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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 02958/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che, viceversa, i giudici del merito hanno ricostruito escludendo, in assenza di documentazione idonea, la ricorrenza dello stato di necessità dedotto dall'imputato 3 giustificazione della riscontrata evasione e sul rilievo che non era comprovata l'assoluta necessità del soccorso prestato alla madre del ricorrente da parte di questi.

Indeducibile il secondo motivo di ricorso posto che in appello non era stata contestato il giudizio di bilanciamento ma solo la esclusione della recidiva contestata.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consiglier1%latore [OSCURATO:PERSONA] te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che, viceversa, i giudici del merito hanno ricostruito escludendo, in assenza di documentazione idonea, la ricorrenza dello stato di necessità dedotto dall'imputato 3 giustificazione della riscontrata evasione e sul rilievo che non era comprovata l'assoluta necessità del soccorso prestato alla madre del ricorrente da parte di questi. Indeducibile il secondo motivo di ricorso posto che in appello non era stata contestato il giudizio di bilanciamento ma solo la esclusione della recidiva contestata.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consiglier1%latore [OSCURATO:PERSONA] te
Sentenza Cassazione n. 02958/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris