conseguendo l'emissione del decreto ingiuntivo n.11209/2007. A seguito dell'opposizione proposta dalla società, il Tribunale ebbe a revocare il decreto ingiuntivo. La Corte di appello di Roma, investita del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] lo ha accolto e, in riforma della decisione di primo grado, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese di giudizio del primo grado e condannando la società alla rifusione di quelle di secondo grado. In particolare, previa ricostruzione della normativa succedutasi in materia di competenza e gestione di autostrade e strade sul territorio nazionale [legge n.59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della [OSCURATO:PERSONA] e per la semplificazione amministrativa); d.lgs. n.112/1998 - e, segnatamente, art.98 - emesso in attuazione della legge n.59/1997; d.lgs. n.461/1999 avente ad oggetto R.G.N. 13490/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art.98, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998; legge n.289/2002 - e, segnatamente, art.76 che trasferì ad [OSCURATO:PERSONA] la rete stradale e autostradale nazionale -], ha affermato che la strada statale Appia 7 dal km. 156,98 al km.389,272 era inserita nella rete stradale di interesse nazionale nella tabella della regione Campania, che, quindi, la competenza relativa era da considerarsi statale e che l'[OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'entrata in vigore della legge n.289/2002, ne era divenuta proprietaria. Quindi, in merito alla controversia in esame, ha escluso che il verbale di consegna del 3/6/1996 avesse sancito il trasferimento delle competenze da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] al Comune di Montesarchio, ritenendo che lo stesso non si era perfezionato perché era mancata l'approvazione della Direzione Generale dell'[OSCURATO:PERSONA], la cui necessità era stata indicata espressamente nel testo del verbale. Ha, pertanto, concluso, affermando che l'[OSCURATO:PERSONA] era legittimata a richiedere il canone in quanto proprietaria della strada dal 2004, ai sensi dell'art.27, commi 7 e 8 del d.lgs. n.285/1992 ed ha ravvisato la congruità delle somme richieste. [OSCURATO:PERSONA] SRL propone ricorso per cassazione con due mezzi, seguito da memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n.285/1992 (Cod. strada), dei contratti e del verbale di consegna del 3/6/2006. La ricorrente critica la decisione impugnata, rimarcando che il tratto di strada in questione si trovava all'interno del territorio comunale, di avere ottenuto dal Comune di Montesarchio sia la R.G.N. 13490/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] concessione edilizia che l'autorizzazione amministrativa, senza inoltrare alcuna richiesta all'[OSCURATO:PERSONA], che dal verbale di consegna del 3/6/2006 emergeva che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva cessato la sua competenza manutentiva ed era stata esonerata da ogni responsabilità civile e penale e che non vi era un termine per l'espressione dell'autorizzazione. Ritiene che erroneamente la Corte di appello non abbia considerato gli effetti dell'art.2, comma 7, e 37, comma 1, del Cod. strada. 1.2. Il motivo è fondato e va accolto. 1.3. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass.n. 11266 del 11/06/2020), la ricostruzione del quadro normativo in materia deve necessariamente considerare che il D.Lgs. 10 dicembre 2009, n. 179, art. 1 ha disposto che «Ai fini e per gli effetti della L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, commi 14 14-bis e 14-ter, e successive modificazioni, nell'Allegato 1 presente D.Lgs. sono individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 10 gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore» e che, tra le disposizioni richiamate nell'Allegato 1, parte 4, compaiono, al n. 1696, la L. n. 59/1961, artt. da 1 a 22; inoltre, a norma del D.Lgs. n. 179/2009, art. 3, lett. d) «Per "permanenza in vigore" si intende che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli Allegati 1 e 2, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente D.Lgs., in base agli atti normativi che le hanno introdotte a suo tempo nell'ordinamento e alle eventuali successive modificazioni anteriori alla stessa data».R.G.N. 13490/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] consegue che, dovendo l'art. 4 della legge del 1961 intendersi attualmente in vigore, viene meno l'effetto abrogativo riferibile all'art. 2, comma 7, del Cod. strada. É un esito questo che non potrebbe contestarsi adducendo una perdurante incompatibilità tra la più antica di disposizione (del 1961) e la nuova (del 1992), avendo il legislatore successivamente (nel 2009) ripristinato la prima, con l'implicita (ma non per questo non chiara) volontà di ritenerla applicabile senza soluzione di continuità (come risulta anche dalle parole "restano in vigore" usate nel D.Lgs. n. 179/2009 (Cass. n. 11266 del 11/06/2020, in motivazione). Il fenomeno del ripristino delle norme abrogate non è sconosciuto all'ordinamento, tanto che «sia la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, sia la scienza giuridica ammettono il ripristino di norme abrogate per via legislativa (...) come fatto eccezionale e quando ciò sia disposto in modo espresso» (Corte Cost. n. 13 del 2012), come è avvenuto nella fattispecie in esame. 1.5. Quanto al rapporto intercorrente tra la più antica disposizione e la più recente, come già affermato da questa Corte, questo esito non potrebbe contestarsi adducendo una perdurante incompatibilità tra la più antica di disposizione (L. n.59 del 1961) e la nuova disciplina introdotta (D.Lgs. n.285 del 1992, art.2, comma 7). Va osservato, peraltro, che da un'analisi letterale non emerge alcuna incompatibilità tra le norme, operando le due disposizioni su piani diversi. Pertanto, deve intendersi attualmente in vigore la L. n.59 del 1961, art. 4 che, per quanto interessa, stabilisce al primo ed al secondo comma che «(/) I tratti di strade statali che attraversano R.G.N. 13490/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti fanno parte della rete delle strade statali, giusta la lettera c) dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126. (2) ... Per i tratti interni indicati nel primo comma, l'indennità prevista dal secondo comma dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici, è conservata limitatamente ai Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti che non siano capoluoghi di Provincia. È soppresso il contributo previsto dall'articolo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per i Comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti.» e, tuttavia, stabilisce, all'ultimo comma, ultima parte, che comunque «Gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale nelle suddette traverse interne sono fatti salvi a favore dei Comuni, i quali sono tenuti, nei confronti dell'A.N.A.S., al ripristino dei tratti di strada interessati dalla esecuzione delle opere.». L'art. 2, comma 7, Cod. strada non riguarda, invece, la spettanza dei canoni ma si limita a stabilire che le strade urbane (di cui al comma 2, lett. d), e) e f) «sono sempre comunali quando siano situate all'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti», senza tuttavia precisare che i canoni siano dovuti all'[OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che, erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA], nel caso in esame, era il soggetto legittimato a chiedere il pagamento del canone, quale ente proprietario, in considerazione del fatto che nel 2004 il trasferimento delle competenze dall'[OSCURATO:PERSONA] al Comune di Montesarchio non si era R.G.N. 13490/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ancora perfezionato, perché tale questione non rileva sul piano della legittimazione a ricevere il canone, comunque stabilita in favore del Comune. 1.6. In proposito, va anche osservato che il richiamo agli artt. 22 e 27, commi 7 e 8, del Cod. strada, compiuto dalla Corte di appello per avvalorare la sua decisione in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], quale ente proprietario, non è pertinente perché trascura di considerare quanto previsto, in deroga, dall'art. 14 del Cod. strada, dettato in tema di "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade" , ove, al comma 4, è detto che «Per le strade vicinati di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.» e dall'art.26, comma 3, Cod. strada, ove è stabilito che «Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.». 1.8. La decisione impugnata non ha fatto buon governo delle norme esaminate e va cassata con rinvio. 2.1. Con il secondo motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Nel criticare l'incertezza degli elementi di fatto e di calcolo in base ai quali è stato determinato l'ammontare del canone richiesto, la ricorrente si duole che non si sia tenuto conto di quanto emerso dalla consulenza di parte, non contestata, in merito alla minor estensione di apertura del piazzale sulla pubblica via, rispetto a quella considerata dall'[OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il secondo motivo è assorbito.R.G.N. 13490/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. - Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la s