CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 14168/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27161/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro COMUNE di CERCHIO, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura allegata al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 1064/2016depositata il 12/10/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.962/2009 il Tribunale di Avezzano, nel rigettare l’opposizione proposta dal Comune di Cerchio, confermava il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale n.635/2055 su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si ingiungeva al Comune di C erchio di pagare al Ponziani la somma di € 49.323,81, oltre accessori, dovutagli per aver svolto, nel periodo dal 3-6-2002 al 10-5-2003, su incarico del Comune e nei locali ed a vantaggio dello stesso, attività di istruttore tecnico di pratiche edilizie, lavori di archiviazione e catalogazione di vecchie pratiche. 2. Con sentenza n.1064/2016 pubblicata il 12-10-2016, la Corte d’Appello di L’Aquila ha accolto l’appello proposto dal Comune di Cerchio avverso la citata sentenza e, in riforma della sentenza appellata, ha revocato il suindicato decreto ingiuntivo. La Corte d’appello ha affermato che: a) la pretesa monitoria era stata azionata per inadempimento contrattuale del Comune, ma dalla stessa sentenza impugnata risultava che mancavano una specifica delibera ed il relativo contratto di incarico professionale tra il Comune e il Ponziani, sicché il contratto era nullo ai sensi degli artt.16 e 17 del RD 2440/23 e il decreto ingiuntivo doveva essere senz’altro revocato ;b) il Ponziani solo in comparsa conclu sionale aveva richiamato il disposto dell’art.2041 cod.c iv., in considerazione del la mancanza dicontratto scritto, al fine di legittimare il riconoscimento del proprio diritto; c) la domanda ex art. 2041 cod. civ. era diversa da quella di adempimento contrattuale, in quanto fondata su elementi costitutivi distinti, e nella specie era stata proposta tardivamente, come da giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte richiamata (Cass. S.U. 26128/2010). 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a tre motivi, resistito dal Comune di Cerchio. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente denuncia:i) con il primo motivo la «v iolazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 645, co. 2 c.p.c. nonché degli artt.2041 e 2042 c.c. in relazione all'art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. — Vizio di omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.», per avere la Corte d'Appello erroneamente qualificato l’originaria domanda proposta dal ricorrente come azione di adempimento contrattuale, mentre "già col ricorso monitorio il geom. Ponziani aveva formulato un'azione di indebito arricchimento e non di adempimento contrattuale" e che ciò fosse "desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte", dovendosi avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in funzione equilibratrice del fatto allegato (prestazione effettiva di attività professionale), nonché per avere la Corte di merito errato nella ricognizione della fattispecie concreta, omettendo di esaminare i dati testuali decisivi ai fini dell'interpretazione della domanda come arricchimento senza causa; ii)con il secondo motivo la «violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.», per avere la Corte d’appello rilevato d’ufficio la nullità del contratto d’opera professionale, mentre il rilievo officioso di un motivo di nullità va coordinato con il principio dispositivo e con quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nella specie violato perché la nullità mai era stata invocata dal professionista; iii) con il terzo motivo la « violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., degli artt. 112, 324, 329 e 345, co.2, c.p.c. e dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma1, n. 3», deducendo che il Comune di Cerchio non aveva impugnato con l'atto di appello il capo autonomo della sentenza di primo grado con cui il giudice di primo grado aveva disposto l'indennizzo e che quindi, in assenza di specifica impugnazione sul punto, la Corte d'appello non avrebbe potuto rigettare la domanda di arricchimento, per essersi ormai verificata una preclusione processuale, considerate, altresì, la novità del l'eccezione circa il mancato riconoscimento dell'arricchimento da parte della p.a. e, di conseguenza, la suainammissibilità ex art. 345 comma 1 c od . p roc . civ.. 2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 2.1. E’ generica e difetta di autosufficienza la censura sull’interpretazione della domanda (primo motivo), poiché i dati testuali asseritamente disattesi non sono compiutamente indicatiin ricorso, mentre, a fronte dell’affermazione della Corte d’appello secondo cui la domanda ex art. 2041 cod. civ. era stata formulata tardivamente, solo in comparsa conclusionale, il ricorrente avrebbe dovuto precisamente indicare in che termini quella domanda era da ritenersi proposta sin dall’atto introduttivo, il che non è avvenuto nella specie. A ciò si aggiunga che l’interpretazione della domanda è attività riservata al giudice di merito, censurabile secondo precisi criteri non rispettati dall’odierno ricorrente . Infatti, ai fini dell’interpretazione della domanda giudiziale - che comunque costituisce un apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito -non sono applicabili i criteri ermeneutici dettati in campo contrattuale dall’art. 1362 cod. civ. poiché non esiste una comune intenzione delle parti da individuare, ma soprattutto perché, quale che sia la soggettiva intenzione della parte, uno dei fondamenti della regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato posta dall’art. 112 cod. proc. civ.deve essere individuato nel rispetto del principio del contraddittorio, garantito solo dalla possibilità per il convenuto di cogliere l’effettivo contenuto della domanda formulata nei suoi confronti e di svolgere dunque una effettiva difesa (Cass., 9208/2001; Cass., 25853/2014; Cass.,13602/2019). 2.2. Parimenti inammissibile è la doglianza sul rilievo ufficio so in appello della nullità del contratto d’opera professionale (secondo motivo), poiché la suddetta nullità è stata in realtà prospettata in primo grado dallo stesso odierno ricorrente, non giustificandosi, altrimenti, la sua domanda di arricchimento senza causa , tardivamente proposta in base al decisumdella Corte d’appello, e la corrispondente pronuncia di accoglimento da parte del Tribunale. 2.3. Infine, ugualmente inammissibile è la doglianza sulla dedotta natura di capo autonomo della condanna al pagamento dell’indennizzo ex art.2041 citato (terzo motivo), che è invece, all’evidenza, statuizione integralmente dipendente da quella di accertamento dell’ingiustificato arricchimento. 3. Per completezza espositiva, va aggiunto che in ogni caso le censure non colgono nel segno, dal momento che, anche ove dovesse ritenersi ritualmente esperita l’azione ex art.2041 citato verso il Comune, il che non è per le considerazioni che precedono, difetterebbe il requisito della sussidiarietà. Secondo l’orientamento reiteratamente affermato da questa Corte (tra le tante Cass.30109/2018), dopo l’entrata in vigore dell’art.23, commi 3 e 4, d.l.66/89 e norme successive, i n tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessatoagire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, ex art. 194 d. lgs. n. 267 del 2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. L’art.191 , comma 4 , d.lgs.267/2000stabilisce che "Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, ilrapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni".La citata disposizione riproduce, senza sostanziali modifiche, l'art 23, commi 3 e 4, del DL 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, che è stato successivamente sostituito senza sostanziali modifiche dall'art. 35 d.lgs. n. 77 del 1995. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €5.000,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ