Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2026
ECLI:EU:T:2026:118
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0693_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 febbraio 2026 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑693/25)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in relazione ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Reinserimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “trarre vantaggio da un imprenditore di spicco che opera in Russia” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Errore di valutazione – Articolo 266 TFUE»
1.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Assenza – Errore di valutazione
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847, allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, allegato I, e 2024/849]
(v. punti 30‑33, 39‑42)
2.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2025/1895; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, allegato I, e 2025/1894]
(v. punto 34)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Nozione di vantaggio – Vantaggio non trascurabile di qualsiasi natura – Vantaggio concesso prima dell’annessione della Crimea – Esclusione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e 2025/1895, art. 2, § 1, g; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2025/1894]
(v. punti 36‑38)
4.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Obbligo di evitare che l’atto annullato venga sostituito da un atto inficiato dal medesimo vizio – Estensione di tale obbligo agli atti successivi
(Art. 266 TFUE)
(v. punti 48‑60)
5.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Assenza di presa in considerazione da parte del Consiglio di diverse decisioni di annullamento consecutive – Elemento tale da giustificare il rigetto della domanda di limitazione – Assenza di nuovi motivi o di qualunque nuovo elemento di prova – Illegittimità tale da violare l’ordinamento giuridico dell’Unione – Rigetto
(Artt 2 e 19 TUE; artt. 264 e 266 TFUE)
(v. punti 68‑70)
Dispositivo
1)
La decisione (PESC) 2025/1895 del Consiglio, del 12 settembre 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1894 del Consiglio, del 12 settembre 2025, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati nella misura in cui il nome della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è stato reinserito nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.
2)
La domanda diretta a disporre il mantenimento degli effetti della decisione 2025/1895 per quanto riguarda la ricorrente fino all’entrata in vigore dell’annullamento parziale del regolamento di esecuzione 2025/1894, è respinta.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].