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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00479/2026

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29293/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]2008 S.r.l . , elettivamente domiciliat a in Roma, via Nesazio n. 31, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende -controricorrente - e contro -intimata - avverso la sentenza n. 6237 /20 2 2 de l la Corte d’Appello di Roma, depositatail 7 . 10 . 20 2 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]propose – per quanto qui ancora interessa– azione revocatoria per l’accertamento dell’inefficacia nei suoi confronti del contratto con cui la sua debitrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] 2008 S.r.l.un complesso immobiliare sito in Comune di Frascati.

In pendenza del giudizio di primo grado fu dichiarato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e il curatore fallimentare propose intervento volontario nel processo, che poi però venne interrotto per la revoca della sentenza di fallimento.

A seguito di riassunzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Roma accolse la domanda, dichiarando l’inefficacia della compravendita.

La sentenzadi primo grado venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA] 2008 S.r.l.e da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale, però, venne nuovamente dichiarata fallita, sicché il processo subì una seconda interruzione, per essere riassunto, dall’appellante in bonis , anche nei confronti del curatore fallimentare, che si difese facendo propria la domanda della banca cre ditrice .

Quest’ultima, inizialmente dichiarata contumacedopo la riassunzione, depositò in seguito comparsa per chiedere la propria estromissione dal giudizio.

All’esito di queste vicende, la Corte d’Appello di Roma rigettò l’appello e condannò [OSCURATO:PERSONA] 2008 S.r.l.al pagamento delle spese legali, parte in favore della banca e parte in favore del fallimento.

Contro la sentenza della c orte territoriale [OSCURATO:PERSONA] 2008 S.r.l. ha presentato ricorso per cassazione articolato in sette motivi.

Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si è difes o con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.

Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del solo primo motivo di ricorso e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente si deve osservare che la copia della sentenza impugnata prodotta con il ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2,c.p.c. risulta incompleta, in quanto priva della quinta facciata.

Tuttavia, ciònon determina l’improcedibilità del ricorso, perché la lacuna non influisce sulla ricostruzione con certezza dell’oggetto della controversia e delle ragioni poste a fondamento della pronuncia ( v.

Cass. nn. 14347/2020; 14426/2018; 3254/2005).

2. Il primomotivo di ricorsodenuncia, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 67 del r.d. 16.3.1942, n.267 (legge fallimentare); e dell’art. 2901 c.c.».

La ricorrente contesta – a dire il vero in modo del tutto dissonante rispetto alle violazioni di legge indicat e in rubrica – la condanna alla parziale rifusione delle spese di lite pronunciata dalla corte d’appelloa suo carico e in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che quest’ultima, dopo la riassunzione del processo interrotto in appello per la seconda dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., era stata dichiarata contumace, salvo costituirsi in un momento successivo, nonostante la legittimazione per agire in revocatoria dovesse ormai intendersi attribuita esclusivamente al fallimento.

2.1. Il motivo è inammissibilesotto un duplice profilo.

Innanzitutto, si deve rilevare che –data l’estraneità delle disposizionidi legge sostanziale indicate in rubrica rispetto alla questione posta, che concerne le spese processuali –manca una precisa«indicazione delle norme di diritto» sulle quali il motivo si fonda(art. 366, comma 2, n. 4, c.p.c.).

In secondo luogo, il motivo risulta privo della necessaria specificità con riguardo alla descrizione dei fatti processuali presi in considerazione (art. 366, comma 2, n. 6, c.p.c.).Infatti, si mettono in evidenza l’iniziale contumacia e la successiva costituzionedi [OSCURATO:SOCIETA]. dopo la riassunzione del processo a seguito dell’interruzione per il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; ma corte d’appello ha liquidato in favore della bancale spese di lite l imitatamente alla fase di studio e alla fase introduttiva, ovverosia alle attività difensive svolte prima dell’interruzione del processo (quando la legittimazione della banca – attiva , con riguardo all’azione revocatori a , e passiva,per resistere all’appello – non poteva essere messa in alcun modo in discussione).

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del r.d. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n . 267 (legge fallimentare); e degli artt. 105, 299 e ss., 305 c.p.c.; dell’art.100 c.p.c.».

Al secondo motivo può essere abbinato il terzo, che è così rubricato: «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 299 e ss., 305 c.p.c.».

Oggetto di attenzione è l’interruzione del processo di primo grado, dopo la prima dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] i ricorrenti, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto dal tribunale , sia perché il fallimento, invece di costituirsi in giudizio in sostituzione della banca attrice,presentò un «atto di intervento volontario ex art.105 c.p.c.»(secondo motivo), sia perché ciò avvenne ben oltre il termine di tre mesi di cui all’art. 305 c.p.c., se si individua la decorrenza del termine nella data di pubblicazione della sentenza di fallimento(terzo motivo).

4. Imotivi secondo e terzo sono inammissibili.

4.1. Quanto al secondo, i ricorrenti si limitano a ribadire la tesi secondo cui l’intervento del curatore fallimentare «ex art.105 c.p.c.» non poteva essere un valido ed efficace atto di prosecuzione del processo interrotto, senza confrontarsi con la motivazione della corte territoriale, la quale ha evidenziato che «a prescindere dalla qualificazione in concreto data all’atto di costituzione … non vi è dubbio che questo abbia comunque raggiunto lo scoposuo proprio, che era quello di consentire al fallimento di sostituirsi all’originario creditore procedente».

Non si spiega come un generico richiamo al principio «di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti» potrebbe contraddire la specifica norma sulla nullità degli atti processuali contenuta nell’art. 156, comma 3, c.p.c.e richiamata dalla corte d’appello.

Inoltre, un’eventuale critica al giudizio espresso dal giudice del merito sull’idoneità dell’atto al raggiungimento del suo scopo presupporrebbe una descrizione del contenuto dell’atto, o perlomeno delle sue parti essenziali, mentre i ricorrenti fanno leva soltanto sulla sua intestazione quale «atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c.» .

Ma è principio consolidato quello secondo cui, per apprezzare l’idoneità allo scopo di un atto in generale– e così anche , in particolare, di un atto di riassunzione del processo– il giudice deve consider arne l’intero contenuto e non solo l’intestazione o la precisazione delle conclusioni(Cass. n. 11193/2018; 13597/2004). 4.2.Il terzo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360- bis, n. 1, c.p.c., perché l a sentenza impugnat a ha deciso l a questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di c assazione e non vengono off erti elementi per confermare o mutare l’orientamentoormai consolidato da Cass.

S.u.12154/2021, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: «in caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell’art. 43, comma 3, legge fall., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitaregli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. … decorre da quando ladichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenzadi ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176 , co mma 2 , c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovverocomunicata – ai predetti fini – anche dall ’ ufficio giudiziario, potendo della stessainoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima».

Quindi, una cosa è l’effetto interruttivo immediato del fallimento di una delle parti, altra cosa è l’individuazione del termine per la prosecuzione o la riassunzione del processo, che decorre soltanto dalla (conoscenza legale della) ordinanza del giudice del processo pendenteche ne dichiara l’interruzione.

5. Il quarto motivo censura, «in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost.; dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; dell’art. 118 disp. att. c.p.c.».

Al quarto motivo possono essere associati il quinto e il sesto, caratterizzati dalla medesima rubrica, con l’aggiuntadella locuzione «e ciò sotto ulteriore profilo».

In sostanza, i ricorrenti si lamentano di non avere avuto risposta dalla corte d’appello, o di avere avuto una risposta inadeguata, alle argomentazioni volte a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.– e quindi i suoi creditori – non avrebbe ro subito alcun pregiudizio da una vendita immobiliare in cui non c’era sproporzione tra valore del bene venduto e prezzo concordato e c he , anzi, aveva permesso al la società alienante di realizzare una «plusvalenza» , con quella che viene definita una «operazione magistrale».

6. Anche questimotivi sono inammissibil i.

6.1. In primo luogo, si deve rilevare un a mescolanza e una sovrapposizione di mezzi eterogenei(violazione di norme di diritto, error in procedendo e omesso esame di fatti decisivi) , chemira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c. e dare forma e contenuto giuridici alle ondivaghe lagnanze dei ricorrenti(v.

Cass. nn. 3397/2024; 26874/2018).

6.2. In secondo luogo, i tre motivi, tutti imperniati sulla tesi secondo cui la vendita dell’immobile sarebbe stata un buon affare per la venditrice, e con la pretesa di attribuire alla corte d’appello un’omessa motivazione sul punto,non si confrontano con l’essenziale ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale trova invece solida base nel richiamo della consolidata giurisprudenza secondo cui l’ eventus damni dell’azione revocatoria può consistere anche in un depauperamento soltanto qualitativo, come la sostituzione di un bene immobile con il denaro o il credito per il pagamento del prezzo, che rende più difficile la soddisfazione dei creditori (Cass. n. 3470/2007, citata nella sentenza impugnata, alla quale si p ossono aggiungere le più recenti Cass. nn. 20232/2023; 1902/2015 ; 26151/2014;24757/2008) .

Pertanto, una critica alla motivazione della sentenza impugnata sull’eventus damni andava svolta con riguardo agli effetti della compravenditasulla (più comoda) possibilità per la creditrice (e poi per i creditori in genere, rappresentati dal curatore fallimentare) di soddisfarsi sul patrimonio della debitrice e non con riguardo alla convenienza economica dell’operazione.

E non è quindi la sentenza ad essere priva di una motivazione sugli argomenti posti a sostegno dell’appello, bensì il ricorso per cassazione a non confrontarsi con a motivazione della sentenza.

7. Infine, il settimo motivo prospetta « nullità della sentenza ai sensi degli artt. 112e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché 24 e 111 Cost., per motivazione apparente».

Il motivo è volto a sostenere che la sentenza impugnata sarebbe del tutto priva di una motivazione comprensibile, in quantomotivata esclusivamente per relationem alla sentenza di primo grado del tribunale.

7.1. Il motivo è infondato, perchéla corte territoriale, pur rivendicando la legittimità di una motivazione della sentenza d’appello per relationemalla sentenza di primo grado, non si è limitata a tale richiamo, ma ha espresso, « sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti»(Cass. n. 8850/2014; conf.

Cass. n. 21037/2018), menzionando tutti i presupposti che danno fondamento all’azione revocatoriae ribadendo il principi o di dirittoper cui il danno per la creditrice sussiste «già solo per il fatto che il valore dell’immobile, tramutato in denaro,era più facilmente occultabile».

Bisogna allora ricordare che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., apportata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012),consente il ricorso per cassazione per denunciare il vizio di motivazione solo nei casi estremi di « mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», di «motivazione apparente», di « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e di « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della semplice «insufficienza»della motivazione (v.

Cass.

S.u. n. 8053/2014 e numerose successive conformi), quale è quello, a tutto concedere, qui denunciato dai ricorrenti.

8. Rigettatoil ricorso, le spes e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquida no in dispositivo .

Naturalmente non occorre provvedere sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata. 9.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte: rigettail ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 10.000 per compensi , oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29293/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]2008 S.r.l . , elettivamente domiciliat a in Roma, via Nesazio n. 31, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende -controricorrente - e contro -intimata - avverso la sentenza n. 6237 /20 2 2 de l la Corte d’Appello di Roma, depositatail 7 . 10 . 20 2 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]propose – per quanto qui ancora interessa– azione revocatoria per l’accertamento dell’inefficacia nei suoi confronti del contratto con cui la sua debitrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] 2008 S.r.l.un complesso immobiliare sito in Comune di Frascati. In pendenza del giudizio di primo grado fu dichiarato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e il curatore fallimentare propose intervento volontario nel processo, che poi però venne interrotto per la revoca della sentenza di fallimento. A seguito di riassunzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Roma accolse la domanda, dichiarando l’inefficacia della compravendita. La sentenzadi primo grado venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA] 2008 S.r.l.e da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale, però, venne nuovamente dichiarata fallita, sicché il processo subì una seconda interruzione, per essere riassunto, dall’appellante in bonis , anche nei confronti del curatore fallimentare, che si difese facendo propria la domanda della banca cre ditrice . Quest’ultima, inizialmente dichiarata contumacedopo la riassunzione, depositò in seguito comparsa per chiedere la propria estromissione dal giudizio. All’esito di queste vicende, la Corte d’Appello di Roma rigettò l’appello e condannò [OSCURATO:PERSONA] 2008 S.r.l.al pagamento delle spese legali, parte in favore della banca e parte in favore del fallimento. Contro la sentenza della c orte territoriale [OSCURATO:PERSONA] 2008 S.r.l. ha presentato ricorso per cassazione articolato in sette motivi. Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si è difes o con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del solo primo motivo di ricorso e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente si deve osservare che la copia della sentenza impugnata prodotta con il ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2,c.p.c. risulta incompleta, in quanto priva della quinta facciata. Tuttavia, ciònon determina l’improcedibilità del ricorso, perché la lacuna non influisce sulla ricostruzione con certezza dell’oggetto della controversia e delle ragioni poste a fondamento della pronuncia ( v. Cass. nn. 14347/2020; 14426/2018; 3254/2005). 2. Il primomotivo di ricorsodenuncia, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 67 del r.d. 16.3.1942, n.267 (legge fallimentare); e dell’art. 2901 c.c.». La ricorrente contesta – a dire il vero in modo del tutto dissonante rispetto alle violazioni di legge indicat e in rubrica – la condanna alla parziale rifusione delle spese di lite pronunciata dalla corte d’appelloa suo carico e in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che quest’ultima, dopo la riassunzione del processo interrotto in appello per la seconda dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., era stata dichiarata contumace, salvo costituirsi in un momento successivo, nonostante la legittimazione per agire in revocatoria dovesse ormai intendersi attribuita esclusivamente al fallimento. 2.1. Il motivo è inammissibilesotto un duplice profilo. Innanzitutto, si deve rilevare che –data l’estraneità delle disposizionidi legge sostanziale indicate in rubrica rispetto alla questione posta, che concerne le spese processuali –manca una precisa«indicazione delle norme di diritto» sulle quali il motivo si fonda(art. 366, comma 2, n. 4, c.p.c.). In secondo luogo, il motivo risulta privo della necessaria specificità con riguardo alla descrizione dei fatti processuali presi in considerazione (art. 366, comma 2, n. 6, c.p.c.).Infatti, si mettono in evidenza l’iniziale contumacia e la successiva costituzionedi [OSCURATO:SOCIETA]. dopo la riassunzione del processo a seguito dell’interruzione per il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; ma corte d’appello ha liquidato in favore della bancale spese di lite l imitatamente alla fase di studio e alla fase introduttiva, ovverosia alle attività difensive svolte prima dell’interruzione del processo (quando la legittimazione della banca – attiva , con riguardo all’azione revocatori a , e passiva,per resistere all’appello – non poteva essere messa in alcun modo in discussione). 3. Il secondo motivo di ricorso denuncia, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del r.d. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n . 267 (legge fallimentare); e degli artt. 105, 299 e ss., 305 c.p.c.; dell’art.100 c.p.c.». Al secondo motivo può essere abbinato il terzo, che è così rubricato: «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 299 e ss., 305 c.p.c.». Oggetto di attenzione è l’interruzione del processo di primo grado, dopo la prima dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] i ricorrenti, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto dal tribunale , sia perché il fallimento, invece di costituirsi in giudizio in sostituzione della banca attrice,presentò un «atto di intervento volontario ex art.105 c.p.c.»(secondo motivo), sia perché ciò avvenne ben oltre il termine di tre mesi di cui all’art. 305 c.p.c., se si individua la decorrenza del termine nella data di pubblicazione della sentenza di fallimento(terzo motivo). 4. Imotivi secondo e terzo sono inammissibili. 4.1. Quanto al secondo, i ricorrenti si limitano a ribadire la tesi secondo cui l’intervento del curatore fallimentare «ex art.105 c.p.c.» non poteva essere un valido ed efficace atto di prosecuzione del processo interrotto, senza confrontarsi con la motivazione della corte territoriale, la quale ha evidenziato che «a prescindere dalla qualificazione in concreto data all’atto di costituzione … non vi è dubbio che questo abbia comunque raggiunto lo scoposuo proprio, che era quello di consentire al fallimento di sostituirsi all’originario creditore procedente». Non si spiega come un generico richiamo al principio «di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti» potrebbe contraddire la specifica norma sulla nullità degli atti processuali contenuta nell’art. 156, comma 3, c.p.c.e richiamata dalla corte d’appello. Inoltre, un’eventuale critica al giudizio espresso dal giudice del merito sull’idoneità dell’atto al raggiungimento del suo scopo presupporrebbe una descrizione del contenuto dell’atto, o perlomeno delle sue parti essenziali, mentre i ricorrenti fanno leva soltanto sulla sua intestazione quale «atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c.» . Ma è principio consolidato quello secondo cui, per apprezzare l’idoneità allo scopo di un atto in generale– e così anche , in particolare, di un atto di riassunzione del processo– il giudice deve consider arne l’intero contenuto e non solo l’intestazione o la precisazione delle conclusioni(Cass. n. 11193/2018; 13597/2004). 4.2.Il terzo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360- bis, n. 1, c.p.c., perché l a sentenza impugnat a ha deciso l a questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di c assazione e non vengono off erti elementi per confermare o mutare l’orientamentoormai consolidato da Cass. S.u.12154/2021, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: «in caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell’art. 43, comma 3, legge fall., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitaregli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. … decorre da quando ladichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenzadi ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176 , co mma 2 , c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovverocomunicata – ai predetti fini – anche dall ’ ufficio giudiziario, potendo della stessainoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima». Quindi, una cosa è l’effetto interruttivo immediato del fallimento di una delle parti, altra cosa è l’individuazione del termine per la prosecuzione o la riassunzione del processo, che decorre soltanto dalla (conoscenza legale della) ordinanza del giudice del processo pendenteche ne dichiara l’interruzione. 5. Il quarto motivo censura, «in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost.; dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; dell’art. 118 disp. att. c.p.c.». Al quarto motivo possono essere associati il quinto e il sesto, caratterizzati dalla medesima rubrica, con l’aggiuntadella locuzione «e ciò sotto ulteriore profilo». In sostanza, i ricorrenti si lamentano di non avere avuto risposta dalla corte d’appello, o di avere avuto una risposta inadeguata, alle argomentazioni volte a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.– e quindi i suoi creditori – non avrebbe ro subito alcun pregiudizio da una vendita immobiliare in cui non c’era sproporzione tra valore del bene venduto e prezzo concordato e c he , anzi, aveva permesso al la società alienante di realizzare una «plusvalenza» , con quella che viene definita una «operazione magistrale». 6. Anche questimotivi sono inammissibil i. 6.1. In primo luogo, si deve rilevare un a mescolanza e una sovrapposizione di mezzi eterogenei(violazione di norme di diritto, error in procedendo e omesso esame di fatti decisivi) , chemira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c. e dare forma e contenuto giuridici alle ondivaghe lagnanze dei ricorrenti(v. Cass. nn. 3397/2024; 26874/2018). 6.2. In secondo luogo, i tre motivi, tutti imperniati sulla tesi secondo cui la vendita dell’immobile sarebbe stata un buon affare per la venditrice, e con la pretesa di attribuire alla corte d’appello un’omessa motivazione sul punto,non si confrontano con l’essenziale ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale trova invece solida base nel richiamo della consolidata giurisprudenza secondo cui l’ eventus damni dell’azione revocatoria può consistere anche in un depauperamento soltanto qualitativo, come la sostituzione di un bene immobile con il denaro o il credito per il pagamento del prezzo, che rende più difficile la soddisfazione dei creditori (Cass. n. 3470/2007, citata nella sentenza impugnata, alla quale si p ossono aggiungere le più recenti Cass. nn. 20232/2023; 1902/2015 ; 26151/2014;24757/2008) . Pertanto, una critica alla motivazione della sentenza impugnata sull’eventus damni andava svolta con riguardo agli effetti della compravenditasulla (più comoda) possibilità per la creditrice (e poi per i creditori in genere, rappresentati dal curatore fallimentare) di soddisfarsi sul patrimonio della debitrice e non con riguardo alla convenienza economica dell’operazione. E non è quindi la sentenza ad essere priva di una motivazione sugli argomenti posti a sostegno dell’appello, bensì il ricorso per cassazione a non confrontarsi con a motivazione della sentenza. 7. Infine, il settimo motivo prospetta « nullità della sentenza ai sensi degli artt. 112e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché 24 e 111 Cost., per motivazione apparente». Il motivo è volto a sostenere che la sentenza impugnata sarebbe del tutto priva di una motivazione comprensibile, in quantomotivata esclusivamente per relationem alla sentenza di primo grado del tribunale. 7.1. Il motivo è infondato, perchéla corte territoriale, pur rivendicando la legittimità di una motivazione della sentenza d’appello per relationemalla sentenza di primo grado, non si è limitata a tale richiamo, ma ha espresso, « sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti»(Cass. n. 8850/2014; conf. Cass. n. 21037/2018), menzionando tutti i presupposti che danno fondamento all’azione revocatoriae ribadendo il principi o di dirittoper cui il danno per la creditrice sussiste «già solo per il fatto che il valore dell’immobile, tramutato in denaro,era più facilmente occultabile». Bisogna allora ricordare che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., apportata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012),consente il ricorso per cassazione per denunciare il vizio di motivazione solo nei casi estremi di « mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», di «motivazione apparente», di « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e di « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della semplice «insufficienza»della motivazione (v. Cass. S.u. n. 8053/2014 e numerose successive conformi), quale è quello, a tutto concedere, qui denunciato dai ricorrenti. 8. Rigettatoil ricorso, le spes e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquida no in dispositivo . Naturalmente non occorre provvedere sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata. 9.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte: rigettail ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 10.000 per compensi , oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei
Sentenza Cassazione n. 00479/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris